I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Il fabbricato della società sportiva dilettantistica iscritto in categoria D/6 paga l’Imu

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di Stefano Baldoni (*) – Rubrica a cura di Anutel

L’attività svolta da una associazione sportiva dilettantistica in un fabbricato iscritto nella categoria catastale D/6 comporta ex se il fine di lucro e come tale non può beneficiare dell’esenzione dall’Imu.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17714 del 26 giugno 2024, ha affermato il precedente principio, esaminando la spettanza dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992 in favore degli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (didattiche, ricreative, culturali, eccetera) svolte con modalità non commerciale.

Una associazione sportiva dilettantistica riteneva che l’attività sportiva dalla stessa svolta all’interno di un fabbricato appartenente alla categoria catastale D/6 poteva beneficiare dell’esenzione dall’imposta prevista dalla norma sopra richiamata.

Di diverso avviso erano stati i giudici di secondo grado, che avevano accolto l’appello del Comune, ritenendo, sotto il profilo soggettivo, che la società sportiva dilettantistica restasse esclusa dall’esenzione Imu, per espresso dettato legislativo, poiché ontologicamente commerciale e sotto il profilo oggettivo, che l’esenzione poteva essere riconosciuta soltanto qualora l’immobile fosse destinato esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività meritoria. Rilevando, infine, che la società sportiva non aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma, poichè la classificazione catastale (D/6) dell’immobile utilizzato indicava lo svolgimento di un’attività con fini di lucro.

La Corte di Cassazione non condivide tuttavia il primo punto, in quanto, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 90 della legge 289/2002, le società sportive dilettantistiche sono equiparate alle associazioni sportive dilettantistiche, sia sotto il profilo della finalità, del contenuto e dello statuto e sia per quanto riguarda il rapporto di accreditamento e certificazione con il Coni. La Cassazione ha ritenuto, infatti, sulla scorta di quanto affermato dalla medesima Corte con la sentenza n. 9614 del 05/04/2019 e dalla ordinanza n. 23053 del 17/09/2019, che: «L'esenzione dall'ICI prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs n. 504 del 1992 per le associazioni sportive dilettantistiche può essere estesa, in quanto alle stesse equiparate ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, salvo che, al di là della veste formale, queste ultime svolgano in concreto attività commerciale avente scopo lucrativo».

Ben diversa è invece la questione relativa alla sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione, ossia lo svolgimento, con modalità non commerciali, di una delle attività agevolate previste dalla lettera i) dell’articolo 7 del Dlgs 504/1992. La Cassazione ha ribadito che spetta proprio al soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale dimostrare di possedere tutti i requisiti richiesti dalla norma. Nella fattispecie, non depone a favore del contribuente la destinazione catastale dell’immobile (D/6), la quale presuppone lo svolgimento di un’attività lucrativa. Si tratta infatti di immobili destinati all’esercizio dello sport, i quali possono essere soggetti a imposte sicuramente più elevate rispetto alle semplici unità immobiliari adibite all’uso residenziale, ma che tuttavia consentono di realizzare guadagni e di svolgere un’attività sicuramente lucrativa (Cassazione n. 20334/2019).

La classificazione catastale non è quindi irrilevante ai fini della decisione, in quanto la previsione della destinazione dell’immobile a finalità lucrative risulta incompatibile con la norma agevolativa Imu. Motivo per cui la società sportiva dilettantistica che possiede e utilizza il fabbricato iscritto in categoria D/6 è tenuta al pagamento del tributo.

(*) Vicepresidente Anutel

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