I temi di NT+L'ufficio del personale

Contratti integrativi, posizioni organizzative, risorse decentrate e rappresentanze sindacali

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Contratto integrativo senza parere dei revisori
Alla Corte dei conti della Puglia sono state poste due questioni relative alla possibilità che i revisori possano certificare i fondi del trattamento accessorio a posteriori. Con deliberazione n. 85/2020, i magistrati contabili illustrano che le disposizioni regolanti la procedura in esame devono essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, attinenti al contratto decentrato, vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione), e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all'organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo dell'organo di revisione dei conti, al fine di ottenerne la conseguente certificazione disciplinata dall'articolo 40, comma 3-sexies, del Dlgs 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti e applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell'ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Posizione organizzativa «di fatto»
«La posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, esigenza sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo». È quanto contenuto nell'ordinanza n. 19976 del 23 settembre 2020, con la quale la Corte di cassazione, sezione Lavoro ha analizzato la richiesta di un dipendente comunale che chiedeva il pagamento dell'indennità di funzione prevista per la posizione organizzativa di responsabile di un servizio, ricoperta di fatto dapprima in sostituzione del titolare, nei periodi di assenza dello stesso, e successivamente in via continuativa, dopo il collocamento a riposo di quest'ultimo.

Fondo risorse decentrate e utilizzo risparmi anni precedenti
I risparmi del fondo del lavoro straordinario vanno ad aumentare la parte variabile del fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo. Un ente ha chiesto alla Corte dei conti della Lombardia se tali risorse residuate, che sono obbligatoriamente previste dalla contrattazione collettiva nazionale, siano erogabili nonostante le stesse siano risorse variabili ed il fondo sia stato costituito l'anno successivo rispetto alla competenza del contratto decentrato del personale. Con la deliberazione n. 123/2020, la Sezione ribadisce il principio secondo cui, per i compensi per il lavoro straordinario, la distinzione rilevante verte tra gli importi dei risparmi che rientrano nella componente stabile del fondo (previsti dal comma 2, lettera g), dell'articolo 67 del contratto 21 maggio 2018) o nella componente variabile (successivo comma 3, lettera e), dato che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto nell'anno di riferimento, solo le voci stabili finiscono coma quota vincolata del risultato di amministrazione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Un ente ha chiesto all'Aran se una Rsu appena eletta abbia titolo a nominare un nuovo Rls, anche quando uno dei propri componenti era stato designato quale Rls dalla precedente rappresentanza e quest'ultimo ritiene di non essere decaduto da tale carica essendo passati solo due anni dall'inizio del mandato. Con parere CQRS147, l'Agenzia evidenzia che il punto V, lettera b) del contratto 10 luglio 1996 chiarisce che nel caso di dimissioni (o di decadenza) della Rsu, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni dalla decadenza della Rsu. Pertanto, nell'ipotesi in questione il Rls è, di fatto, decaduto. La circostanza che lo stesso sia stato rieletto come componente della nuova Rsu non comporta l'automatica estensione della carica di Rls ma, sempre secondo il punto V, lettera b) del contratto 10 luglio 1996, i componenti eletti nell'ultima Rsu dovranno procedere a designare al loro interno un nuovo Rls (anche eventualmente riconfermando il Rls precedente).