Esenzione Imu sfratti 2021: certificazione entro il 29 marzo
Scade il 29 marzo prossimo il termine per la certificazione del minor gettito Imu derivante dalle disposizioni di esenzione introdotte nel 2021 a beneficio delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa.
L’articolo 4-ter del Dl 73/2021 ha introdotto l’esenzione dall’Imu, per l’anno 2021, relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. Analoga esenzione è stata prevista anche in favore dei soggetti che hanno ottenuto l’emissione della convalida di sfratto anche dopo il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 settembre o al 31 dicembre 2021.
Poiché la norma intervenne in sede di conversione del decreto legge, dopo la scadenza del termine per il pagamento della prima rata del 2021, la stessa ha disposto il diritto al rimborso in favore dei soggetti aventi diritto all’esenzione, che avevano provveduto al pagamento dell’imposta entro il 16 giugno 2021. Il successivo decreto ministeriale del 30 settembre 2021 ha disciplinato le modalità per l’attuazione del rimborso anzidetto. In particolare, il decreto ha previsto l’obbligo di presentazione da parte di detti soggetti di una istanza, contenente tutti gli elementi necessari per verificare il possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ottenere il rimborso della prima o dell’unica rata pagata nel 2021, riferita agli immobili rientranti nell’esenzione.
Inoltre, il decreto ha specificato, all’art. 3, l’obbligo di presentazione della dichiarazione Imu da parte degli aventi diritto, attestando nello specifico spazio destinato alle annotazioni del modello il possesso dei requisiti di legge.
Il minor gettito dell’anno 2021 è stato ristorato ai Comuni con apposito fondo statale, di 115 milioni, che è stato parzialmente ripartito con Dm 15 ottobre 2021, per circa 34,5 milioni di euro, a titolo di acconto, in favore dei Comuni capoluogo di provincia, di alcuni comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione almeno pari al 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza. L’importo ripartito era pari alla perdita di gettito stimata, determinata in base ai dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell’Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell’interno. Il decreto del 15 ottobre 2021 ha altresì stabilito che la somma residua dello stanziamento del fondo sarebbe stata ripartita a titolo di conguaglio, per i comuni che hanno ricevuto l’acconto e di integrale ristoro per gli altri comuni, in seguito alla presentazione da parte dei comuni interessati di un’apposita certificazione.
Con il decreto ministeriale del 23 novembre 2023 è stato approvato il modello di certificazione. Tale modello deve essere presentato da tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e di quelli della Sicilia, della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e della Valle d’Aosta, che alternativamente:
- hanno subito una perdita di gettito Imu per il 2021, derivante dalle norme di cui al Dl 73/2021;
- non hanno subito alcuna perdita di gettito, ma hanno ricevuto l’acconto con il Dm 15/10/2021.
Gli altri Comuni, con perdita nulla e che non hanno ricevuto l’acconto, non devono presentare alcun modello.
Il certificato deve essere inviato tramite l’area riservata del sito Dipartimento per gli affari interno e territoriali del Ministero dell’interno (TBEL), esclusivamente con modalità informatiche, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 29 marzo prossimo. Il certificato deve essere firmato digitalmente dal responsabile del servizio finanziario.
La mancata presentazione della certificazione determina l’esclusione dal contributo e l’obbligo di restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo di acconto.
La certificazione richiede che siano inseriti, oltre alla perdita di gettito Imu 2021, anche il numero degli immobili esenti ed il valore della base imponibile. Per i comuni che hanno ricevuto l’acconto il modello di certificazione riporta in automatico l’importo ricevuto e calcola in modo altrettanto automatico l’importo del conguaglio a credito/debito dell’ente.
(*) Vice presidente Anutel
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