I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Edilizia: le ultime sentenze del Consiglio di Stato

di Solveig Cogliani

Distanze legali – Costruzione – Nozione – Autonomia
Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (in terminis, Cons. Stato, IV, 22 gennaio 2013, n. 354).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867

Titolo edilizio – Concessione – Decaduta – Affidamento – Esclusione
Nel caso di un precedente rilascio di concessione edilizia poi decaduta, per mancato inizio dei lavori, non è configurabile  un affidamento incolpevole dell’amministrazione su precedenti determinazioni,  che si verifica, invece, ogni qualvolta il privato possa confidare sul già intervenuto rilascio di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica (anche perché l’eventuale lesione riguarda non già un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato, così Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2019, n.6885).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867

Ristrutturazione edilizia – Sussistenza – Presupposti – Cantina – Trasformazione – Natura
La trasformazione di una cantina in abitazione sia una ristrutturazione edilizia, poiché la cantina e l’abitazione hanno natura differente: pertinenziale la prima e di unità immobiliare autonoma la seconda; pertanto, la predetta trasformazione comporta l’aumento un aumento delle unità immobiliari dell’edificio e un conseguente aumento del carico urbanistico.
Consiglio di Stato, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 2493

Edilizia – Sanzioni – Natura – Affidamento – Esclusione
L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede uno specifico apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare (in terminis, Adunanza plenaria n. 9 del 2017; cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, e 24 luglio 2020, n. 4725; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Consiglio di Stato, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 2493

Edilizia – Demolizione - Ordine – Natura - Procedimento – Avvio – Comunicazione - Non occorre
In caso di ordine di demolizione di opere abusive, in ragione della  natura affatto vincolata del potere sanzionatorio repressivo, estrinsecato attraverso tale provvedimento, non è dovuta, anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, la comunicazione d’avvio del procedimento» (ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 20 maggio 2014, n. 2568; Consiglio di Stato, sezione IV, 25 giugno 2013, n. 3471; Consiglio di Stato, sezione VI, 5 agosto 2013, n. 4075).
Consiglio di Stato, Sez. II, 24 marzo 2021, n. 2493

Pianificazione – Discrezionalità – Standard – Individuazione – Motivazione – Ambito
L’individuazione degli standard costituisce espressione del potere di pianificazione e, come tale, compartecipa di quella lata discrezionalità che connota questa attività di governo del territorio; pertanto, le relative scelte non richiedono una motivazione puntuale che ponga in comparazione gli interessi pubblici perseguiti dall'ente pianificatore con quelli confliggenti dei privati, essendo  sufficiente che esse trovino una razionale e coerente giustificazione nelle linee portanti della pianificazione (in terminis, Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 844; Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 28).
Consiglio di Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2421

Pianificazione – Discrezionalità – Standard – Sovradimensionamento – Decisione – Motivazione
Le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica possono contemplare il sovradimensionamento degli standard, fatto salvo l’obbligo di una motivazione che evidenzi le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge (Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 2017, n. 1326), sebbene non si richieda nemmeno in tal caso una motivazione puntuale che riguardi le singole aree (in terminis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2780).
Consiglio di Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2421

Pianificazioni – Privati – Osservazioni – Natura – Motivazione – Puntuale – Non occorre
Le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione, oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; pertanto, seppure l'Amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essa essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse.” (da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, 30 gennaio 2020, n. 751).
Consiglio di Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2421

Pianificazione – Vincoli conformativi – Espropriazione – Configurabilità – Esclusione
La  compressione di alcune facoltà del diritto di proprietà, costituenti vincoli conformativi, non comporta il configurarsi di una forma anomala di espropriazione e, in particolare, di un’espropriazione di valore, con conseguente necessità che si corrisponda un indennizzo a chi avrebbe sofferto tale privazione (sul punto, Corte Costituzionale, n. 38 del 1966 e n. 133 del 1971); infatti, affinché si possa prospettare tale forma anomala di espropriazione è necessario che il sacrificio imposto al diritto di proprietà (o, in ipotesi, ad altro diritto reale) sia tale da comportare un “sostanziale annientamento” delle facoltà tipiche del diritto o da inciderle eccessivamente oltre il limite della tollerabilità (Corte Cost., n. 6 e n. 38 del 1966).
Consiglio di Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2421