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Fondo rotazione, la sentenza della Consulta lascia gli enti locali nell’incertezza operativa

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di Alfredo Spinella (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Sono trascorsi sei mesi circa dalla sentenza n. 224 del 22 dicembre 2023 della Consulta che ha dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43, commi 1 e 2, del Dl 133/2014, in riferimento all’articolo 81, commi 3 e 6, all’articolo 97, comma 1, e all’articolo 119, commi 1 e 7, della Costituzione. La sentenza nei primi mesi dell’anno è stata autorevolmente commentata, la Corte ha coerentemente confermato il principio costituzionale di contrasto all’articolo 119, comma 6, della Costituzione, più volte ripreso nel recente passato in relazione alla contabilizzazione e utilizzo delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti sin dal 2013 al 2021 per allineare la tempistica dei pagamenti.

Gli enti locali che in questi ultimi anni hanno previsto l’accesso al Fondo di Rotazione ex articolo 243-ter del Tuel per la sostenibilità del piano di riequilibrio pluriennale finanziario, restano sospesi nell’incertezza. Questi enti hanno agito nel rispetto di una norma (l’articolo 43 sopra richiamato) e quanto previsto dal principio contabile applicato modificato dal Dm 1° agosto 2019 che, con il paragrafo 3.20-bis, ha ammesso la doppia destinazione: in termini di cassa e in termini di competenza, permettendo di contabilizzare l’erogazione del fondo come fonte di copertura finanziaria per debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione presenti nella massa passiva del piano di riequilibrio. I Comuni in crisi finanziaria che hanno avviato un processo di risanamento mediante la procedura dell’articolo 243-bis si trovano, in assenza di intervento normativo, in grave difficoltà operative in considerazione che le fattispecie sono diverse:

1) enti che hanno avuto approvato il Prpf dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo – Monitoraggio semestrale articolo 243 quater – Contabilizzazione della quota annuale del rimborso del Fondo di rotazione – Immediato obbligo della quota residua tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione con rilevante incremento del disavanzo di amministrazione;

2) enti che hanno il Prpf in istruttoria presso la Corte dei conti, sezione di controllo – Elevato rischio di dissesto, in assenza di una norma di sospensione e/o di riformulazione del piano. Qualche ente ha già avuto in questi giorni e, per tale causa il proprio piano “non approvato”;

3) enti che intendono aderire alla procedura ex articolo 243 bis che non potendo utilizzare il Fondo di rotazione, in particolare per liquidare nel biennio successivo i debiti fuori bilancio, saranno obbligati a procedere ex articolo 244 dichiarando direttamente il dissesto.

È incomprensibile l’atteggiamento del legislatore “sordo” anche alle proposte di emendamenti dell’Anci al Dl 19/2024 che in sede di conversione non sono state accolte:

1. ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023);

2. facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le motivazioni a supporto del primo emendamento proposto implicavano l’iscrizione di eventuali passività emergenti dall’applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all’esercizio 2023, prevedendo l’intervento ministeriale entro l’anno con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l’emersione.

Il secondo emendamento proposto prevedeva che gli enti locali che hanno proceduto all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avrebbero potuto comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, l’esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti; permettendo a quegli enti che hanno richiesto il fondo di rotazione prevalentemente per la copertura del disavanzo di riformulare il piano di riequilibrio.

È chiaro che in questo stato di incertezza si verificheranno diversi dissesti sia per la mancata approvazione dei “piani” divenuti comunque non sostenibili con la sentenza 224/2023, quanto per l’odierna impossibilità di aderire alla procedura ex articolo 243-bis. Gli amministratori, i dirigenti e i revisori che operano negli enti in Prpf hanno un’ulteriore responsabilità di dover prendere delle decisioni in tempi brevi per attestare la reale situazione finanziaria a seguito e per gli effetti dell’applicazione della sentenza costituzionale.

(*) Presidente Ancrel Catania

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