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Conto annuale del personale, gli adempimenti dell’organo di revisione

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di Corrado Mancini e Patrizio Battisti - Rubrica a cura di Ancrel

Il Presidente del collegio dei revisori o il revisore unico è tenuto, unitamente al responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il conto annuale del personale. I termini della rilevazione sono fissati al 6 settembre 2024. Tale scadenza si aggiunge all’agenda degli organi di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province già impegnati, sempre a settembre, nel completamento del monitoraggio sul Pnrr, nella predisposizione della relazione sul consolidato e sui primi controlli propedeutici sul bilancio tecnico.

Gli obblighi dell’organo di revisione

L’attività di controllo e certificazione del conto annuale del personale da parte degli organi di revisione degli enti locali rientra negli obblighi di vigilanza di cui all’articolo 239 del Tuel in materia di “effettuazione delle spese” come indicato al punto 6) del paragrafo 2.10 dei Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali. Per eventuali approfondimenti il Cncdec invita i revisori a prestare attenzione al fascicolo 6 dei Principi. Inoltre, segnaliamo la check list dedicata al conto annuale inserita nei “Quaderni del revisore degli enti locali” pubblicati dal Cncdec.

La struttura del modello

Il modello è composto da tabelle che rappresentano la situazione del personale alla data del 31 dicembre e da tabelle di flusso, che registrano i fenomeni di gestione del personale intervenuti nel corso dell’intero anno di rilevazione. Tra le prime rientrano le tabelle 1, 1E, 2A, 3, 7, 8, 9 e 10; tra le seconde le tabelle 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 14. Il monitoraggio della contrattazione integrativa è realizzato sulla base di due specifiche sezioni del Conto annuale.

La tabella 15 è finalizzata a rilevare:

  • sul versante delle risorse, la costituzione dei Fondi per il trattamento accessorio come certificati dall’organo di controllo e le risorse stanziate a bilancio per il medesimo fine;
  • sul versante degli impieghi, gli importi di tali aggregati effettivamente erogati ai dipendenti per le prestazioni rese nell’anno di riferimento.

La scheda SICI, finalizzata a rilevare ulteriori informazioni in relazione alla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge che interessano la retribuzione accessoria, organizzazione e incarichi, progressioni economiche all’interno delle aree, performance eccetera).

Rammentiamo che l’inserimento dei dati nel sistema SICO non è compito dell’organo di revisione bensì del Responsabile del procedimento amministrativo preposto all’unità organizzativa individuata dall’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 241/1990

L’organo di controllo è invece tenuto alla verifica successiva all’inserimento dei dati in SICO e ha il compito di intervenire tempestivamente presso l’ente, sottoposto al suo controllo, per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell’amministrazione, l’organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell’apposito spazio della sezione «Commenti organi di controllo». Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente all’organo di controllo. Nel caso in cui lo stesso si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente o il revisore unico, in carica, è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

Le novità del conto annuale 2023

La novità più rilevante riguarda il processo di certificazione del modello dati: per ottenere la certificazione non dovranno essere presenti squadrature o incongruenze non giustificate ed accettate dalle RTS/UCB. Qualunque sia la modalità di invio dei dati scelta dall’Istituzione (web, kit excel, FTP) questi verranno sottoposti al processo di controllo effettuato da SICO. Questo processo provvede all’individuazione di eventuali anomalie (squadrature ed incongruenze) derivanti dalla mancanza di congruità nei dati inviati, che sono riportate in un pdf dedicato.

Per ottenere la certificazione il modello non dovrà registrare alcuna anomalia, cioè non devono essere presenti squadrature o incongruenze. Le incongruenze, se esistenti, devono avere una giustificazione accettata dall’organo di controllo.

Le amministrazioni non certificate verranno considerate come parzialmente inadempienti. Una particolare situazione è quella determinata dalla permanenza delle squadrature 6 (contrattazione integrativa - superamento del limite 2016) e 8 (contrattazione integrativa – eccedenza degli utilizzi sulle risorse) una volta che siano stati rimossi tutti i possibili errori di imputazione. È possibile che la situazione in essere sia quella di effettivo superamento del limite indicato e/o di effettiva eccedenza negli utilizzi rispetto alle risorse. In questo caso, per ottenere la certificazione l’amministrazione deve presentare all’organo di controllo il modello completo del Conto annuale ai fini della sottoscrizione (che non contiene la certificazione essendo ancora presente la squadratura 6 e/o 8), richiamando l’attenzione sulle evidenze quantitative rappresentate nelle squadrature, ed in particolare sulle schede e sulle tabelle che l’hanno generata. Il verbale di presa d’atto di queste evidenze da parte dell’Organo di controllo consente di spuntare le apposite caselle di controllo nella sezione di SICO destinata a recepire gli eventuali commenti del collegio dei revisori o dell’organo equivalente. Anche la presenza di sole incongruenze impedisce il rilascio della certificazione: queste vanno sanate per permettere al modello di procedere verso la fase di validazione.

La stampa dell’intero modello è comprensiva delle seguenti tabelle del riepilogo triennale che contengono dati riassuntivi di quanto inviato ed alcuni valori medi annui pro-capite calcolati da SICO sulla scorta delle informazioni di organico e di spesa trasmesse nell’ultimo triennio di rilevazione: “Tempo indeterminato”; “Spese medie pro-capite”; “Giorni medi di assenza”; “Personale flessibile”; “Contrattazione integrativa”.

L’analisi congiunta del dato dei tre anni permette di individuare immediatamente gli scostamenti più significativi che necessitano quindi di un’attenta verifica, al fine di procedere ad una eventuale modifica delle informazioni, o di fornire una motivazione utile alla lettura dei dati attraverso il campo “Note e suggerimenti alla rilevazione” presente nella Scheda informativa 1. L’informazione delle mensilità/12 nella tabella di riepilogo “Tempo indeterminato” permette un immediato confronto con le unità presenti al 31.12 utile ad individuare possibili disallineamenti non giustificabili dalle movimentazioni del personale registrate nelle tabelle 4, 5 e 6, dovuti a possibili errori di comunicazione dei dati.

Per quanto riguarda le collaborazioni professionali, non vengono più rilevate le collaborazioni coordinate e continuative perché non più previste dall’ordinamento vigente. Sono registrate le collaborazioni professionali, gli incarichi di studio ricerca e consulenza e gli incarichi per servizi obbligatori. Vanno considerati i contratti attivi (in vigore) nell’anno che comprenderanno quelli iniziati nel 2022 e in anni precedenti e ancora in corso nell’anno 2023, nonché quelli conferiti nel 2023 e che possono anche proseguire nel 2024 e in anni successivi. Il contratto di proroga non deve essere considerato come ulteriore atto, ma va unificato con il contratto iniziale. Vanno esclusi gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore o relativi all’Organismo Interno di Valutazione (OIV).

Gli adempimenti e i controlli successivi

Il collegio dei revisori o organo equivalente vigila anche sul corretto adempimento dell’obbligo di pubblicazione del modello del Conto annuale certificato, ai sensi degli articoli 16 e 17 del Dlgs 33/2013 e dell’articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, relativamente alle tabelle 15 e alla scheda SICI, con la restante documentazione in materia di contrattazione integrativa.

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