I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Fondo funzioni fondamentali e riduzioni Tari Covid-19

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il decreto del direttore centrale della finanza locale del 24 luglio 2020 ha ripartito in favore dei Comuni, delle Province, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Città metropolitane il fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, destinato anche a compensare le minori entrate causate dall'emergenza sanitaria. Tuttavia, come ha previsto l'articolo 106 del Dl 34/2020, le somme assegnate saranno soggette a verifica sulla base dell'effettivo andamento delle minori entrate, entro il 30 giugno dell'anno prossimo. Sul relativo conguaglio potrebbe però incidere negativamente la previsione delle riduzioni Tari in favore delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19.

I criteri di riparto del fondo funzioni fondamentali
L'articolo 106 del Dl 34/2020 ha previsto l'istituzione di un fondo di complessivi 3,5 mld di euro in favore degli enti locali (3 mld per i Comuni) al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19. La ripartizione del fondo è stata operata sulla base degli effetti dell'emergenza Covid-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Il Tavolo tecnico appositamente istituito ha definito i criteri per la quantificazione dei fabbisogni di spesa e delle minori entrate, al fine di provvedere al riparto delle somme agli enti. In particolare, la ripartizione è avvenuta in base alle minori entrate, al netto dei ristori specifici stanziati dallo Stato (minor gettito Imu per esenzione strutture ricettive e minor gettito Tosap/Cosap per esenzione pubblici esercizi) e delle minori spese generate dall'emergenza (utenze, straordinari, buoni pasto, eccetera).
La stima delle minori entrate è stata condotta prevalentemente sulla base dei dati Siope che, come noto, forniscono l'andamento degli incassi delle varie entrate e, solo per l'addizionale comunale Irpef e l'Imu, si è fatto riferimento ai dati dei modelli F24 (tenendo conto che per queste entrate il modello F24 è l'unica modalità di pagamento ammessa). Anche le minori entrate della tassa sui rifiuti sono state valutate sulla base dei dati Siope, giungendo a ipotizzare una riduzione annua per il 2020 del 11 per cento circa, mentre per la tariffa corrispettiva, assente di solito dai bilanci comunali perché affidata al gestore, si è fatto ricorso ad apposite stime (che comunque hanno condotto alla valutazione di una perdita di gettito del tutto similare a quella della Tari). Nella stima delle minori entrate utilizzata per la ripartizione del fondo non si è tenuto conto di quelle relative ai tributi sul turismo (imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno), poiché il minor gettito di questi tributi sarà interamente refuso ai comuni dallo Stato (anche oltre la quota di 100 milioni di euro già stanziata dall'articolo 180 del Dl 34/2020).

La stima delle minori entrate
Ma come sono state stimate le minori entrate per l'anno 2020? Abbiamo detto dei criteri di massima che sono stati utilizzati, i quali si basano prevalentemente sui dati Siope/F24. In particolare è stata dapprima valutata la variazione tra gli incassi dei mesi di gennaio-febbraio 2019 e quelli degli stessi mesi del 2020, la quale non è stata presa in considerazione (di norma), in quanto imputabile ad eventi "ordinari" (ritardi nei pagamenti, ecc.). Quindi è stata determinata la variazione degli incassi tra i mesi marzo-maggio 2020 e i medesimi mesi del 2019, non considerando la variazione, se positiva, e prendendo in considerazione una percentuale della variazione negativa oscillante tra il 30 per cento e il 100 per cento. Per stimare la variazione di gettito nel periodo giugno-dicembre 2020 si è fatto riferimento alla riduzione osservata nei mesi di marzo-maggio, decrementandola mano a mano che ci si avvicina alla fine dell'anno (ovvero con apposite stime di riduzione delle entrate, come per l'Imu e l'addizionale Irpef, anche esse riduttive nel tempo). In ogni caso è stata fissata una soglia minima di perdita sulla base delle classi tipologiche degli enti (più elevata per gli enti che storicamente hanno maggiori presenze turistiche). Infine, allo scopo di tenere conto dell'incertezza gravante sui costi dei servizi scolastici alla prossima ripresa di settembre, la stima della riduzione delle entrate derivanti dai servizi scolastici è stata abbattuta del 30 per cento.

La verifica a consuntivo
L'assegnazione del fondo agli enti sarà soggetta a una verifica entro il prossimo giugno sulla base dell'effettivo andamento delle minori entrate e dell'andamento delle spese, al fine di operare le necessaria regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti beneficiari o tra quest'ultimi. Solo in quel momento saranno quantificate effettivamente le minori entrate e corrispondentemente potremmo assistere alla rimodulazione delle somme assegnate ai vari enti. Proprio questo aspetto, in seguito all'emanazione del Dm del 24 luglio 2020 che ha diffuso i dati definitivi delle assegnazioni, crea qualche apprensione agli enti, i quali, temendo il realizzarsi di possibili minori riduzioni delle entrate, potrebbero valutare di accantonare una quota del fondo ricevuto per far fronte alla possibile regolazione negativa nel 2021.

