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I controlli dell’organo di revisione sui termini di pagamento delle fatture commerciali da parte dell’ente locale

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di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Come già evidenziato su Nt+ Enti locali & edilizia del 2 febbraio , dal 2024 i revisori dovranno rafforzare il loro presidio sul rispetto dei tempi di pagamento.

Infatti, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, Rgs e Funzione Pubblica hanno dettato delle importanti disposizioni in merito alla riduzione dei tempi di pagamento da parte degli enti della pubbliche amministrazione, in attuazione del Dl 13/2023

Ciò nasce dall’obbligo da parte del nostro Paese di adottare determinate politiche, imposte dall’Unione europea, nell’ambito delle riforme richieste affinché ci sia il riconoscimento per il ricevimento delle risorse Pnrr.

La circolare menzionata è strutturata in tre parti:

• la prima riguarda i termini di pagamento con la fissazione di obiettivi da raggiungere da parte degli Enti della Pa e le autorità sanitarie entro il primo trimestre del 2025, che sono così riassumibili:

- 60 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale;

- 30 giorni per l’indicatore del tempo medio di pagamento per i restanti Enti della Pa.

Gli indicatori suddetti devono essere calcolati su un volume di pagamenti pari all’80% dell’ammontare delle fatture commerciali ricevute nell’anno 2024. Per tutta la Pubblica amministrazione l’indicatore per il termine medio di ritardo dei pagamenti è pari a zero.

• la seconda riguarda la valutazione delle performance, prevedendo che gli enti della Pa, con esclusione degli enti del servizio sanitario, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, assegnino obiettivi annuali in termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali. Di conseguenza, l’ente, dovrà procedere a integrare «le schede di programmazione degli obiettivi dei dirigenti chiamati in causa, prevedendo obiettivi annuali specifici relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento».

• la terza parte riguarda il sistema di controllo, la rendicontazione degli obiettivi e la definizione della base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dal comma 3 dell’articolo 4-bis del Dl 13/2023.

È chiaro che la norma impone agli enti di dover sin da oggi modificare il proprio sistema di valutazione delle performance, inserendo nei modelli esistenti, «previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)», il rispetto dei tempi di pagamento.

In considerazione di quanto disposto dal Dl 13/2023, articolo 4-bis, comma 2: «La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64» ed in virtù della circolare ministeriale – citata – che, dedica un capitolo denominato «adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile» è chiaro che si dovrà istaurare un rapporto di collaborazione tra l’OIV e l’organo di revisione dell’Ente. Difatti, anche se per i revisori degli enti locali tale monitoraggio e controllo è già previsto nelle linee guida deliberate dalla Corte dei conti – Sezione Autonomie, emanate per le relazioni dell’organo di controllo in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, la circolare ministeriale, procede a fornire delle prime indicazioni a supporto dell’attività di accertamento che il revisore è tenuto ad espletare durante il suo mandato e che, comporteranno una serie di azioni da pianificare con la collaborazione dell’Oiv..

L’organo di revisione, quindi, dovrà effettuare una verifica propedeutica circa l’integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali ai fini della valutazione della retribuzione riconosciuta al raggiungimento dei risultati prefissati. Tale controllo, potrà essere esercitato con le modalità già previste dal Dlgs 118/2011 e dal Dlgs 267/2000.

I revisori, inoltre, dovranno accertare che l’indicatore di ritardo annuale elaborato tramite la «piattaforma crediti commerciali” (PCC) e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, corrisponda all’obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento prefissato. In caso di mancato raggiungimento dell’indicatore di ritardo, “l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare, altresì, che nell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti».

La circolare, infine, invita l’organo di revisione a svolgere l’attività così come disciplinato dall’articolo 20 del Dlgs 123/2011 ovvero che «l’attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli».

In conclusione, l’organo di revisione dovrà effettuare delle verifiche puntuali sugli emolumenti riconosciuti al personale dirigenziale interessato e sul rispetto degli indicatori sopra citati, di cui le risultanze dovranno risultare con apposita verbalizzazione in sede dei controlli periodici.

(*) Presidente Ancrel Bologna

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