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Differenziazione “guidata” delle aliquote Imu al debutto nel 2025

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 settembre 2024, ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu).

Il comma 756 dell’articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono differenziare le aliquote dell’imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In origine, la diposizione avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2021; tuttavia la mancata emanazione del richiamato decreto ministeriale ha differito la sua operatività.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate. Parallelamente il Ministero ha reso disponibile nel “portale del federalismo fiscale” un apposito applicativo per consentire ai Comuni di inserire le proprie aliquote, produrre il prospetto delle aliquote, da riportare obbligatoriamente nella deliberazione di fissazione delle stesse, e per trasmettere il prospetto al ministero, al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13 Dl 201/2011 e articolo 1, comma 767, della legge 160/2019).

Tuttavia, il decreto uscito lo scorso anno ha evidenziato tutta le difficoltà di ricondurre a delle fattispecie tipizzate le numerose aliquote adottate dai Comuni; tantoché da più parti è stata evidenziata la mancanza di alcune specifiche tipologie che invece i Comuni in passato avevano adottato.

Per questo motivo, il legislatore è intervenuto per rinviare di nuovo al 2025 l’obbligatorietà dell’utilizzo del prospetto delle aliquote e delle “aliquote tipizzate” (articolo 6-ter, comma 1, Dl 132/2023).

Il ministero ha ora corretto il tiro, adottando un nuovo decreto che, come detto, ha integrato le fattispecie già introdotte dal decreto del luglio 2023. Confermata l’impossibilità di differenziare le aliquote per l’abitazione principale (categoria A/1-A/8-A/9) e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il decreto ha previsto la possibilità di una specifica aliquota in base alla rendita catastale (per i fabbricati di categoria D) ovvero per i fabbricati divenuti inagibili a seguito di calamità naturali (sia per i fabbricati di categoria D, sia per gli altri fabbricati). Si tratta di una aliquota molto importante per evitare che, nel caso di calamità, si verifichi il paradosso di abitazioni principali che, divenendo inagibili, da esenti si trasformano in immobili soggetti, seppure parzialmente, all’imposta.

Tra le condizioni del locatario/comodatario sono state previsti i soggetti gestori di casa-famiglia o altra struttura destinate all’assistenza, alla cura e protezione delle persone con necessità di sostegno intensivo e prive di sostegno familiare o di strutture destinate all’accoglienza e protezione di persone vittima di violenza o che vivono in condizione di disagio e vulnerabilità sociale e quelli affidatari di servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Vengono altresì aggiunti, sempre per gli atri fabbricati, alcune differenziazioni legate ai requisiti del soggetto passivo (proprietà Onlus o enti del terzo settore, invalidi civili, disabili), al possesso di un solo immobile, e i fabbricati divenuti inagili per calamità naturali. È altresì riportato un campo per eventuali altre condizioni, non rinvenibili tra quelle proposte, stabilite dal Comune ai fini dell’applicazione della “maggiorazione TASI”.

Per la piena operatività delle nuove aliquote è necessario che sia tempestivamente aggiornato l’applicativo inserito all’interno del portale del federalismo fiscale, considerando che il tempo per predisporre le deliberazioni consiliari di approvazione delle aliquote Imu 2025 è piuttosto ristretto, tenuto conto della tempistica di predisposizione del bilancio 2025/2027 prevista dal principio contabile della programmazione, in base al quale, lo schema di bilancio, corredato da tutti gli allegati deve essere inviato al Consiglio comunale entro il prossimo 15 novembre. Da rammentare che, in base a quanto stabilito dal comma 757 dell’articolo 1 della legge 160/2019, il prospetto delle aliquote, generato dal sopra citato applicativo, deve formare parte integrante della delibera, pena inidoneità della stessa di produrre effetti.

(*) Vice Presidente Anutel

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