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Enti territoriali alla prova del «fondo di garanzia debiti commerciali»

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Entro il prossimo 28 febbraio gli enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) sono tenuti a iscrivere sul bilancio 2021/2023 uno specifico accantonamento denominato «fondo di garanzia debiti commerciali» (Fgdc), istituito con legge 145/2018 e correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli enti.

Questo obbligo riguarda quindi gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e/o quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), o le cui informazioni trasmesse non risultano perfettamente elaborate dagli applicativi e che trovano nelle situazioni contemplate dal comma 859 della legge 145/2018, ovvero:
a) debito commerciale residuo rilevato al 31 dicembre 2020 non ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; queste misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

È bene rammentare che l'indicatore di riduzione del debito pregresso misura il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considera le fatture scadute nell'esercizio (pagate e non pagate) e le fatture pagate nell'esercizio prima della scadenza.

L'obbligo di costituzione del Fgdc avrebbe dovuto interessare gli enti già dall'esercizio 2020, ma il comma 854 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha posticipato il termine al 2021.

Lo stock del debito rilevato in base alle risultanze presenti nel sistema Pcc è così calcolato:

saldo presentato + saldo ricevuto + saldo liquidato + saldo sospeso (senza conti sospesi o in contenzioso o per adempimenti normativi) + saldo pagato - saldo pagato al 31 dicembre.

Qualora le risultanze della Pcc non siano coerenti con la contabilità dell'ente occorre procedere a una preventiva operazione di allineamento e/o bonifica, che può svilupparsi nelle seguenti fasi:
1) verifica sulla Pcc dello stock del debito in essere al 31 dicembre di un determinato anno;
2) estrapolazione dalla Pcc dei documenti che compongono questo stock (file excel);
3) verifica con la propria contabilità interna dello stato dei documenti inseriti nello stock;
4) allineamento delle due posizioni (contabilità ente e dati Pcc) attraverso diverse tipologie di operazioni possibili in Pcc;
5) verifica parificazione delle risultanze della Pcc con quanto contenuto nella propria contabilità.

Dopo aver aggiornato le risultanze della Pcc, se si verificano le condizioni di cui al comma 859, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, nel rispetto del comma 562, a iscrivere nella parte corrente del proprio bilancio il Fgdc (missione 20, programma 03, codice U.1.10.01.99.999) sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
1) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
2) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
3) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
4) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

È inoltre da segnalare che il comma 863, come modificato dal Dl 34/2019, ha introdotto un correttivo finalizzato ad alleggerire l'incidenza di questo accantonamento sul bilancio, prevedendo che dagli stanziamenti per acquisto di beni e servizi siano detratti quelli che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Ma su questo aspetto, non vi sono ad oggi chiarimenti, pertanto si ritiene che la norma possa riferirsi a un vincolo di pura competenza e che per quanto concerne gli stanziamenti vincolati questi possano trovare una coerenza con il prospetto a.2) allegato al risultato di amministrazione. Restano comunque dubbi sul corretto operare che possono influire anche in modo significativo sulla esatta quantificazione del Fgdc.

Infine, vanno esaminate le situazioni che attualmente si possono configurare per gli enti:
1) ente che ha approvato il bilancio 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e che deve iscrivere, sulla base delle verifiche svolte, il Fgdc;
2) ente che deve ancora approvare il bilancio 2021/2023 e che deve iscrivere, sulla base delle verifiche svolte, il Fgdc;
3) ente che non deve iscrivere sul bilancio 2021/2023, sulla base delle verifiche svolte, il Fgdc.

Nel primo caso, l'ente dovrà procedere a quantificare con atto di giunta l'esatto ammontare del Fgdc e, successivamente con atto di consiglio variare il bilancio, sottoponendo la proposta a parere preventivo dell'organo di revisione, il quale dovrà, ovviamente, entrare nel merito del calcolo effettuato dall'ente per verificarne la corretta quantificazione.

Nel secondo caso, si ritiene che l'ente possa quantificare l'accantonamento anche in sede di approvazione degli schemi di bilancio 2021/2023, illustrando nella nota integrativa il dettaglio del calcolo, in questo caso l'organo di revisione effettuerà i controlli di legge nell'ambito dell'esame di bilancio, dedicando un apposito paragrafo all'interno del proprio parere.

Nel terzo caso l'ente con atto di giunta dovrà prendere atto, sulla base delle verifiche svolte, che non è necessario iscrivere alcun Fgdc e comunicare all'organo di revisione l'esito del proprio operato.

Infine, è consigliabile che in questa fase, in attesa che sopraggiungano chiarimenti ufficiali, gli enti usino prudenza, auspicando che per le criticità qui rappresentate sopraggiunga una ulteriore proroga che consenta agli enti di potersi allineare alla Pcc e conseguentemente, se tenuti, di quantificare esattamente il Fgdc.

(*) Componente comitato esecutivo Ancrel