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Il rapporto possibile fra delega fiscale e società pubbliche

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di Marco Vinicio Susanna (*) - Rubrica a cura di Ancrel

In ambito Tusp (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) il tema fiscale, come conosciuto, resta assolutamente in secondo piano, per non dire dimenticato, e sarebbe opportuno cogliere l'occasione della delega al governo per la riforma fiscale, che prevede una modifica organica del nostro sistema fiscale, per introdurre possibili ipotesi "agevolative" per tutte quelle operazioni dove parte del processo riorganizzativo o finale interessi società a partecipazione pubblica.

L'occasione andrebbe colta (anche) con riferimento all'attuale sistema agevolativo tributario previsto nel Tusp laddove vede come riferimento solo il retaggio di una norma (articolo 1, comma 568-bis, legge 147/13 richiamata al comma 6 dell'articolo 20 del Tusp) che prevede per le Pa incentivi fiscali in caso di scioglimento o di alienazione di società controllate direttamente o indirettamente. Si ricorda che l'Agenzia delle entrate (Vice ministro Luigi Casero) in risposta ad una interrogazione parlamentare (deputata Svp Renate Gebhard) aveva espresso parere negativo circa l'applicabilità degli sconti fiscali previsti dalla norma del 2013 come richiamata nel Tusp (risposta Mef all'interrogazione parlamentare n. 5-12294 del 28 settembre 2017). Le esenzioni riguarderebbero le imposte dirette, a eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché tassazione fissa per imposta di registro e ipo-catastali. Purtroppo, quelle disposizioni prevedevano la concessione di quelle agevolazioni a condizione che lo scioglimento fosse in corso o fosse stato deliberato entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (cioè 1° gennaio 2014 data di entrata in vigore e 31 dicembre 2015 data di scadenza). Si deve registrare anche che con l'articolo 1, comma 614, della legge 190/2014 veniva previsto che quelle agevolazioni fossero applicabili anche agli atti diretti all'attuazione dei piani di razionalizzazione pur sempre deliberati entro il 31 dicembre 2015. Il Tusp, comunque, è entrato in vigore successivamente a settembre 2016 e sembrava, di conseguenza, lapalissiano ritenere che la ratio della norma riproposta dal legislatore del testo unico fosse nella direzione di confermare quelle agevolazioni. Senonchè prima la risposta ministeriale richiamata e poi l'interpello n. 614/2020 negano la possibilità di estendere quelle agevolazioni laddove il Tusp dimentica di estendere quegli effetti anche a periodi successivi al 2015. Pertanto, l'interpretazione letterale, superando la ratio della norma, non permette di agevolare tutte quelle operazioni di scioglimento, successive al 2015, che gli enti hanno deliberato successivamente rendendo particolarmente onerosi quelle operazioni dove a seguito della liquidazione lo stesso ente si trovi a re-internalizzare il servizio di società che magari presentavano fra i propri asset patrimoni immobiliari che l'ente aveva trasferito alla partecipata ovvero acquistati o costruiti successivamente dalla partecipata.

Per il resto il Tusp non prevede altro.

In tale ottica, per il Vice ministro incaricato della riforma fiscale potrebbe essere opportuno, forse, espungere l'unico riferimento fiscale dall'ambito del Tusp per inserirla in un quadro organico di riforma dell'intera materia fiscale. L'occasione è offerta dall'articolo 9 della legge delega fiscale che prevede che nell'esercizio della delega il Governo deve osservare fra i diversi principi e criteri direttivi specifici quello di rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo, altresì, conto della direttiva (Ue) 2022/2523; nonché quelli di rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato [punto 5, lettera d) ed e)].

Il punto di caduta potrebbe essere quello di risolvere tutti quei procedimenti di liquidazione, anche in corso, nonché determinare una possibile disciplina di vantaggio per tutte quelle operazioni che si stanno palesando anche a seguito dell'intervenuta modifica dell'articolo 5 di recepimento del decreto sulla concorrenza, ove gli enti stanno configurando operazioni societarie via via diverse, complesse e articolate, non dimenticando che le Pa sono soggette a un periodico iter di razionalizzazione di tutte quelle partecipazioni che non rispondono ai criteri di cui all'articolo 4 del Tusp (vincolo di scopo e di attività), ovvero partecipazioni in società che svolgono medesime o similari attività con altre strumentali, ovvero società con dimensioni di fatturato o dipendenti esigue, ovvero ancora società con risultati sistematicamente negativi, considerando che ad oggi molti enti risultano impossibilitati ad operare in merito anche per difficoltà fiscali in termini di tassazione.

L'occasione di poter porre a sistema un livello di tassazione "agevolativo" potrebbe condurre le attività degli enti interessati e delle loro partecipate entro un perimetro finalmente chiaro ed efficiente.

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