I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Dichiarazione Imu per accedere alle agevolazioni: si avvicina la scadenza

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di Massimo Migliorisi (*) - Rubrica a cura di Anutel

L’articolo 1 comma 741 lettera c) della legge n. 160/2019 ha reintrodotto alcune fattispecie di equiparazione ad abitazione principale ai fini della nuova Imu, fattispecie trattate come cause di esclusione per la vecchia Imu, in vigore fino all’anno 2019. Si tratta di:

1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficilale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

4) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Dlgs19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dopo diversi tentennamenti, la Corte di Cassazione, da alcuni anni, ha assunto un orientamento rigoroso (cfr ordinanze n. 5191/2022 – 5190/2022 – 28806/2023 – 28931/2023), ritenendo che le diverse norme succedutesi nel tempo non hanno abrogato l’obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dal comma 5bis dell’articolo 2 del vecchio decreto legge n. 102/2013, che quindi continua ad applicarsi anche per le annualità 2014 e seguenti.

Pertanto, per i casi di equiparazione su elencati, a cui aggiungere i cosiddetti “fabbricati merce”, nessuna agevolazione può essere concessa se non previa presentazione della dichiarazione.

Anche il ministero dell’economia e delle finanze ha assunto analogo orientamento.

Nelle istruzioni al modello di dichiarazione Imu/Impi, approvato con decreto del 24/04/2024, si legge che nell’ambito dell’obbligo dichiarativo dei contribuenti previsto dal comma 769, in ogni caso ai fini dell’applicazione dei benefìci previsti dal comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), ossia alloggi sociali e contribuenti “militari”, e al comma 751, terzo periodo, ossia esenzione beni merce dal 2022, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Appare pertanto evidente che, anche a detta del ministero, per i casi su esposti, la mancanza della presentazione della dichiarazione, impedisce l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge, pur essendo in possesso dei requisiti da essa richiesti.

Il ministero poi precisa che occorre, richiamare l'attenzione sull’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell’espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme .

Quindi, obbligo a pena di decadenza, per ottenere qualsiasi agevolazione.

Tempi duri per i contribuenti, quindi, abituati ad ottenere l’agevolazione, dimostrando il possesso dei requisiti, pur in mancanza della dichiarazione Imu. Primo appuntamento è il 1 luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica). Entro tale termine dovranno adoperarsi per la presentazione del modello approvato con il decreto del 24 aprile 2024.

(*) Docente Anutel

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