Controlli sul personale, novità per gli organi di revisione
Si ritiene opportuno evidenziare due importanti novità in tema di controlli sul personale, la prima riguarda i Piani dei fabbisogni di personale, la seconda gli oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl 2022/2024.
Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026
Come noto, entro il prossimo 31 gennaio gli enti Locali con più di cinquanta dipendenti, per effetto dell’articolo 6, comma 1 del Dl 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021, devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per il triennio 2024-2026, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del Dlgs 150/2009 e della legge 190/2021. Tale termine si riferisce a tutti gli enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione 2024/2026 entro il 31/12/2023. Gli enti che approveranno i bilanci 2024/2026 entro il termine differito del 15 marzo 2024, come disposto con Decreto del Ministro dell’Interno 22 dicembre 2023, avranno per l’adozione del Piao l’ulteriore termine di 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio (articolo 8 del Dpcm 132/2022). In merito si rammenta che con Dpr n. 81 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/6/2022, è stato adottato il Regolamento per l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti (non abrogati) dal Piano integrato di attività e organizzazione, che risultano: Piano dei fabbisogni (articolo 6, Dlgs 165/2001); Piano delle azioni concrete, (articoli 60 bis e 60 ter, Dlgs 165/2001); Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche (articolo 2, comma 594, lettera a), legge 244/2007); Piano della performance (articolo 10, Dlgs 150/2009); Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), legge 190/2012); Piano organizzativo per il lavoro agile (articolo 14, comma 1, legge 124/2015); Piano di azioni positive (articolo 48, comma 1, Dlgs 198/2006). Con successivo Regolamento, approvato con decreto Dpcm 132/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2022, è stato definito il contenuto del Piao e approvato lo schema «tipo» prevedendo per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti modalità semplificate di redazione; tali enti infatti sono tenuti alla redazione del Piao limitatamente ai contenuti di cui all’articolo 6 del Decreto 132/2022, si evidenzia che tra questi è ricompreso il Piano triennale dei fabbisogni di personale.
L’introduzione del Piao nell’ordinamento degli enti locali, assorbendo e integrando, tra gli altri, il Piano triennale dei fabbisogni di personale, il Piano degli obiettivi e il Piano della Performance, ha inciso sul contenuto della sezione operativa del Dup e sul contenuto del PEG. Infatti, il principio contabile applicato 4.1 concernente la programmazione contemplava nell’ambito del contenuto minimo della sezione operativa del Dup la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, oltre a disporre espressamente che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1 del Tuel e il piano della performance dovevano essere unificati organicamente nel PEG.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 1, lett. a) del Dpr 81/2022, ha soppresso gli adempimenti inerenti al Piano dei fabbisogni di personale, il quale risulta ora assorbito, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto n.132/2022, in una apposita sottosezione (3.3) della più ampia sezione del Piao dedicata a «Organizzazione e Capitale umano».
Si rammenta che il programma triennale di fabbisogno del personale, introdotto originariamente dall’articolo 39 della legge n. 449/1997, è stato esteso agli enti locali con l’articolo 91 del Dlgs 267/2000. Il piano è stato poi disciplinato dall’articolo 6, comma 2 del Dlgs 165/2001, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs 75/2017, il quale dispone che «allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance», nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito come «il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell’attività di programmazione complessivamente intesa» e che «deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance».
A risolvere definitivamente la «bilocazione» venutasi a creare del Piano triennale dei fabbisogni di personale nel Dup e nel Piao è intervenuto il Dm 25 luglio 2023, aggiornando il principio contabile applicato 4.1, come preannunciato dalla Commissione Arconet in data 14/12/2022 e trattato nella FAQ 51 del 16/2/2023.
In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell’Ente in base a normativa vigente.
Il PCA 4.1, così aggiornato, prevede che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal Dup, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.
La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce dunque il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao).
A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, quindi si è formalmente traslata l’attività di controllo dell’organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale dal Dup al Piao.
