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Il controllo dell'organo di revisione nel riaccertamento parziale dei residui: punti di riflessione

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di Francesca Orro (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'attività dell'organo di revisione degli enti locali, in questo primo periodo dell'anno, può essere investita dalla richiesta di parere da parte dei propri enti sulla variazione di esigibilità prevista dal legislatore con il provvedimento di «Riaccertamento parziale dei residui».

Infatti, così come stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 al punto 9.1, al fine di una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, gli enti possono effettuare un riaccertamento parziale dei residui, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.

In esercizio provvisorio, specifica sempre lo stesso principio contabile, tale variazione è effettuata dalla giunta comunale a valere sull'ultimo bilancio di previsione approvato entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In estrema sintesi, quindi, le operazioni che possono essere attivate con un riaccertamento parziale sono:
• la reimputazione di impegni e accertamenti da pagare o da incassare urgentemente;
• registrazione di impegni legati a contributi a rendicontazione o a operazioni di indebitamento.

Sono, quindi, tutte quelle operazioni di reimputazione che andavano effettuate entro il 31 dicembre ma che, per le ragioni più varie, non sono state effettuate tempestivamente e nell'anno successivo richiedono di essere completate prima del naturale riaccertamento ordinario.

Per quanto concerne i controlli in capo all'organo di revisione al fine del rilascio del parere richiesto, questi sostanzialmente non si differenziano da quanto dovrà essere verificato in sede di riaccertamento ordinario. Infatti tale provvedimento è solo "anticipato" rispetto a quello ordinario, e "parziale" in quanto riguarda solo una parte degli accertamenti e degli impegni del bilancio comunale. Pertanto, oltreché riscontrare che la procedura attivata sia corretta e risponda ai dettati normativi, sarà necessario da parte dell'organo di revisione appurare che siano rispettati i principi contabili relativi alla competenza finanziaria potenziata e che, per esempio, vi siano i presupposti per la costituzione o il mantenimento del fondo pluriennale vincolato, così come dettato dal punto 5.4 del principio contabile All.4/2 del Dlgs 118/2011.

Per di più, sarà necessario verificare che la variazione di esigibilità oggetto del riaccertamento parziale non riguardi accertamenti o impegni mantenuti a residuo con l'ultimo riaccertamento ordinario approvato, in quanto in quella sede si è "certificata" l'esigibilità dei crediti e debiti iscritti, pertanto non è consentita la loro reimputazione.

Ancora, al provvedimento di riaccertamento parziale (come quello ordinario) dei residui dovrà essere allegato anche il prospetto dimostrativo del rispetto, in via previsionale, del pareggio di bilancio in quanto le risultanze di tale provvedimento potrebbero variare proprio per effetto della reimputazione di impegni di spesa agli esercizi in cui diventeranno esigibili, ove fossero finanziati con l'indebitamento (infatti l'Fpv in entrata, rinveniente da tale fonte di finanziamento, non viene considerato nei conteggi del pareggio di bilancio).

Riaccertamento parziale dei residui e Pnrr: alcune riflessioni
Ciò finora argomentato, non presenta particolari novità legislative da mettere in evidenza, ma ci si è posti il problema di come ci si deve comportare nel caso in cui il riaccertamento parziale riguardi anche variazioni di esigibilità relative a risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una prima riflessione concerne le problematiche differenti che si possono riscontrare qualora la variazione riguardi progetti Pnrr nativi e progetti Pnrr non nativi.

Per quanto concerne i progetti Pnrr "nativi", questi sono già stati oggetto di verifica da parte dell'organo di revisione a seguito della richiesta di parere di variazione al bilancio nel quale sono stati iscritti. Pertanto sarà necessario sostanzialmente verificare che vi siano i presupposti giuridici che ne giustifichino la reimputazione all'anno successivo, al pari delle altre obbligazioni oggetto di variazione.

Forse, maggiori criticità sono da riscontrare se la variazione di esigibilità riguarda progetti Pnrr cosiddetti "non nativi", ovvero progetti in essere relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel Pnrr. Infatti, in questo caso, potrebbe essere necessario verificarne la corretta perimetrazione richiesta ai fini della tracciabilità, così come stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29/2022. Molti enti, da questo punto di vista, sono in forte ritardo, pertanto in vista del riaccertamento ordinario vero e proprio, un alert in merito sarebbe opportuno già in questa fase benché parziale.

Altra riflessione, poi, in merito alla correttezza della reimputazione sulla base dei cronoprogrammi di spesa, già spesso nota dolente in quanto non sempre adeguatamente predisposti e/o aggiornati. Nel caso di fondi Pnrr tale aspetto è fondamentale anche al fine del rilascio del parere dell'Organo di Revisione, riferito alla verdicità con i cronoprogrammi stabiliti negli atti "convenzioni e/o atto d'obbligo".

L'atto, poi, con il quale si procede con il riaccertamento parziale (determinazione del responsabile del servizio finanziario o delibera di giunta) qualora contenga anche variazioni di esigibilità di risorse Pnrr, per garantirne la tracciabilità è opportuno che richiami la normativa specifica sul Pnrr motivando esattamente la necessità di variarne l'esigibilità.

Insomma, le risorse Pnrr, sicuramente complicano le verifiche dell'Organo di Revisione anche nel parere al riaccertamento parziale dei residui, per cui lo stesso dovrebbe consigliare che tutti gli atti siano di facile lettura già dalla proposta di delibera e/o determine, in cui si evince la riferibilità al Piano di Ripresa e Resilienza.

(*) Dottore commercialista e Revisore Enti territoriali - Vice Presidente Ancrel Sardegna