I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gestori delle Tari alla prova delle componenti perequative

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), con la circolare del 13 maggio scorso, ha informato tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti del settore rifiuti che sono tenuti alla registrazione nell’anagrafica operatori della medesima Cassa, al fine di poter successivamente adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 6 della deliberazione Arera n. 386/2023.

Quest’ultimo ha disciplinato le procedure amministrative relative alla gestione delle nuove componenti perequative del settore rifiuti. Si tratta della componente perequativa riferita ai rifiuti accidentalmente pescati e a quelli volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e di quella per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componenti introdotte proprio dalla deliberazione Arera n. 386/2023, con decorrenza dall’anno 2024.

Le nuove componenti, addebitate a ogni utenza, devono essere riscosse congiuntamente alla tassa sui rifiuti e alla tariffa corrispettiva, pur non entrando a far parte delle entrate tariffarie massime del piano economico finanziario. È da sottolineare che le stesse sono applicate a ogni utenza, concetto definito dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Dm 20/04/2017 (unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, a una persona fisica o giuridica ovvero a un utente) e ulteriormente chiarito dall’Arera nel manuale d’uso per la raccolta “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti” anni 2022 e 2023, previsto dalla delibera Arera n. 41 del 6/2/2024, dove è stato precisato che l’utenza sottende il concetto di “punto di conferimento” a cui corrisponde in termini univoci l’applicazione di un’unica Tari/Tariffa corrispettiva. Anche l’Ifel, nella nota del 14/02/2024, ha ritenuto che l’utenza sia il punto di conferimento, sicché, nel caso di abitazione e pertinenze siamo di fronte a un’unica utenza. Concetto che pone più di qualche difficoltà applicativa, considerando che le banche dati Tari dei Comuni e dei gestori sono impostate sulla base, di norma, delle unità immobiliari catastali (specie dopo l’entrata in vigore delle norme del lontano 2004 che hanno introdotto il cosiddetto “catasto metrico”). Unità immobiliari che non hanno una corrispondenza univoca con l’utenza, ben potendo più unità immobiliari costituire un unico punto di conferimento.

L’articolo 6 della delibera Arera n. 386/2024 ha imposto precisi obblighi al gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, ossia il Comune o il gestore/concessionario che gestisce la Tari/tariffa. In primo luogo, una volta che il gestore della raccolta dei rifiuti ha comunicato al competente ente territoriale (Etc) i costi sostenuti nell’esercizio precedente per i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’Etc valida i predetti costi e li comunica al gestore delle tariffe entro il successivo 30 novembre. Il gestore delle tariffe, che ha applicato le componenti perequative, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, comunica alla Csea i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative e gli importi del costo sostenuto dal gestore della raccolta, validato dall’Etc. A questo punto, entro il 15 marzo, il gestore delle tariffe versa alla Csea l’importo delle componenti perequative dell’anno precedente (al netto del costo dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti) oppure, entro il 31 maggio, riceve dalla Csea il rimborso della differenza se il costo dei rifiuti pescati supera l’ammontare della relativa componente perequativa.

Per svolgere tutti questi adempimenti, i gestori delle tariffe dovranno preventivamente registrarsi nell’anagrafica della Csea (seguendo le istruzioni dettate dalla Csea con apposito manuale utente e le specifiche Faq disponibili anche sulla pagina di login dell’anagrafica operatori Csea) e quindi potranno accedere all’applicativo “data entry rifiuti”, secondo modalità e regole di utilizzo che saranno comunicate dalla Csea con successiva apposita circolare.

Il meccanismo sopra delineato si complica nel caso in cui la Tari sia gestita da un soggetto diverso dal Comune. Infatti, come noto, il soggetto esterno che gestisce la Tari, sia esso il gestore del servizio in base alla norma derogatoria della legge 147/2013 o uno degli altri soggetti abilitati in base all’articolo 52 del Dlgs 446/1997, dispone di tutti i poteri per la gestione del tributo, ma non può riscuotere l’entrata che, a mente dell’articolo 2-bis, del Dl 193/2016, deve affluire necessariamente nelle casse comunali. In altri termini, il gestore della tariffa, ossia il concessionario esterno, è tenuto a tutti gli adempimenti relativi alle componenti perequative, compreso il riversamento di entrate che però non ha riscosso. Costringendo all’attivazione di flussi finanziari tra Comune e gestore/concessionario per ristorarlo degli importi che versa alla Csea. Senza considerare che, secondo la posizione di Arera, il versamento alla Csea della componente perequativa deve avvenire sulla base di quanto addebitato ai contribuenti/utenti (il cosiddetto “bollettato”), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso. Previsione che ha generato le proteste dell’Ifel che, nella nota del 14 febbraio 2024, ha invece ritenuto che le quote perequative oggetto della presente nota debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso. E che finisce per addossare sui Comuni il rischio di insolvenza dei creditori, con eventuale necessità anche di accantonare somme al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Insomma, una ulteriore complicazione che si innesta in una gestione già di per sé complessa delle componenti perequative, caratterizzata, almeno a oggi, della mancanza di codici o di tassonomie che consentano di riscuoterle distintamente dalla Tari.

Purtroppo, siamo di fronte a un’altra dimostrazione della complessa convivenza tra la disciplina regolatoria e le regole tributarie che guidano invece la Tari.

(*) Vicepresidente Anutel

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