Infatti, in questi giorni, gli organi di revisione stanno ricevendo dagli enti che hanno approvato i bilanci entro il 31/12/2023 la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2024-2026 inserita nella sottosezione 3.3 della proposta di Piao 2024-2026, sulla quale sono tenuti a esprimere un parere e, qualora siano previste assunzioni a tempo indeterminato, anche ad asseverare il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio, nel rispetto della previsione dell’articolo 33 del Dl 34/2019, che si rammenta si applica a normativa vigente a Regioni (comma 1), Città Metropolitane e Province (comma 1 bis) e Comuni (comma 2).
La citata prescrizione normativa comporta, come già ribadito e trattato in altre sedi, una delicata e importante attività di controllo da parte dell’organo di revisione, che non si deve limitare al mero controllo della copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2024/2026, ma deve essere ampliata all’intero sistema di bilancio e considerare tutti i fattori «perturbanti» la tenuta degli equilibri di bilancio in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ma il Piao è un documento che assorbe una molteplicità di piani, che spesso coinvolgono all’interno degli enti responsabilità trasversali ed il Piano dei fabbisogni di personale coinvolge non solo il responsabile delle risorse umane, ma anche il responsabile finanziario per la resa del parere di regolarità contabile, ma anche per fornire all’organo di revisione tutti gli ulteriori elementi funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell’ente.
Purtroppo, nella prassi degli enti ante riforma PCA 4.1, si sono spesso presentate criticità nella redazione dei Piani occupazionali da inserire in una sottosezione (3.3) del Piao che a volte più risultare limitata a contenere tutti i dati, elementi ed informazioni necessari e richiesti al fine di consentire all’organo di revisione la resa del parere e, se dovuta, l’asseverazione del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio. Ed è per questo che vi sono enti che continuano ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale con un atto ad hoc. La sottosezione 3.3 dedicata al Piano dei fabbisogni di personale dovrebbe almeno comprendere tutte le varie tipologie di assunzione previste (a tempo indeterminato, a tempo determinato, finalizzate ai progetti Pnrr eccetera), le cessazioni ed il calcolo dei risparmi che si possono conseguire, la verifica del valore soglia e l’impatto delle nuove assunzioni (a tempo indeterminato) sull’intero sistema di bilancio (non solo sotto il profilo finanziario, ma anche economico e patrimoniale ed in chiave prospettica - principio generale n. 15 - il calcolo per la verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui agli articoli 1, comma 557 quater, legge 206/2006 e 9, comma 28, Dl 78/2010.
Oneri per i rinnovi Ccnl 2022/2024
La seconda novità riguarda quanto previsto dalla legge di bilancio 2024, ai commi 27, 28, 29 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, afferente l’integrazione delle risorse destinate a coprire gli oneri per i rinnovi contrattuali del personale pubblico per il triennio 2022-2024, inizialmente alimentato con il comma 609 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale integrazione ammonta, per le amministrazioni centrali dello Stato, a 3.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Per gli enti locali il comma 29 dispone che gli oneri per il rinnovo del Ccnl 2022/2024 sono a carico dei rispettivi bilanci, e che i relativi incrementi a decorrere dal 2024 sono determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale, ossia prevedendo un incremento di circa il 5,8% del monte salari del personale in servizio. E’ inoltre previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 01/01/2024, evidenziando che tale misura riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, in applicazione dell’articolo 3 del Dl 145/2023.
In merito si rammenta che il principio contabile applicato 4.2, al punto 5.2, lett. a) prevede che “… Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l’ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l’accantonamento non deve essere operato”.
Pertanto gli organi di revisione devono accertare che gli oneri per il rinnovo del Ccnl 2022/2024 siano correttamente quantificati ed accantonati nei bilanci degli enti per il triennio 2024/2026 in appositi capitoli della missione 20 e in caso siano previsti nel macroaggregato 101 “Redditi da lavoro dipendente” raccomandare specifica variazione di bilancio per corretta appostazione.
(*) Dottore commercialista e Revisore Enti territoriali - Presidente ANCREL Romagna
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