I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Copertura Pef a rischio nel caso dell'omessa pubblicazione delle delibere Tari

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La pubblicazione delle deliberazioni relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi comunali nel sito del ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta condizione di efficacia delle stesse. L'articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011, prevede che le predette deliberazioni debbano essere inviate al Ministero, tramite il portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine di essere pubblicate entro la data limite del 28 ottobre. Le delibere pubblicate dopo questa data, pur se approvate nei termini di legge, sono inefficaci per l'anno di riferimento. La norma appena citata prevede infatti che il conteggio definitivo dei tributi deve essere effettuato sulla base degli atti (delibere e regolamenti) pubblicati entro il 28 ottobre.

Il mancato rispetto dei termini di pubblicazione potrebbe determinare quindi un effetto potenzialmente negativo per gli equilibri del bilancio, rammentando che sono confermate in questo caso le tariffe e le norme regolamentari vigenti nell'anno precedente.

La questione appare particolarmente delicata per la Tari. Le tariffe del tributo sono determinate, entro la consueta scadenza del termine per approvare il bilancio di previsione, sulla base del totale delle entrate tariffarie massime risultanti dal Pef validato dall'ente territorialmente competente.

Alcuni enti, pur avendo deliberato le tariffe 2021 entro il termine derogatorio del 31 luglio (stabilito per il solo 2021 dall'articolo 30 del Dl 41/2021), non hanno trasmesso la deliberazione entro il 14 ottobre. Questi enti non potranno che applicare la Tari sulla base delle tariffe vigenti nel 2020 (pubblicate nei termini di legge). Ciò tuttavia, con tutta probabilità, determina una differenza di gettito rispetto quello necessario per la copertura del Pef.

Come trattare questa differenza? La regola aurea della Tari è la copertura integrale dei costi. Tuttavia, nell'ipotesi sopra prospettata, il gettito accertabile nell'anno di riferimento non potrà corrispondere agli stessi.

Qualora le tariffe della tari 2021 fossero incrementate rispetto al 2020, come è sovente avvenuto anche a parità di costi per effetto dell'esclusione dalle superfici tassabili di quelle dei reparti produttivi e dei magazzini collegati delle attività industriali (in conseguenza del Dlgs116/2020), l'ente si troverà a dover fronteggiare uno squilibrio di bilancio. Infatti, mentre la spesa corrisponderà al totale di quanto spettante ai gestori sulla base del Pef (inclusa quella a carico del Comune, come di norma ad esempio accade per i Carc e l'accantonamento al fondo crediti), l'entrata della Tari accertabile sarà inferiore a quanto necessario (e previsto in bilancio) a causa del minor livello delle tariffe applicabili. Va infatti rammentato che, in base al principio contabile n. 2, le entrate come la Tari che sono riscosse a mezzo liste di carico, sono accertate nell'anno in cui la lista di carico o l'avviso di liquidazione sono emessi, a condizione che la scadenza cada entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto. Lo sbilancio rimarrà inevitabilmente a carico dell'ente, tenuto conto che i gestori esterni difficilmente accetteranno decurtazioni dei corrispettivi loro spettanti sulla base del Pef. Lo stesso dovrà essere coperto con altre entrate dell'ente, come ad esempio l'eventuale recupero dell'evasione Tari eccedente quanto previsto in sede di definizione della copertura del Pef (si rammenta che la determinazione Arera n. 2 del 4 novembre scorso ha stabilito che il totale del Pef è coperto, tra l'altro, anche con il recupero dell'evasione effettivamente conseguito).

Alcuni enti si domandano se in questo caso possa essere possibile riportare questo differenziale nel Pef dell'anno successivo (2022). Il metodo tariffario di Arera vigente fino al 2021 (deliberazione Arera 443/2019) non prevedeva la possibilità di riportare nei Pef futuri conguagli dovuti alla tariffazione. Il nuovo metodo di Arera (delibera n. 363/2021), vigente dal 2022, ha stabilito invece la possibilità di inserire nella componente a conguaglio anche il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse e variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa e variabile, con riferimento alla medesima annualità (articolo 18-19 dell'allegato).

La disposizione è nata in realtà per fronteggiare le differenze che fisiologicamente si registrano tra il gettito stimato al momento dell'elaborazione delle tariffe (di norma corrispondente con il totale delle entrate massime del Pef, detratte le voci di entrata che a mente della determinazione n. 2/2021 possono essere portate a copertura delle stesse) e quello determinato al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento e delle successive eventuali emissioni suppletive. Infatti, normalmente tra il momento di determinazione delle tariffe e quello dell'emissione degli avvisi trascorrono diverse settimane, se non mesi, e la base imponibile della Tari è per sua natura dinamica, a causa, ad esempio, della apertura/cessazione di nuove utenze, variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari e, per i Comuni a Tari puntuale, per l'effettiva determinazione della componente variabile sulla base dei rifiuti effettivamente conferiti.

Ciò premesso, è legittimo nutrire più di qualche perplessità che la nuova disposizione possa consentire l'inserimento della differenza di gettito dovuta alla mancata pubblicazione delle tariffe nel Pef 2022. In primo luogo, perché le regole di determinazione del Pef 2021 sono diverse in parte da quelle del 2022, rendendo incerta la possibilità di inserire nello stesso le differenze imputabili al 2021, in mancanza di una espressa previsione (come invece è accaduto per alcune differenze 2019 o 2020 richiamate in modo esplicito nell'ambito della definizione della componente a conguaglio). In ogni caso, anche volendo superare questo aspetto, si ritiene che la norma in esame debba limitarsi alle variazioni di gettito dovute all'evoluzione della base imponibile e non anche a quella conseguente all'impossibilità di applicare le tariffe 2021 per la loro mancata pubblicazione nei termini.

Qualora invece la differenza anzidetta fosse positiva, vale a dire il gettito tariffario 2021 a tariffe 2020, fosse superiore al totale del Pef 2021, si ritiene che la stessa debba essere accantonata e riportata a parziale copertura dei Pef successivi, rammentando che l'applicazione di un'entrata da Tari superiore al totale dei costi rappresenta un prelievo conseguito in assenza del potere impositivo che, come detto, non può eccedere il totale dei costi del servizio e che in quanto tale deve essere necessariamente restituita. Tuttavia, ciò difficilmente potrà avvenire nel Pef 2022, considerando che la differenza positiva non potrà che accertarsi definitivamente con l'approvazione del rendiconto e, quindi, ad aprile 2022, quando il Pef dovrebbe essere già stato definito e validato.

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