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Speciale contratto - Criteri, durata e stipendi: così le scelte sugli incarichi di elevata qualificazione

Dal 1° aprile la riforma degli ordinamenti cancella le posizioni organizzative

di Arturo Bianco

Dal 1° aprile hanno cessato di esistere gli incarichi di posizione organizzativa e al loro posto sono nati quelli di «elevata qualificazione». È una novità di grande rilievo, che impone agli enti di adeguare i regolamenti e può essere attuata anche nei prossimi mesi. È l’effetto delle norme di prima applicazione dettate dall’articolo 13, comma 3 del contratto del 16 novembre 2022. Nelle regole su questo istituto si può largamente attingere alla disciplina degli incarichi di posizione organizzativa in vigore nell’ente.

In base alle nuove disposizioni contrattuali, gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° aprile 2023 vengono «automaticamente» trasformati in incarichi di elevata qualificazione ed è previsto che proseguano fino alla naturale scadenza. Per cui, citando quanto avviene in modi enti (soprattutto senza dirigenti) gli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2023 per la durata di un anno proseguono fino a fine anno. Il che consente a questi enti di avere un arco temporale più lungo per adottare le nuove regole.

Non bisogna confondere la definizione della nuova area «dei funzionari e dell’elevata qualificazione», e la denominazione di questi incarichi, «di elevata qualificazione». L'essere inquadrati nell’area non determina automaticamente l’attribuzione dell'incarico, mentre questo, salve alcune eccezioni, può essere conferito solo a personale inquadrato nell’area.

Gli enti devono decidere l’istituzione di questi incarichi, tenendo presente che possono (come nel contratto del 21 maggio 2018) essere dati sia per lo svolgimento di compiti gestionali sia per attività che richiedono un’alta professionalità. Rispetto alle precedenti disposizioni viene riaffermata la necessità della stretta connessione, per ambedue le ipotesi, con lo svolgimento di compiti di responsabilità.

Devono inoltre dettare i criteri per il conferimento degli incarichi da parte del sindaco negli enti più piccoli o da parte dei dirigenti, ove presenti. Devono dettare la durata massima, che non può superare i tre anni, tenendo presente che il contratto non stabilisce una durata minima (per la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria va però fissata in almeno un anno). Gli enti devono poi dettare i criteri per la graduazione della indennità di posizione, per la determinazione della remunerazione in caso di conferimento ad interim e il metodo per la valutazione della performance. Devono decidere quanta parte dello specifico fondo deve essere destinato alla retribuzione di risultato, almeno il 15%, e come determinare il compenso ai singoli incaricati.

In queste scelte occorre dar corso all’informazione e all’eventuale confronto con i sindacati, e alla contrattazione per le parti che incidono sulla retribuzione di risultato. Va rispettato il vincolo che impedisce al salario accessorio di superare i livelli 2016. Il finanziamento degli incarichi può essere aumentato attingendo in contrattazione decentrata dal fondo dei dipendenti o, nel caso di incremento del personale in servizio rispetto a fine 2018, con una quota dell'aumento previsto dal contratto del 16 novembre fino allo 0,22% del monte salari 2018 o con l’incremento fino al 5% della parte stabile certificata del 2016 previsto dall’articolo 8 del Dl 13/2023. I due ultimi aumenti possono però essere destinati solo all’indennità di risultato.