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Controllo dell'utilizzo dei trasferimenti del «fondone» affidato ai revisori

di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Nel decreto 104 del 14 agosto, l'articolo 39 ha introdotto l'obbligo della certificazione della perdita di gettito, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza Covid-19. Il termine per l'invio è il 30 aprile 2021 e lo strumento è l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it in passato utilizzato per la trasmissione della certificazione del rispetto o meno dei vincoli di finanza pubblica.
La certificazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Da sottolineare come il legislatore, quando vuole, è in grado di individuare con precisione l'organo di revisione senza utilizzare definizioni fuorvianti e non esatte come è avvenuto nel caso della verifica dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese per il rimborso delle rate di ammortamento del nuovo Fal articolo 116 del Dl 34/2020 (si veda Enti Locali & Edilizia del 5 giugno).
Per capire l'importanza di questa nuova certificazione occorre ripercorrere la cronistoria dei trasferimenti per l'esercizio delle funzioni fondamentali del «fondone» previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020 che tra i vari fondi stanziati, è certamente il più importante:
29 maggio 2020
Comunicato del ministero dell'Interno sull'avvenuto pagamento a favore dei Comuni, Provincie e Città Metropolitane di una quota in acconto pari al 30 per cento dell'importo complessivo del «fondone», in proporzione alle tipologie di entrate previste dall'articolo 106, risultanti dal Siope - sistema informativo al 31 dicembre 2019;
29 maggio 2020
Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze di istituzione del tavolo tecnico per la definizione dei criteri di riparto;
16 luglio 2020
Decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato dopo l'intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, che individua i criteri e le modalità di riparto del "fondone" per i comparti Comuni e Province e Città Metropolitane;
24 luglio 2020
Decreto Ministero Interno con il riparto complessivo del «fondone» di 3,5 miliardi di euro per Comuni e Province e Città Metropolitane (3 miliardi per i comuni e 500 milioni per le Province e Città Metropolitane);
28 luglio 2020
Comunicato del 28 luglio 2020 sull'avvenuto pagamento in favore degli enti al netto delle somme già erogate a titolo di acconto;
14 agosto 2020
Decreto 104/2020, articolo 39, integrazione del «fondone» di 1,67 miliardi di euro, di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei Comuni e 450 milioni di euro in favore di Province e Città Metropolitane con una ripartizione che sarà stabilita con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 20 novembre 2020 e con le correlate variazioni di bilancio che potranno essere assunte sino al 31 dicembre 2020.
Dai primi dati che emergono, in alcuni casi, le risorse al momento erogate sembrano essere superiori all'effettivo calo delle entrate conseguito dagli enti. In queste circostanze, tenuto conto dell'ulteriore rinvio al 30 novembre 2020 della verifica degli equilibri, si ritiene opportuno che gli enti in questione utilizzino con la massima prudenza le risorse del «fondone» accantonando il surplus in un apposito fondo di accantonamento (missione 20, programma 3 del bilancio) da utilizzare solamente in base al costante monitoraggio dell'andamento delle entrate al netto delle minori spese.
Infatti, la ragioneria generale dello Stato terrà conto di quanto trasmesso con la nuova certificazione per la verifica a consuntivo dell'effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021. In quella sede la norma prevede che, nel caso di risorse erogate in eccesso, si provvederà alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città Metropolitane, ovvero tra i due comparti mediante apposite rimodulazioni dell'importo.
La funzionalità del fondo di accantonamento è proprio quella, in caso di eccedenza, di «blindare» nel risultato di amministrazione 2020 le somme finalizzate a finanziare l'eventuale conguaglio a favore degli enti che, al contrario, avranno ricevuto una somma inferiore rispetto all'effettivo andamento delle entrate al netto delle minori spese. Solo al termine della verifica al 30 giugno 2021, gli enti saranno sicuri di poter utilizzare per intero le somme ricevute. Si tenga anche conto che l'impatto in termini di minor gettito da addizionale Irpef, stante le regole di accertamento, si manifesterà prevalentemente nel 2021 e non nel 2020.
I revisori sono pertanto chiamati a un'attenta e costante attività di monitoraggio e controllo dell'andamento delle entrate e delle spese che culminerà con la certificazione.
In ultimo l'articolo 39 del Dl 104/2020 precisa che le somme ricevute dal «fondone» vanno contabilizzate al piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da ministeri».

(*) Presidente Ancrel

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

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gestione risorse umane e controlli dell'organo di revisione - 2° parte, relatore: dott.ssa Grazia Zeppa dottore commercialista - revisore legale - componente comitato esecutivo Ancrel.
Al termine di ciascuna lezione sarà somministrato ai partecipanti il test di verifica che verterà sulle materie/argomenti della lezione, nel rispetto di quanto previsto dal Dm n. 23/2012 e dalla circolare del ministero dell'Interno Fl n. 7/2012, articolato in cinque domande a risposta multipla con 3 opzioni. Il test si intenderà superato e, quindi potranno essere assegnati i relativi crediti, con almeno l'80 per cento delle risposte corrette, pari a 4 risposte corrette su 5. La gestione amministrativa è a cura Ancrel Romagna.Maggiori informazioni e la domanda d'iscrizione sulla locandina.