I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, spese di personale e revoca dell'assunzione

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Commissioni di concorso e supporto di esperti esterni
L'amministrazione può legittimamente disporre, nel bando di concorso, che l'esperto in public management fornisca alla commissione le linee guida da applicare nella valutazione relativa alla sua materia, così dando il proprio contribuito allo svolgimento dei lavori. Secondo il Tar Lazio-Roma, sezione II-ter - sentenza 14 marzo 2023 n. 4469 – ciò vale a dire che non vi è alcuna illegittima composizione dell'organo quando, con riferimento alla figura dell'esperto, non sia stabilita l'integrazione della composizione della commissione in quanto tale, ma si intenda fornire supporto ai commissari del concorso mediante la sua attività. È questo il caso in cui la lex specialis preveda la nomina dell'esperto non quale componente dell'organo collegiale, ma per integrare ab externo la commissione di concorso, offrendo alla stessa gli elementi che consentono l'elaborazione delle domande da rivolgere ai candidati, con le osservazioni utili per le successive valutazioni della commissione esaminatrice.

Spesa di personale, il limite esiste ancora
È stato ribadito che i comuni sono tenuti a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto del quadro normativo vigente, adottando azioni, da modulare nell'ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli articoli 557 e seguenti della legge 296/2006. Lo ha confermato la Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 81/2023/PAR del 10 marzo 2023 in risposa ad un comune che evidenziava di aver superato il limite di spesa complessiva di personale (articolo 1, comma 557, legge 296/2006) e che intendeva, per l'assoluta necessità di assicurare la funzionalità dei servizi (esigenza inderogabile), di procedere con l'assunzione a termine di una sostituzione di maternità per il servizio anagrafe, di un impiegato per l'area tecnica e di un segretario comunale.

Impugnazione degli atti dei concorsi pubblici
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 2607/2023, ha confermato che il termine per impugnare gli atti di un pubblico concorso decorrono dall'adozione del provvedimento conclusivo dello stesso in relazione alla graduatoria definitiva e, di sovente, alla nomina del vincitore poiché tale provvedimento rende l'atto perfetto ed efficace e, quindi, idoneo a produrre una concreta lesione della sfera soggettiva del ricorrente. Il giudizio negativo di una prova, che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria, costituisce l'atto conclusivo e lesivo per l'interessato, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dalla data della effettiva conoscenza (ad esempio, seduta d'esame con affissione dei risultati, comunicazione esiti prova pratica o scritta). Pertanto, la pubblicazione dell'esito delle prove di esame sul sito aziendale dell'ente, con conseguente esclusione dalla graduatoria del candidato che non l'ha superata, non equivale a un provvedimento che esprime la volontà ultima dell'amministrazione, immediatamente lesivo del bene della vita del predetto candidato e, comunque, non è opponibile ai candidati, quando gli stessi non siano tenuti – per espressa previsione del bando di concorso – a seguire con diligenza detta forma di comunicazione.

Contenziosi sulla revoca dell'assunzione
La revoca del provvedimento di assunzione, motivata dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del lavoratore (non presentatosi alle convocazioni), non è espressione di poteri autoritativi dell'amministrazione, ma una misura, successiva all'approvazione della graduatoria, che attiene alla tempestiva costituzione del rapporto di lavoro con il soggetto vincitore della procedura selettiva, su cui è competente a pronunciarsi il giudice ordinario. È quanto si evince dalla sentenza del Tar Valle d'Aosta, sezione unica, 23 gennaio 2023 n. 2. Anche le possibili contestazioni sulle clausole del bando di concorso in materia di presa servizio risultano irrilevanti ai fini del riparto di giurisdizione, che si basa sulla posizione giuridica fatta valere in giudizio e sul correlato petitum.