Graduatorie, assenteisti, infortuni e erogazioni indebite
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Facoltativo lo scorrimento della graduatoria di concorso
La Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 19 settembre 2024, n. 25210 ha ribadito che il candidato primo degli idonei nella graduatoria di concorso non vanta un diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui il vincitore o uno dei vincitori abbia/no rinunciato all’assunzione. Nel pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all’esito dello scorrimento della graduatoria di un concorso ancora efficace, la pubblica amministrazione non ha l’obbligo di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria medesima, al fine di coprire i posti restati vacanti, in quanto la precedente deliberazione di utilizzare la graduatoria ha esaurito i suoi effetti con l’individuazione del candidato o dei candidati, sicché, per procedere a ulteriori assunzioni in ruolo, occorre una nuova manifestazione di volontà della stessa pubblica amministrazione. La scelta del legislatore nel senso del carattere facoltativo del ricorso allo scorrimento non è stata modificata dall’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, secondo cui «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione».
La norma si limita a stabilire il termine di tempo entro il quale le graduatorie di concorso possono essere utilizzate per lo scorrimento, senza incidere sulla regola che assegna alla pubblica amministrazione la mera “facoltà” – e non l’obbligo – di utilizzare lo scorrimento.
Falsa attestazione della presenza in servizio
«Secondo la giurisprudenza di Cassazione la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di ‘truffa aggravata’ ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, e che anche una ‘indebita percezione’ di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l’amministrazione pubblica (Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018)».
È quanto riportato dall’Aran, nella newsletter n. 17 del 16 settembre 2024, laddove è stata messa in evidenza la sentenza della Corte di Cassazione penale, sezione IV, 22 agosto 2024, n. 33015.
Revisione della classificazione per gli infortuni e malattie professionali
Al seguente link, è possibile esaminare il comunicato dell’Inail relativo alla revisione, dal 1° ottobre 2024, della classificazione delle professioni nella versione CP2021, ai fini della denuncia/comunicazione di infortunio e malattia professionale.
Recupero delle somme indebitamente erogate al dipendente
In caso di indebita erogazione di denaro pubblico, l’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d’ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un’ulteriore motivazione sull’elemento soggettivo riconducibile all’interessato o all’interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa.
Nella sentenza 23 settembre 2024, n. 7712 il Consiglio di Stato, sezione VII, ha fortemente ribadito il principio secondo il quale la pubblica amministrazione è tenuta a ripetere le somme indebitamente erogate al dipendente.
È stato altresì ricordato che il solo temperamento al principio dell’ordinaria ripetibilità dell’indebito è rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.