Personale

Dal 1° di aprile stipendi più alti per i dipendenti dell'ex categoria A

La nuova retribuzione del personale dell'Area degli operatori corrisponde all'importo dello stipendio tabellare rivalutato

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di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Dallo scorso 1° aprile, data dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale degli enti locali (Si veda lo speciale del 3 aprile 2023), al personale proveniente dalla ex categoria A (oggi Area degli operatori) viene attribuito uno nuovo stipendio iniziale più elevato rispetto allo stipendio tabellare rivalutato corrispondente all'ex posizione economica di accesso A1.

Il gap salta subito all'occhio confrontando la tabella G con la tabella F, allegate al contratto del 16 novembre 2022.

La nuova retribuzione del personale dell'Area degli operatori (18.283,31 euro) corrisponde esattamente all'importo dello stipendio tabellare rivalutato e previsto per la ex posizione A2.

Come ha spiegato la Corte dei conti in sede di certificato del contratto del 16 novembre 2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 19 gennaio 2023) la platea interessata a questo aumento è di circa 6.500 unità, con un impatto in termini di costi di circa 2,32 milioni di euro.

Ciò premesso, come dovranno gli enti locali calcolare l'importo del differenziale stipendiale iniziale da attribuire al personale reinquadrato in tale Area?

È soltanto il personale attualmente inquadrato nell'ex categoria A1 ad avvantaggiarsi dell'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori?

La soluzione operativa viene fornita dall'Aran con il parere CFL 217 pubblicato in questi giorni sulla propria banca dati «orientamenti applicativi».

I tecnici di Via del Corso ricordano che per effetto di quanto previsto dall'articolo 78, comma 3, lettere a) e b) del contratto del 16 novembre 2022, al personale (ex categoria A) transitato in Area degli operatori, dal 1° di aprile 2023 dovrà essere applicato il seguente trattamento: stipendio unico di Area, come da tabella G, nonché «valore complessivo delle posizioni economiche in godimento» derivanti dall'istituto delle progressioni economiche, mantenuto a titolo di differenziale stipendiale.

Per «valore complessivo delle posizioni economiche in godimento», si legge nel parere, deve intendersi tutto quanto maturato in termini di progressione economica durante la vigenza delle precedenti regole in materia di progressione economica.

Di grande aiuto per gli addetti ai lavori chiamati ad applicare le regole sopra descritte sono gli esempi che l'Agenzia fornisce al fine di sbarazzare il campo da ogni dubbio.

Esempio 1: personale in posizione economica A1

In questo caso sarà attribuito unicamente il nuovo stipendio unico di Area (più elevato rispetto a quello di uscita per la posizione A1 e precisamente corrispondente allo stipendio di un ex A.2); nulla viene invece attribuito a titolo di differenziale stipendiale iniziale poiché nulla è stato maturato in termini di progressioni economica in vigenza delle regole contenute nei precedenti contratti.

Esempio 2: personale in posizione economica A2

Oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito (a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul fondo risorse decentrate) tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A2-A1);

Esempio 3: personale in posizione economica A4

Al dipendente sarà attribuito, oltre al nuovo stipendio unico di Area, tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A4-A1) sottoforma di differenziale stipendiale iniziale ovviamente anch'esso a valere sul fondo risorse decentrate.

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