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I nuovi adempimenti del decreto di riordino dei servizi pubblici locali

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di Roberto Camporesi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Il Dlgs 201/2022 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha previsto diversi adempimenti, fra i quali la relazione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il primo aspetto che viene in rilievo è la identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che comprendono anche quelli a rete e che sono caratterizzati dalla "concessione" di diritti esclusivi ( il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato) o diritti speciale (i diritti, concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato.

Non sono oggetto di tale verifica:
• i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali, culturali;
• i servizi strumentali: la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (ex multis, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766) dove si indicano quali servizi strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. I servizi strumentali, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente: quando è presente un'utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo, si è in presenza di servizio pubblico locale, mentre quando il beneficio della prestazione è soltanto dell'ente, e l'ente è l'unico pagatore del corrispettivo si configura un'attività strumentale ovvero un'attività resa alla pubblica amministrazione. Il Tar Lombardia (Sezione di Brescia, 27 dicembre 2007 n. 1373) ha ancor meglio definito la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante. Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell'elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell'ordinamento (Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651)( Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili - Documento – 2011 - Le Società partecipate ed i servizi pubblici locali – La disciplina dopo il Referendum Popolare del 12/13 giugno 2011 ed il D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n.148).

La relazione periodica sui servizi pubblici, ai sensi dell'art. 30 Tuspl, deve rilevare, «per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori» che l'ente locale dovrebbe adottare sulla base del regolamento generale. La relazione deve predisporsi entro l'anno corrente e periodicamente alla fine di ogni anno.

Per attivare la verifica occorre mettere in atto le seguenti azioni

1. La definizione del regolamento o atto generale

Il regolamento o atto a contenuto generale dovrà disciplinare

- I principi nella erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: riprendere il Dir.p.c.m. 27 gennaio 1994 "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici";

- Principi generali per la "Carta dei servizi" all'utenza;

- Gli indicatori di qualità del servizio;

- La qualità del servizio e le analisi di customer Satisfiction;

- Principi generali per il contratto di servizio:

• Perimetro dei diritti speciali o esclusivi

• L'allocazione del rischio operativo sul gestore

• La tariffa/ la remunerazione del servizio

• Gli obblighi di servizio pubblico e il contributo

- I costi di riferimento

• definizione dei costi sensibili;

• definizione di costi standard o ritenuti rappresentativi del settore di appartenenza;

- Schemi di piano economico finanziario;

- Il processo di controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di stato (come spunto di riferimento si rinvia allo schema contenuto al § 5 delle "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del Tuspp" emanate dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna);

- La procedura per la definizione del servizio pubblico ed uno schema di delibera di approvazione del modello di gestione e per l'affidamento del servizio (rinvio ai combinati disposti previsti in materia dal Tuspp e dal Tuspl)

- Il sistema di vigilanza periodica sui servizi pubblici locali previsto dall'art. 28 del Tuspl

2. La cernita dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Attraverso la cernita l'ufficio preposto dovrà ricevere quantomeno

• il contratto di servizio

• la delibera di consiglio che affida il servizio

• il bilancio/rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni di gestione del servizio

• gli impegni di spesa sostenuti dal Comune a favore del gestore o per la gestione del servizio negli ultimi tre esercizi.

(*) Coordinatore gruppo di lavoro Ancrel "società pubbliche"

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ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE ANCREL
Riva del Garda 6 e 7 ottobre 2023

Venerdì 6 ottobre ore 16,30: Assemblea annuale degli associati
Sala Meeting Hotel DU LAC E DU PARC via Rovereto 44 - Riva del Garda (qui puoi scaricare la convocazione con l'odg e il modulo di delega)
Alla sera si svolgerà la consueta Cena di Gala che avverrà, tempo permettendo, nella veranda del Ristorante dell'HOTEL DU LAC E DU PARC
Sabato 7 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13,30 Convegno nazionale:
Palacongressi di Riva del Garda Loc. Parco Lido - 38066 Riva del Garda (TN)
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L'IMPOSTA DI SOGGIORNO: UNA LEVA FISCALE PER INCENTIVARE IL TURISMO
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Ancrel Campania in collaborazione con Ancrel Nazionale ed Ancrel Sardegna organizza il corso L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE VII Edizione che si svolgerà su piattaforma online dal 1°/10/2023 al 30/11/2023. Info