Fondo per le risorse decentrate, per i revisori controlli ad ampio raggio
La verifica non deve fermarsi alla sottoscrizione del contratto ma deve esplicarsi anche durante la fase gestionale
Se il primo adempimento in ordine sequenziale da parte dei revisori, come previsto dall'articolo 40-bis del Dlgs 165/2001, è la certificazione della corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate, il secondo corrisponde con la certificazione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo (vedi anche Nt+ Enti locali & edilizia del 5 aprile).
Infatti, all'organo di revisione è riservato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. In sostanza all'organo di revisione compete la certificazione della corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, della completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa, della conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia, con l'avvertenza che le pubbliche amministrazioni non possano in sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione.
Le fonti di finanziamento dei fondi e le indennità erogabili a livello decentrato, dunque, non possono essere in contrasto con quanto previsto dalla norma e dal contratto. La sanzione è la nullità delle clausole difformi e possibile conseguente responsabilità erariale.
A tale scopo l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, senza delle quali l'organo di revisione non può procedere con la certificazione, è inviata ai revisori entro dieci giorni dalla sottoscrizione (articolo 8, comma 7, contratto 16 novembre 2022). Sul punto il comma 7 dell'articolo 8 contiene la previsione secondo la quale trascorsi quindici giorni senza rilievi, dall'invio all'organo di revisione dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalle parti, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. A tale proposito va evidenziato come tale previsione contrattuale non sia pienamente condivisa dalla giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione Lavoro sentenza n. 5679/2022, Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 85/2020, NT+ Enti locali & edilizia del 14 novembre 2022). Risulta, quindi, sconsigliabile all'organo di revisione far decorrere il termine senza l'emissione della certificazione o la formulazione di eventuali rilievi. La certificazione dell'organo di revisione deve precedere la sottoscrizione definitiva del decentrato in quanto non è da ritenersi possibile un controllo dei revisori ex post, «ora per allora», rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati (Corte dei conti Puglia n. 85/2020).
Le materie oggetto di contrattazione sono contenute nell'articolo 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) del contratto 2019-2021 che dopo aver individuato i soggetti della contrattazione elenca al comma 4 gli argomenti che possono essere oggetto di contrattazione decentrata ai quali l'organo di revisione deve far riferimento nella verifica di coerenza con la contrattazione nazionale.
Il controllo non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, durante la fase gestionale, (Circolare Mef per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici 2017) cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Sarà, pertanto, compito dell'organo di revisione verificare la legittimità degli istituti normati dal contratto decentrato, nonché la loro corretta applicazione durante la fase di gestione, verificando, esempio, che: i premi relativi alla performance siano correlati all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza e meritocrazia; l'indennità condizioni di lavoro sia destinata a remunerare attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori; i compensi per specifiche responsabilità siano collegati a incarichi di specifico rilievo, attribuiti con atto formale nel rispetto del dettato dell'articolo 84 del contratto e non siano riconosciuti indiscriminatamente ai lavoratori in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né legati al solo svolgimento di compiti e mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto; le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione e comunque rispettino tutti i requisiti previsti, a seconda del caso, dagli articoli 14 o 15 del contratto.
In arrivo nuove regole per la determinazione delle tariffe della Tari
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel