I temi di NT+L'ufficio del personale

Congedo parentale, revoca della posizione organizzativa, prova e punteggio nei concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Congedo di paternità e congedo parentale e flusso Uniemens
Con il messaggio n. 659/2023 (Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di paternità obbligatorio e congedo parentale introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti), l'Inps ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro per l'esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio, riferiti ai congedi parentali e di paternità la cui disciplina è stata novellata dal Dlgs 105/2022, secondo quanto precisato nell'ambito della circolare n. 122/2022, validi per i suddetti eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022.

Prove di informatica nei pubblici concorsi
Il Tar Umbria, sezione I, 6 febbraio 2023 n. 63 ha affermato che è illegittimo il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione esaminatrice nella verifica della conoscenza delle applicazioni informatiche quando le domande rivolte al candidato abbiano riguardato il programma excel a fronte del bando di concorso che indichi espressamente (e solo) word, internet e posta elettronica. L'amministrazione si è, così, auto vincolata e non può far valere, nella fattispecie, il fatto che excel sia da considerare tra le applicazioni più diffuse. Diversamente si può ragionare quando la lex specialis faccia riferimento al cosiddetto "Pacchetto Office", del quale notoriamente fa parte, oltre al programma word e ad altre applicazioni, anche il programma excel. Vale sempre la regola secondo la quale il bando di concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Consiglio di Stato, sezione IV, 19 febbraio 2019 n. 1148).

Revoca anticipata di posizione organizzativa e assegnazione a nuovo incarico
Dall'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 7 febbraio 2023 n. 3690 si possono ricavare queste indicazioni in materia di revoca anticipata di un incarico di posizione organizzativa ovvero di assegnazione del dipendente a diverso incarico di direzione di struttura:
• se, da un lato, il potere organizzativo dell'ente può giustificare la riassegnazione ad altro incarico di posizione organizzativa è altrettanto importante rammentare che devono sussistere adeguate e comprovate ragioni organizzative che sottendono tale scelta;
• pertanto, sottrarre il titolare al proprio ruolo ed assegnarlo ad altro in assenza di una reale necessità, in posizione sostanziale di inattività lavorativa per mancanza di compiti, mansioni, obiettivi e risorse, è illegittimo;
• in questi casi il danno da "demansionamento" non deriva dalla privazione/mutamento dell'incarico di posizione organizzativa, bensì dallo svuotamento della prestazione lavorativa;
• quanto, poi, al profilo della revoca dell'incarico va sottolineato che anche il "cambio" di ruolo sottende una "rimozione" dal precedente e, pertanto, devono essere rispettate le regole contrattuali, sia per quanto riguarda i presupposti che per il procedimento (atto scritto e motivato ed instaurazione del contraddittorio), come prescritto (ora, come prima) dall'articolo 18 del contratto per il comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Scomposizione in diverse soglie minime del punteggio per la prova di concorso
È legittima la scomposizione del punteggio complessivo della prova di esame (21/30 o equivalente) in una pluralità di singole votazioni – da conseguire necessariamente, a prescindere dal punteggio totale – in relazione alla partizione dei contenuti della prova stessa. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza 13 febbraio 2023 n. 1530. Il caso esaminato è quello del concorso Ripam per funzionari del ministero della Giustizia dove il bando aveva scorporato il punteggio minimo complessivo della prova scritta (21/30), nelle seguenti tre soglie (minime): 14/20 per i quesiti sulle materie giuridiche; 3,5/5 per i quesiti di informatica; 3,5/5 per i quesiti sulla conoscenza della lingua inglese.