Conto annuale, differimento prove di esame, differenze retributive e assunzioni illegittime
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Nuove Faq sul conto annuale 2023
La Ragioneria Generale dello Stato, mediante due Faq del 21 agosto 2024, ha fornito altri chiarimenti sulla compilazione del conto annuale 2023.
Questa la prima precisazione: «Nella compilazione della Tabella 1 del Conto annuale 2023, Sico rileva la squadratura 1 e la squadratura 4 in corrispondenza delle nuove aree di inquadramento previste dal Ccnl 2019-2021. Cosa devo fare per rimuovere le due anomalie?
Le qualifiche presenti sulla Tabella 1 del Conto annuale 2023 sono state rinnovate per il personale del comparto (funzionari ed elevata qualificazione, istruttori, operatori esperti, operatori) con l’inserimento delle nuove aree in esecuzione del rinnovo contrattuale. Nelle maschere web Sico segnala la Squadratura 1 e la Squadratura 4 poiché le nuove qualifiche non trovano corrispondenza nelle qualifiche valide fino all’anno 2022. Durante l’esecuzione del batch notturno di verifica che viene avviato alla conclusione della rilevazione, ovvero con la richiesta del calcolo delle anomalie effettuato tramite l’apposita funzione, il controllo viene effettuato solo sulle qualifiche valide in entrambi gli anni. Le amministrazioni, dunque, qualora siano presenti solo le due Squadrature in modalità web in corrispondenza delle nuove aree di inquadramento, non dovranno tenerne conto».
La seconda Faq riguarda invece la modalità di rilevazione nella Tabella 4 dei differenziali stipendiali all’interno dell’Area di cui all’articolo 14 del Ccnl 2019-2021 attribuiti nell’anno 2023.
«Per il contratto Funzioni locali (contratto nazionale) la tabella è stata modificata. La nuova struttura non consente di registrare nell’ambito della stessa area l’attribuzione del differenziale. Si è proceduto, quindi, ad introdurre un’unica domanda ‘N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale / economico di professionalità’ con l’elenco delle qualifiche previste dal nuovo sistema di classificazione del personale nei cui campi editabili va inserito il numero dei dipendenti cui sono stati attribuiti i differenziali».
Differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute
La scelta dell’amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:
- il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
- non v’è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico dell’amministrazione;
- il motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova.
È quanto stabilito dal Tar Lazio-Roma, sezione II, con la sentenza 22 agosto 2024, n. 15921, con la quale è stato accolto il ricorso di una candidata di un concorso avverso il diniego di Roma Capitale alla sua seconda istanza (la prima accolta) di differimento della prova di efficienza fisica (mera idoneità) – in un concorso per istruttore di polizia locale – per comprovati motivi di salute.
Differenze retributive in caso di mansioni superiori
«Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’articolo 52, comma 5, del Dlgs 165 del 2001 – in difetto di diverse disposizioni di legge o della contrattazione collettiva riferite a determinate categorie di lavoratori – si interpreta nel senso che il lavoratore assegnato a mansioni appartenenti alla categoria superiore ha diritto (per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 52) al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore cui corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito dal lavoratore per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità».
Sono queste le conclusioni della Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 20 agosto 2024, n. 22958.
Assunzioni in violazione delle norme imperative sul contenimento della spesa di personale
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 1° agosto 2024, n. 21721, ha stabilito che una stabilizzazione di personale avvenuta in un contesto di contrarietà alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica per il personale comporta la nullità (articoli 1418 del codice civile e 36 Dlgs 165 del 2001) del contratto di lavoro stipulato dall’ente locale in attuazione di tale procedura.