Concorsi, rappresentanze sindacali e dirigenti
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Concorsi in presenza: come e quando il test Anti-Covid
Il Tar Puglia, sezione I, con la sentenza 11 giugno 2021, n. 1017, ha focalizzato l'attenzione sulle regole per sottoporre i candidati a controllo Covid prima dello svolgimento delle procedure concorsuali. Ecco i punti esaminati:
- il protocollo di sicurezza anti-Covid-19 per lo svolgimento in presenza delle prove concorsuali è immediatamente cogente rispetto a tutte le procedure;
- l'amministrazione ha l'onere di renderlo noto ai candidati con il debito anticipo;
- i candidati non possono pretendere di effettuare, seduta stante, in presenza della commissione o presso una vicina struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, il prescritto test antigenico rapido o molecolare, bensì devono produrre l'esito negativo di quello effettuato in precedenza (non oltre 48 ore prima);
- l'inosservanza di quanto sopra non produce nemmeno un'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale, ma un legittimo provvedimento preclusivo dell'ingresso nell'aula sede della prova;
- nemmeno è prevedibile, in questa ipotesi, l'ammissione al turno di prove suppletive, essendo questo destinato ai candidati che hanno preventivamente comunicato l'esito positivo di un test effettuato in conformità e nei tempi prescritti dal protocollo.
Come funziona la Rsu
È di 3 (tre) il numero di componenti minimo per il funzionamento della Rsu (articolo 4, parte prima, ACQ 7 agosto 1998), per le amministrazioni che occupano fino a 200 (duecento) dipendenti. Lo ha riferito l'Aran nell'orientamento applicativo CQRS163, inserito in banca dati il 16 giugno 2021. Nel caso in cui l'intera RsuSU sia considerata decaduta le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto dovranno essere invitate a indire nuove elezioni. In tale ipotesi, le relazioni sindacali possono proseguire per i successivi 50 (cinquanta) giorni con i componenti RSU rimasti in carica e con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl, nelle more dell'elezione di una nuova Rsu(Accordo d'interpretazione autentica del 13 febbraio 2001).
Possibile non assumere i vincitori dei concorsi se cambiano le condizioni normative o organizzative
È legittimo l'operato dell'amministrazione che, per rispettare norme di legge sopravvenute impositive di vincoli finanziari in materia di spesa di personale così come di possibili mutamenti delle esigenze di reperimento di risorse umane, non dà corso all'assunzione di vincitori di concorsi, adottando un atto modificativo della programmazione dei fabbisogni di personale, senza necessità di revoca espressa degli atti concorsuali. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 15 giugno 2021 n. 16902.
Valutazione dei titoli nei concorsi per dirigenti
Alcuni spunti dalla sentenza del Tar Toscana, sezione I, 10 giugno 2021 n. 878, in relazione alla valutazione dei titoli di servizio in una procedura concorsuale per l'accesso ad una posizione dirigenziale:
- il servizio prestato con inquadramento in categoria D ed attribuzione di posizione organizzativa, in ente privo di qualifica dirigenziale, deve essere considerato equivalente al servizio prestato in qualifica dirigenziale, stanti le previsioni dell'articolo 109 del Dlgs 267/2000 e le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- in sostanza, l'attribuzione del ruolo e funzioni di responsabile di servizio, con posizione organizzativa, concretizza una esperienza lavorativa dello stesso "valore" di quella formalmente dirigenziale;
- qualora, nella domanda di partecipazione, siano indicati in modo incompleto pregressi periodi di servizio (nella fattispecie, senza l'identificazione dell'amministrazione di riferimento) è onere dell'amministrazione che espleta la procedura di reclutamento fare ricorso al soccorso istruttorio e, pertanto, richiedere ed acquisire gli elementi informativi integrativi necessari per una compiuta ed adeguata valutazione.