L'incidenza sulla quantificazione finale delle riduzioni Tari Covid-19
Appare necessario considerare, in questi giorni (e comunque entro settembre) in cui i comuni stanno definendo le riduzioni da applicare sulla TARI in favore delle utenze non domestiche colpite dal lockdown e di quelle domestiche in condizione di difficoltà, quali saranno gli effetti di queste riduzioni/agevolazioni tributarie sulla quantificazione del fondo funzioni fondamentali.
In primo luogo va considerato che la stima della perdita di gettito della Tari basata sui dati Siope, vale a dire sugli incassi, potrebbe non cogliere la reale riduzione del gettito accertato, ma riflettere solo una momentanea (anche se difficilmente sarà così) dilazione degli incassi. Come è noto infatti l'entrata della Tari è accertata in bilancio con imputazione all'esercizio di formazione della lista di carico (almeno per la maggioranza degli enti che gestisce il tributo con la modalità della liquidazione d'ufficio), purchè la scadenza delle rate cada entro il 30 aprile dell'anno successivo, facendo sì che i mancati incassi non incidono sull'equilibrio di competenza, confluendo nei residui (salvo ovviamente l'effetto sul fondo crediti di dubbia esigibilità). Quindi a giugno 2021 ben potrebbe registrarsi una significativa riduzione degli incassi Tari 2020, pur a fronte magari dell'invarianza dell'importo totale del gettito accertato e quindi del totale della lista di carico.
Ma come possono incidere sulla quantificazione finale del fondo in senso negativo le riduzioni Covid? Molti enti si interrogano innanzitutto sulla possibilità di finanziare il costo (anche in termini di minori entrate) di queste riduzioni con il fondo funzioni fondamentali. Il dubbio nasce per la modalità di contabilizzazione di queste riduzioni.
Si consideri l'ipotesi, per semplicità, che il Comune decida di prevedere le citate riduzioni finanziandole con il proprio bilancio, come concesso dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, nonché dall'articolo 7-ter della deliberazione Arera n. 238/2020, almeno per quanto concerne le riduzioni in favore delle utenze non domestiche previste dalla deliberazione Arera 158/2020. Dal punto di vista contabile, il comma 660 stabilisce che la relativa copertura finanziaria delle riduzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Pertanto, nel bilancio sarà iscritta la previsione dell'entrata Tari al lordo della riduzione Covid, riportando nella parte spesa un apposito stanziamento per l'importo della minore entrata corrispondente alle riduzioni previste. Al momento dell'accertamento dell'entrata Tari, che normalmente avviene con l'approvazione della lista di carico contenente l'elenco dei contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento, si provvede a imputare l'entrata all'esercizio al lordo della riduzione e a impegnare la spesa relativa, imputata allo stesso esercizio, chiudendo poi le partite con l'emissione di reversale e mandato collegati. Tuttavia questa sistema potrebbe avere effetti pericolosi sulla quantificazione finale del fondo funzioni fondamentali, perché il sistema Siope registrerebbe come incassi anche l'importo delle riduzioni, non rilevando la flessione delle entrate Tari che invece si è verificata proprio in virtù delle misure riduttive. Con il rischio di un ricalcolo in negativo del fondo funzioni fondamentali. Al contrario, qualora le entrate Tari fossero accertate al netto delle riduzioni il problema potrebbe risolversi, perché il Siope registrerebbe la flessione delle entrate legata alle riduzioni Covid. Anche se questo approccio non appare corretto alla luce della norma del comma 660 della legge 147/2013 e del principio dell'integrità del bilancio. Sarebbe pertanto opportuno che, in sede di quantificazione finale della perdita di gettito Tari, si considerino anche le riduzioni Covid-19.
Cercando di dare una riposta infine alla possibilità di finanziare il costo delle riduzioni con il fondo previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, la risposta in senso affermativo la si può rinvenire nella nota metodologica allegato A al Dm del 24 luglio 2020, allorquando, valutando le perdite che possono incidere nei bilanci comunali sul gettito Tari corrispettivo, si fa riferimento al potere del Comune di determinare le tariffe e le agevolazioni (e quindi le riduzioni Covid-19). Tenendo conto, peraltro, che queste agevolazioni sono prevalentemente riduzioni di natura tecnica legate a un minor prelievo doveroso in presenza di una minore produttività, anche solo potenziale, di rifiuti.

(*) Vice presidente Anutel