I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, stabilizzazioni e posizioni organizzative

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Esonero dalla prova preselettiva per i candidati portati di handicap

Il Tar Sardegna, sezione I, con la sentenza 4 ottobre 2023 n. 704 ha deciso che il candidato cha ha diritto all’esonero dall’effettuazione della prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/1992 può rendere nota all’amministrazione la propria condizione di non essere tenuto a sostenere la prova in questione anche in momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione ed anche quando l’amministrazione abbia previsto, nel bando di concorso, che dopo la disattivazione della procedura di presentazione delle domande non è più possibile produrre titoli o documenti e/o effettuare rettifiche od aggiunte alla domanda. Il tenore testuale della norma summenzionata, infatti, vincola l’amministrazione ad accogliere la richiesta di esonero, senza poter frapporre alcun impedimento di carattere formale o procedurale, ovviamente a condizione che l’interessato abbia adeguatamente documentato la propria condizione.

Controversie in materia di stabilizzazioni “dirette”

Competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017 (procedura “diretta”), dovendo intendersi per controversie relative all’assunzione del personale (articolo 63 del Dlgs 165/2001) anche quelle per le quali non sia prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso per l’assunzione che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell’ambito del quale la pubblica amministrazione, attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, debba soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione proprio con riferimento alle procedure di stabilizzazione, il termine “concorsuale” va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei. Sicché, non concretano procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo, quali assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. È quanto affermato dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella sentenza 8 settembre 2023 n. 709.

Procedure di stabilizzazione e la nozione ampia di lavoro flessibile

Il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, con la sentenza 10 ottobre 2023 n. 1231, si è allineato al filone giurisprudenziale secondo il quale, ai fini dell’ammissione alle procedure selettive per la stabilizzazione del personale precario (articolo 20, comma 2, Dlgs 75/2017) si deve aver riguardo a tutti coloro che hanno già lavorato alle dipendenze dell’amministrazione, sicché la nozione di “lavoro flessibile” deve essere interpretata in senso ampio ed idoneo a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall’amministrazione, che abbiano creato situazioni di precariato. Pertanto, ogni forma di attività lavorativa sorretta da un rapporto sinallagmatico con un’amministrazione può, in astratto, essere annoverata tra le tipologie di contratto flessibile da valutare ai fini delle procedure di stabilizzazione, purché, in essa, possa riconoscersi una forma di “lavoro flessibile.

Graduazione delle posizioni organizzative dell’avvocatura interna

È stato censurato da parte del Tar Campania-Napoli, sezione III, con la sentenza 20 settembre 2023 n. 5156, il disciplinare adottato dalla Regione per la graduazione ed attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa per averlo esteso anche agli avvocati interni con parametri valutativi non consoni (complessità, competenza professionale, strategicità) rispetto alla specifica professionalità di detti soggetti. Il Collegio, da un lato, ha evidenziato che i funzionari avvocati hanno pari diritti e doveri degli altri dipendenti dell’ente, ma, dall’altro, ha sottolineato che esistono altre norme che ne differenziano il rapporto di lavoro e di cui i criteri di graduazione delle posizioni organizzative avrebbero dovuto necessariamente tenere conto. È necessario un inquadramento oggettivo ovvero che impedisca di assoggettare la professionalità ed il lavoro dell’avvocato a criteri così indeterminati da sconfinare nell’arbitrio. In sostanza, le graduazioni professionali che possono andar bene per i “normali” funzionari non lo sono per i soggetti sottoposti alla disciplina della professione forense e all’articolo 9, comma 5, del Dl 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), il quale stabilisce che: «I … regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale».