Il ruolo del revisore nel controllo dei tempi del processo di bilancio alla luce delle modifiche del Dm 25 luglio 2023
Il bilancio di previsione rappresenta uno strumento fondamentale per la programmazione degli enti locali e il ruolo dell’organo di revisione è essenziale per garantirne la correttezza e il rispetto delle norme vigenti. L’approvazione del bilancio di previsione è una delle tappe fondamentali nella gestione finanziaria degli enti locali e rientra all’interno di un processo più ampio e articolato, quello della programmazione, che consente attraverso analisi e valutazione «di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento».
Sono numerose le sentenze delle varie sezioni regionali della Corte dei conti nelle quali si evidenzia come il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione «entro i termini stabiliti dall’art. 151 del TUEL compromette gravemente l’attività amministrativa dell’ente e può dar luogo a irregolarità gestionali e contabili. Tale condotta configura una violazione dei principi di sana gestione finanziaria, con riflessi negativi anche sull’equilibrio complessivo della finanza pubblica».
Lo scorso anno al fine di garantire l’approvazione del bilancio di previsione entro i termini prescritti dall’articolo 151 del Tuel, ovvero il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento il decreto ministeriale 25 luglio 2023 ha introdotto rilevanti modifiche al principio contabile applicato 4.1. Tali modifiche si concentrano su una rigorosa pianificazione dell’attività, come delineato nei paragrafi 9.3.1 e 9.3.6 del principio contabile.
Il timing del processo di bilancio, indicando precise scadenze e responsabilità, è dettato dall’allegato A/l sul principio della programmazione che distingue (paragrafo 9.3.1) gli enti di maggior dimensione da quelli di minor dimensione (paragrafo 9.3.3), definendo quest’ultimi quelli che hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate.
Già in questa prima fase procedurale l’organo di revisione deve monitorare il rispetto delle scadenze previste, richiamando l’attenzione dell’ente su eventuali criticità o ritardi che potrebbero compromettere l’intero processo. In sostanza il ruolo del revisore non deve limitarsi all’espressione del parere obbligatorio sul bilancio di previsione ma anche nel monitoraggio e controllo del processo, per garantire il rispetto delle scadenze e la correttezza delle previsioni. Per tale motivo nel format di parere al bilancio di previsione della precedente annualità, predisposta da CNCDEC e ANCREL, si chiedeva al revisore se avesse effettuato la verifica dell’adozione di una «procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell’aggiornamento disposto del DM 25.7.2023».
Nei grandi Comuni il processo di bilancio inizia il 15 settembre con l’invio ai responsabili dei servizi da parte dell’organo esecutivo di un atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio nonché dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cosiddetto bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
La mancata approvazione del DUP non è condizione esimente per la giunta nell’approvazione dell’atto di indirizzo, come l’assenza di quest’ultimo documento non esime il Responsabile del servizio finanziario alla predisposizione del bilancio tecnico costituito dai prospetti delle entrate e delle spese per il triennio successivo, nonché dall’elenco dei capitoli di spesa.
L’organo di revisione, già in questa fase, deve vigilare affinché la scadenza venga rispettata e il processo di bilancio si sviluppi correttamente. Un ritardo nell’invio dell’atto di indirizzo o del bilancio tecnico potrebbe compromettere la tempestività dell’intero processo, ostacolando l’approvazione del bilancio nei termini. All’interno di questa cornice si inserisce la nuova possibilità di trasmettere il bilancio tecnico alla Bdap nella nuova versione (facoltativa) di «bilancio di previsione trasmesso all’organo esecutivo»: una novità importante il cui utilizzo dovrebbe essere fortemente sollecitato dall’organo di revisione.
Il secondo step è previsto il 5 ottobre, data entro la quale i responsabili dei vari servizi dell’ente devono proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza comunicando al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza nonché proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al Dup. Anche questa fase deve essere oggetto di monitoraggio dell’organo di revisione, il quale deve vigilare sul mantenimento dell’equilibrio del bilancio e sull’affidabilità delle previsioni. Se emergono squilibri, il revisore deve richiedere che vengano immediatamente affrontati e risolti tramite interventi correttivi.
