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Conto annuale del personale, le verifiche dei revisori sul monitoraggio della contrattazione integrativa

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di Corrado Mancini - Rubrica a cura di Ancrel

Continuiamo la trattazione dei controlli e delle verifiche che il revisore degli enti locali deve effettuare in relazione al conto annuale del personale. Nel precedente contributo ci siamo soffermati sulla struttura del modello, senza approfondire le schede (tabella 15 e SICI) che compongono le informazioni da restituire relative alla contrattazione decentrata. Abbiamo altresì sottolineato che la mole di dati contenuti nel conto annuale del personale, è talmente ampia da far risultare quasi impossibile una verifica puntuale su tutte le informazioni richieste.

Nella verifica dei suddetti dati, l’organo di controllo dovrà, invece, porre particolare attenzione alla sezione dedicata alla contrattazione integrativa analizzando in particolare la tabella 15 e la scheda SICI.

La circolare dedica a tale verifica il capitolo 4, titolato “monitoraggio della contrattazione integrativa (articolo 40-bis, comma 3, del Dlgs 165/2001).

I controlli sulla tabella 15

La rilevazione 2024, finalizzata al monitoraggio della contrattazione integrativa riferita all’anno 2023, registra, in grande sintesi, le seguenti novità: la Tabelle 15 è aggiornata ai contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro della tornata 2019-2021, fra i quali il Ccnl 16 novembre 2022 del comparto delle Funzioni locali; alle principali novità introdotte dal legislatore, fra le quali si segnalano gli interventi sul trattamento accessorio concernenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché alle indicazioni, pareri e giurisprudenza contabile, relativi ad alcuni istituti, tra cui ad esempio gli incentivi funzioni tecniche a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023.

L’organo di controllo potrebbe essere “chiamato” dall’ente durante la compilazione del conto annuale, al fine di superare le eventuali squadrature 6 e 8.

La prima concerne «mancato rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017». In questo caso, l’amministrazione deve sottoporre all’organo di controllo le evidenze quantitative rappresentate nella squadratura. La seconda concerne l’utilizzo delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa o di risorse a bilancio in misura superiore alla relativa costituzione / stanziamento. Per entrambi le situazioni l’organo di controllo ne deve prendere atto in apposito verbale.

Le verifiche sulla Scheda SICI

Con riferimento alla Scheda SICI - Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa, va evidenziato che la quantificazione delle risorse del Fondo deve trovare, espressamente per ciascun anno, l’avallo dell’organo di controllo ai fini della validazione della compatibilità economica prevista dall’articolo 40-bis, primo comma del Dlgs 165/2001; ciò in quanto tali poste sono suscettibili di modifiche non perfettamente prevedibili ex-ante (per esempio, incrementi RIA per personale cessato, rispetto di specifiche disposizioni di legge, anche di contenimento e puntuale quantificazione delle risorse variabili, eventuali nuovi interventi normativi, eccetera). Questa sezione raccoglie le domande dedicate alla tempistica di certificazione della costituzione del Fondo e della contrattazione integrativa dell’anno di rilevazione. In caso di certificazione disgiunta costituzione/contrattazione integrativa va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo ammontare delle risorse del Fondo; ancora in caso di certificazione disgiunta, va inserita, ove presente, la data di certificazione del solo contratto integrativo, a valle di una pregressa certificazione della costituzione del Fondo.

Va evidenziato che, in considerazione della ultrattività di un contratto integrativo, ovvero di procedure negoziali non perfezionate, la stipula e la conseguente certificazione del contratto integrativo può avere periodicità non fissa o anche risultare del tutto assente.

In caso di certificazione in unica soluzione del versante delle risorse del Fondo (costituzione) e del versante degli impieghi (contratto integrativo) va inserita la relativa data. Viene anche richiesta una misura del ritardo nella certificazione della costituzione dei fondi.

Le Schede SICI sono aggiornate con l’istituzione di una nuova sezione di rilevazione (A33) finalizzata al monitoraggio e controllo degli effetti applicativi dell’articolo 33 del decreto legge 34/2019 e relativi decreti applicativi (assunzioni su base di sostenibilità finanziaria per Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane). In tale sezione è rilevato, con riferimento ai decreti attuativi dell’articolo 33 del Dl 34/2019: il valore del parametro utilizzato per il raffronto con le soglie definite riferito all’anno precedente a quello di rilevazione; il valore soglia per l’amministrazione riferito all’anno precedente a quello di rilevazione; il valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa utilizzato quale base di calcolo per l’incremento del fondo dell’anno di rilevazione e il valore medio pro capite delle risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione utilizzato quale base di calcolo per l’incremento dell’anno di rilevazione.

Nella sezione LEG - Rispetto di specifici limiti di legge si richiama l’attenzione sulla spesa accessoria del segretario comunale per l’anno di rilevazione, da compilare unicamente se il comune risulta sprovvisto di segretario alla data di entrata in vigore del decreto, poiché per le amministrazioni comunali individuate dalla norma (Articolo 3, comma 6, del Dl 44/2023) la spesa accessoria per il segretario non rileva ai fini del limite 2016.

Per quanto riguarda le Progressioni economiche all’interno delle aree è opportuno segnalare il parere prot. 51713-P del 3 agosto 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha chiarito che la selettività prevista dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 150/2019 è da intendersi riferita alla platea di tutti gli aventi diritto e non limitata agli effettivi partecipanti alla selezione.

Con riferimento alle Risorse connesse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è attivata la rilevazione per il personale dirigente delle Regioni e degli enti locali degli Incentivi funzioni tecniche per progetti Pnrr ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Dl 13/2023, e per il segretario comunale e provinciale dell’incremento per l’attuazione dei progetti Pnrr ai sensi dell’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del Dl 13/2023. Sono monitorati anche gli incrementi per assunzioni a tempo determinato da parte dei Comuni per progetti Pnrr ai sensi del Dl 152/2021, articolo 31-bis, comma 1 (incremento finanziato con risorse proprie del Comune) e comma 5 (incremento finanziato dal ministero dell’Interno, riferito unicamente a Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), come pure l’incremento per l’attuazione dei progetti Pnrr ex articolo 8, comma 3, primo periodo, Dl 13/2023, finanziato con risorse di bilancio.

Per finire a margine del completamento dei dati è inserita la “Sezione INF” che consente all’organo di controllo di inserire, in maniera sintetica, informazioni e comunicazioni di cui si ritiene necessario effettuare un’eventuale segnalazione.

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