Entrate patrimoniali a ruolo solo con titolo esecutivo
Le entrate non tributarie possono essere iscritte a mezzo ruolo, ma solo se sussiste un idoneo titolo esecutivo. Questo è quanto ribadito dalla recente sentenza dalla Corte di cassazione n. 7188/2022.
La controversia riguardava una cartella di pagamento contenente, tra l'altro, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), disciplinato dall'articolo 62 del Dlgs 446/1997 e applicato da alcuni Comuni, in via facoltativa fino al 2020, in sostituzione della Tosap. Canone soppresso con decorrenza dal 2021, così come la relativa tassa, con l'entrata in vigore del canone unico patrimoniale, disciplinato dall'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019.
La riscossione delle entrate non tributarie, quale è il cosap (sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), può avvenire a mezzo ruolo, come espressamente previsto dall'articolo 17 del Dlgs 46/1999, in base al quale può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali . Facoltà ribadita per gli enti locali dall'articolo 2 del Dl 193/2016. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo delle entrate patrimoniali aventi causa in rapporti di diritto privato deve essere preceduta da idoneo titolo esecutivo (articolo 21 del Dlgs 46/1999).
La Corte di cassazione ha ritenuto che la natura pubblicistica del rapporto di concessione non determini la medesima natura per le posizioni soggettive coinvolte, come ad esempio quelle riferite ai relativi canoni, con la conseguenza che il diritto di riscuotere coattivamente il Cosap a mezzo ruolo è subordinato alla presenza di un titolo esecutivo, stante la natura di prestazione patrimoniale riconducibile ad una prestazione privatistica (sentenze Cassazione n. 582/2017, n. 31331/2019).
Quindi la Corte, con la sentenza commentata, ha ribadito la necessità di far precedere l'iscrizione a ruolo del canone da un idoneo titolo esecutivo, conseguito secondo le ordinarie regole civilistiche, ovvero, secondo una prassi invalsa in molti enti, tramite previa notifica dell'ingiunzione fiscale (il che apre il dibattito sull'iscrizione a ruolo delle ingiunzioni, operazione che finisce per duplicare, alle volte pericolosamente, i titoli esecutivi).
Tuttavia, a decorrere dal 2020, la problematica si è ridotta, grazie all'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo, disciplinato dall'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019. La norma ha espressamente previsto tale atto non soltanto per il recupero dei tributi, ma per tutte le entrate patrimoniali. Pertanto, a decorrere dagli atti emessi dal 1/1/2020, il recupero del canone non pagato o l'accertamento di eventuali occupazioni abusive, avviene mediante previa notifica dell'avviso di accertamento, il quale, come evidenzia il citato comma, acquista efficacia esecutiva alla scadenza del termine per l'impugnativa, per i tributi, e trascorsi 60 giorni dalla notificazione, per le entrate non tributarie. In sostanza, l'ente, dopo aver notificato l'avviso di accertamento, divenuto titolo esecutivo, può consegnarlo ai soggetti incaricati della riscossione forzata, tra i quali rientra anche Agenzia delle entrate riscossione, qualora l'ente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 2 del Dl 193/2006.
La problematica sollevata dalla Corte non riguarda neppure il nuovo canone unico patrimoniale, pur avendo lo stesso natura non tributaria (vedasi risposta 8 del ministero dell'economia e delle finanze a Telefisco 2022). Infatti, anche il recupero dello stesso avviene utilizzando l'accertamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019.
(*) Vice presidente Anutel
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