Uno degli aspetti più delicati del processo è la trasmissione del bilancio definitivo all’organo esecutivo che deve avvenire entro il 20 ottobre. Il bilancio è definito e include le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi: è compito del responsabile del servizio finanziario verificarne la correttezza e la coerenza con le direttive ricevute. In questa fase l’organo di revisione deve qui vigilare affinché non si verifichino ritardi o disallineamenti. Il bilancio a tale data dovrebbe aver assunto ormai una struttura ben definitiva ed essere pronto per essere esaminato dall’organo esecutivo che, in attuazione dell’articolo 174 del Tuel, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre.
Contestualmente il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall’organo esecutivo all’organo di revisione per il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L’organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.
Nei Comuni di piccole dimensioni il processo di bilancio è caratterizzato dall’assenza della procedura di trasmissione dei documenti ai vari responsabili dei servizi. La data di inizio è fissata al 30 settembre entro la quale il Responsabile del servizio finanziario predispone e trasmette alla giunta e al segretario comunale una bozza di “bilancio tecnico” per poi proseguire con gli stessi step dei comuni maggiori.
Come possiamo osservare le modifiche introdotte dal Decreto ministeriale 25 luglio 2023 pongono una forte enfasi sulla tempestività e sulla precisione del processo di bilancio. L’organo di revisione, in questo contesto, assume un ruolo determinante nel garantire che l’ente rispetti le scadenze e che il bilancio di previsione sia approvato entro il termine del 31 dicembre.
(*) Membro Comitato esecutivo Ancrel – Odcec Tivoli
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PROSSIMI EVENTI
Lo scorso 23 settembre, presso la sede della Corte dei Conti Emilia Romagna, si è svolto il primo incontro del “tavolo tecnico” sulla imposta di soggiorno organizzato da Ancrel, sezione di Bologna, con il coordinamento del Prof. Marcovalerio Pozzato, Presidente della Corte dei conti Emilia-Romagna – sezione controllo. Hanno partecipato all’evento, oltre al presidente Prof. Marcovalerio Pozzato, per Ancrel Bologna, il dott. Paolo Cerverizzo ed il tesoriere dott. Tommaso Pazzaglini, per la Questura di Bologna il primo dirigente, dott. Gianfrancesco Marco, per la Guardia di Finanza, il colonnello dott. Sarri Selvaggio, per l’Agenzia delle Entrate, agenzia regionale, il dott. Marcello Vitti, per Ascom e Federalberghi, la dottoressa Annalisi Piccinelli ed il presidente Federalberghi dottore Alessandro Giorgetti, per la Fiavet Emilia il presidente dottore Massimo Caravita, per Ascom e Comune di Bologna, la dottoressa Miriam Pepe e dottoressa Emilia Ammirati. L’obiettivo del “tavolo tecnico” è quello di mettere “a fuoco” le molteplici problematiche che scaturiscono dall’applicazione dell’imposta di soggiorno. Durante l’incontro, sono emersi molti punti interessanti, in particolare si è posto l’attenzione di come intersecare tutte le comunicazioni che gli operatori turistici sono obbligati ad effettuare durante l’anno alle Istituzioni interessate alla gestione dell’imposta. Alla fine, nel confermare la validità dell’incontro, tutti i convenuti hanno espresso la volontà di continuare la discussione, con l’obiettivo di poter verificare se è possibile costruire un modello attuativo che agevoli le varie fasi - dalla comunicazione al controllo – dell’imposta, con l’intento finale, di proporlo alle Autorità competenti a livello nazionale.
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Ancrel Nazionale in collaborazione con Odcec Roma organizza per il giorno 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Auletta dei gruppi parlamentari in Roma, un importante evento su: IL RUOLO DEI REVISORI NELLE NUOVE SFIDE PER GLI ENTI LOCALI: TRA ACCRUAL, NUOVA GOVERNANCE EUROPEA E RIFORMA DEL TUEL . L’evento è gratuito ma per poter partecipare è obbligatoria l’iscrizione. Tutte le indicazioni QUI
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18/09/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI relatore Dott. Luciano FAZZI
23/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (artt.147 e segg.Tuel) Cosa deve controllare il Revisore? relatoreDott. Guido MAZZONI
31/10/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL PNRR - CONTROLLI INCROCIATI TRA CARICAMENTO SU REGIS E SCRITTURE DI BILANCIO relatrice Dott.ssa Maria Carla MANCA
7/11/2024 dalle 14.30 alle 16.30 IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA NUOVA PROFRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE 2025-2027 relatrice Dott.ssa Rosa RICCIARDI
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