I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Energia da fonti rinnovabili

di Mattia Errico

Contrasto tra amministrazioni – Deferimento al Consiglio dei Ministri – Valutazione complessiva e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti
In caso di contrasto tra amministrazioni nell'ambito di un procedimento di VIA/VAS, l’ordinamento giuridico nazionale consente di attivare il rimedio generale previsto dall'art. 5, c. 2, lett. c-bis) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.

Contrasto tra amministrazioni – Deferimento al Consiglio dei Ministri – Decisione del Consiglio dei Ministri – Sindacato del giudice amministrativo – Pienezza della cognizione del fatto – Ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti – Istruttoria mancante o svolta in modo inadeguato
La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri nell’ambito della procedura di cui all'art. 5, c. 2, lett. c-bis) della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è frutto di un giudizio valutativo reso sulla base di oggettivi criteri di ponderazione pienamente esposti al sindacato del giudice, caratterizzato tuttavia da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e del loro apprezzamento rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera. Detto apprezzamento è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo nella pienezza della cognizione del fatto e censurabile in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, ovvero nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione.

Figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere – Disparità di trattamento – Diversità di criteri di valutazione per fattispecie ontologicamente assimilabili
Il profilo viziante che colpisce la delibera impugnata in termini di eccesso di potere per disparità di trattamento riposa non già sulla circostanza di avere trattato in modo diverso fattispecie non omologhe (ciò che sarebbe stato di per sé legittimo) bensì, sulla diversità (quindi, non certezza e obiettività) dei criteri di valutazione utilizzati dall’amministrazione a fronte di fattispecie ontologicamente assimilabili (id est: impianti eolici, utilizzo di territorio agricolo non vincolato, regime normativo di protezione del p.p.t.r.).

Energia da fonti rinnovabili – Figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere – Disparità di trattamento – Situazioni diverse – Analogo trattamento quanto ai criteri di misurazione e argomentazioni logiche allo scopo di favorire la produzione di energia da fonte rinnovabile
In materia di energia da fonti rinnovabili, viene integrato il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento laddove si riscontri una diversità di criteri di valutazione in situazioni che, pur diverse, necessitano, tuttavia, di analogo trattamento quanto ai criteri di misurazione e argomentazioni logiche, che devono essere caratterizzati da profili di oggettività istruttoria e motivazionale in quanto finalizzati al perseguimento dell’unico, avvolgente interesse pubblico proiettato a favorire il rinnovo delle fonti energetiche e la produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell’ambiente e, comunque, consentano il raggiungimento dell’obiettivo eurounitario rappresentato dall’incremento delle fonti di energia eolica per almeno il 30% nell’anno 2030.

Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2023, n. 5019

Energia da fonti rinnovabili – Patrimonio culturale – Bilanciamento di interessi – Sacrificio dell’interesse alla transizione ecologica – EsclusioneL'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione di un vincolo indiretto, non ha il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone.

Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167