I temi di NT+L'ufficio del personale

Graduatorie, stabilizzazioni, progressioni verticali e concorsi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

La quantificazione degli idonei delle graduatorie dell’anno 2023

Per le graduatorie dello scorso anno è rimasta aperta la questione di come debbano essere applicate le modifiche apportate all’articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, succedutesi in un limitato arco temporale, prima con l’articolo 1-bis del Dl 44/2023 (convertito in legge 74/2023) e poi dell’articolo 28-ter del Dl 75/2023 (convertito in legge 112/2023). Si tratta della norma cosiddetta “taglia idonei” ovvero quella che prevede che il numero degli idonei (dopo l’ultimo candidato vincitore) non sia superiore al 20% dei posti messi a concorso. Il Tar Lazio Roma, sezione II-ter, nella sentenza 2 aprile 2024, n. 6389, ha ritenuto che la seconda modifica apportata dal Dl 75/2023 abbia congelato “in blocco” la normativa introdotta con il Dl 44/2023 sul cosiddetto “taglia idonei”, differendone la portata innovativa a decorrere dalle procedure indette successivamente. Pertanto la stretta connessione temporale tra la legge 74/2023, di conversione del Dl 44/2023 e l’articolo 28-ter del Dl 75/2023 induce a ritenere che il legislatore ha sostituito la disciplina recata dall’articolo 1-bis del Dl 44/2023, in vigore al momento dell’indizione del bando, probabilmente a causa del suo testo letterale di difficile interpretazione per la parte in cui ha inciso sull’articolo 35 del Dlgs 165/2001e quindi per i bandi anteriori alla data di entrata in vigore della legge 112/2023, non rilevano più le disposizioni dell’articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo (il meccanismo del “taglia idonei”).

Procedure di stabilizzazione

La clausola ostativa prevista nel bando avviso/selezione per procedura di stabilizzazione (ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017) consistente nell’avere il candidato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della proposta di assunzione (oltre che a quello di presentazione della domanda) è coerente con la ratio ricavabile dalla lettura combinata dei primi due commi del citato articolo 20. Ossia quella di prevedere un eccezionale «meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) a una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore abbia conseguito un contratto a tempo indeterminato e abbia abbandonato il precedente contratto a tempo determinato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata». Lo aveva già indicato il Come precisato dal Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza 3 febbraio 2020, n. 872 ed ora è stata fatta propria dal Tar Lazio Roma, sezione V-ter, nella sentenza 9 aprile 2024, n. 6836.

Titoli valutabili nelle progressioni verticali

La possibilità di valutare anche in sede di progressioni verticali titoli ulteriori, in quanto riconosciuti assimilabili e/o equivalenti ai titoli espressamente previsti dal bando, si fonda, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul «criterio della prevalenza della natura sostanziale» del titolo, a prescindere dalla qualificazione giuridica, il quale consente di ritenere equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post laurea che presentino le «medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale» è quanto ha stabilito il Tar Sicilia Catania sezione II, nella sentenza 5 aprile 2024, n. 1319. Di conseguenza, l’amministrazione non può ritenere equiparati (e attribuire il punteggio) quando per determinati titoli risultino soddisfatti solo alcuni dei requisiti di cui sopra, ossia la durata dei corsi pari ad un anno accademico e la previsione di un esame finale. Nel caso specifico un Comune aveva stabilito nel proprio regolamento sulle progressioni verticali l’attribuzione di punteggio per master universitari di I livello, master universitari di II livello, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione conseguiti in corsi universitari post laurea per il cui accesso sia richiesta la laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento.

Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso

La commissione esaminatrice deve stabilire, fin dalla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione di tutte le prove concorsuali; pertanto ed inequivocabilmente sia delle prove scritte che delle prove orali. In tal senso recita espressamente il primo periodo dell’articolo 12, comma 1, del Dpr 487/1994, a mente del quale: «1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove». All’assenza dei criteri si correla anche l’insufficienza del voto numerico, essendo impossibile ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare le prove. È quanto affermato dal Tar Lazio Roma, sezione V, nella sentenza 18 marzo 2024, n. 5361.