I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Contabilizzazione delle componenti perequative ancora in discussione

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Alla vicenda del riversamento delle componenti perequative introdotte dall’Arera con la delibera n. 386/2023 si aggiunge un nuovo capitolo.

Dopo la querelle sorta (di nuovo) in seguito alle deliberazioni della Corte dei conti della Liguria n. 4 e 5 del 22/01/2025, con le quali la sezione regionale ha ritenuto che i gestori della Tariffa e dei rapporti con l’utenza, ossia, di norma, i Comuni, devono riversare le componenti addebitate insieme alla tassa sui rifiuti o alla Tariffa corrispettiva alla cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) sulla base delle somme effettivamente riscosse e non di quelle addebitate ai contribuenti/utenti. A queste ha fatto seguito la replica dell’Arera che, smentendo la presa di posizione dell’Ifel con il comunicato del 24/01/2025 (poi in parte modificato), con il quale l’istituto ha invitato i Comuni ad allinearsi all’interpretazione della Corte dei conti in sede di dichiarazione delle componenti perequative (scaduta il 31 gennaio scorso), con il comunicato del 27/01/2025 ha riaffermato perentoriamente l’obbligo di attenersi alle istruzioni già impartite dall’Autorità e dalla Csea per quanto riguarda il riversamento da effettuarsi sulla base delle somme “bollettate”.

Di recente la Corte dei conti della Lombardia, con la delibera n. 15 del 23/01/2025, investita di nuovo della questione, non si è pronunciata sul punto riguardante l’obbligo di versamento sulla base del “bollettato” o dell’incassato. Ciò in quanto la Corte ha evidenziato che si tratta di un aspetto già oggetto di regolazione da parte dell’Arera, i cui provvedimenti possono essere impugnati davanti al Giudice amministrativo ovvero, successivamente, avanti al Giudice ordinario, per quanto attiene la loro concreta esecuzione. Ha quindi rimesso alla scelta discrezionale dell’ente decidere se allinearsi o meno alla posizione dell’Arera, eventualmente, in caso negativo, opponendosi avanti alle sedi giudiziarie. In sostanza spetta all’ente decidere se attenersi alla tempistica prescritta, piuttosto che contestare nelle sedi competenti le prescritte modalità di versamento, ovvero pagare sulla base dell’incassato, esponendosi agli interessi moratori previsti dalla delibera 386/2023. Per la Corte dei conti della Lombardia è evidente, infatti, che l’Arera ha posto l’onere del mancato incasso da parte di Csea in capo all’ente locale, esposto a interessi moratori in caso di inadempimento o ritardato versamento. I Giudici lombardi hanno sottolineato che tale posizione ha un riflesso contabile, sia in termini di cassa, realizzandosi una anticipazione finanziaria e sia di competenza, con la formazione di residui attivi a fronte dei quali occorre operare un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte è entrata invece nel dettaglio del secondo quesito posto dal Comune, riguardante la modalità di contabilizzazione di tali componenti, specificando che, anche alla luce di quanto sopra, non è corretta l’iscrizione a partite di giro, in quanto non si tratta di un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune. Inoltre, la Corte ha aggiunto che le componenti perequative hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della Tari. Peraltro, ha osservato la Corte che l’attuale disciplina prevede che le due componenti presentano un rapporto di accessorietà con la Tari che conduce alla necessità di imputare le compenti al medesimo titolo della stessa (ossia al titolo primo).

La posizione della Corte, quindi, non conferma quanto comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze ad alcuni Comuni, in risposta a quesiti, laddove si prevedeva la contabilizzazione delle componenti perequative a partite di giro. Risposta probabilmente corretta laddove il riversamento si debba effettuare sulla base dell’incassato, ma non nell’ipotesi in cui lo stesso riguardi l’intero importo “bollettato”. Anche se la Corte lombarda non pare fare distinzioni sul punto.

In effetti, la contabilizzazione a partite di giro pone anche il problema della gestione del pagamento dei costi relativi ai rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua. Ciò in quanto tali costi (Csm), che in base alla delibera Arera 386/2023 il gestore del servizio di raccolta (o i gestori dei porti) comunica all’ente territorialmente competente entro il 31 ottobre di ogni anno, successivamente validati dal medesimo ente e comunicati al gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza entro il 30 novembre di ogni anno, devono essere scomputati dall’importo della componente perequativa UR1 che il gestore delle tariffe comunica a Csea (entro il 31 gennaio) e quindi dal riversamento effettuato entro il 15 marzo. Per poi essere successivamente pagati, entro il 30 giugno, al gestore della raccolta (o ai gestori degli impianti portuali). La spesa relativa ai costi dei rifiuti pescati deve essere contabilizzata necessariamente a titolo 1 e deve trovare copertura nell’entrata della componente perequativa UR1 che, quindi, non può che contabilizzarsi tra le entrate correnti, almeno per la quota parte corrispondente. È allora evidente che la contabilizzazione delle componenti perequative tra le poste correnti del bilancio è probabilmente più corretta, anche sotto questo profilo. Sul punto si attendono tuttavia indispensabili chiarimenti ufficiali.

(*) Vice presidente Anutel

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