Fabbisogno di personale, ai revisori l’asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
Uno dei molteplici adempimenti ai quali sono chiamati, in questo periodo, i revisori negli enti locali è costituito dall’asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio ai fini dell’utilizzo della capacità assunzionale espressa dal Piano Triennale per il Fabbisogno di Personale. Un adempimento spinoso non scevro di insidie e responsabilità. Non aiuta il fatto che il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che sta alla base del nuovo sistema assunzionale negli enti locali, stenta ad essere concepito nella sua corretta dimensione, lo evidenziano le modalità di redazione dei piani di fabbisogno di personale, privi, nella quasi totalità dei casi della dimostrazione della compatibilità dell’incremento della spesa di personale con l’equilibrio di bilancio prospettico quando, invece, spetterebbe, in primo luogo, all’ente l’onere di tale verifica.
È vero che il legislatore lascia il concetto di «asseverazione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio» in una dimensione abbastanza nebulosa ma se, come sostenuto dalla Magistratura contabile, «la sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate» (vedi Corte conti Veneto, n. 15/2021/PAR), si evidenzia come tale dinamicità si contrapponga alla staticità dell’asseverazione dell’organo di revisione la quale si riferisce a parametri conosciuti o conoscibili in un determinato momento, con la conseguenza che la staticità dell’atto di asseverazione non può costituire un lasciapassare indiscriminato all’attuazione del piano assunzionale ma è necessaria una costante e puntuale verifica degli equilibri di bilancio, anche prospettici, che non può essere demandata all’organo di revisione.
Da parte sua, l’organo di revisione deve tenere in considerazione che l’equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell’articolo 33 del Dl 34/2019 è quello funzionale ad attestare la sostenibilità “in concreto” dei maggiori oneri di personale che l’ente intende innestare nel bilancio. La norma non ammette “atti” o “valutazioni” equipollenti, né in senso oggettivo né soggettivo, solo in presenza ed alla luce dell’atto di asseverazione è possibile attivare il piano assunzionale.
In tal senso le Sezioni Riunite (sentenza n. 17/2022) tengono a precisare che è la legge stabilire un ordine di graduazione della “forma” dell’atto, differenziandola in base alla diversa natura ed al diverso scopo del giudizio richiesto, il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’”asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili. A ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.
Nel caso di specie, l’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. Ai fini della norma, l’“equilibrio sostanziale” del bilancio, non è limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente. Con la conseguenza che l’equilibrio prospettico richiesto rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del Dlgs 118/2011. In questa prospettiva la valutazione circa la sussistenza del permanere in futuro degli equilibri di bilancio, non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, ivi incluso lo stato e l’andamento prospettico dell’indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri.
L’atto di asseverazione si pone, quindi, all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a “misurare” la condizione di equilibrio “sostanziale” e prospettico dell’ente. È necessario che l’atto di asseverazione espliciti in maniera chiara e precisa le verifiche eseguite e gli elementi che inducono l’organo di revisione ad affermare che l’incremento della spesa di personale prevista non altera l’equilibrio di bilancio attuale e prospettico.
Nell’area riservata del sito www.ancrel.it è presente una traccia di asseverazione con allegata check list.
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