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Il ruolo dei revisori nella formazione del bilancio degli enti locali alla luce delle indicazioni di Arconet

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di Marco Castellani e Antonio D'Angelo - Rubrica a cura di Ancrel

Le modifiche ai paragrafi 8.2 e 9.3 del principio contabile 4/1 anticipate dal resoconto di Arconet del 10 maggio scorso toccano da vicino anche i revisori degli enti locali.

In primis vi è la questione della programmazione del fabbisogno del personale inserita nella parte 2 della Seo del Dup e ora assorbita dal Piao. Sul tema, lo schema di parere al bilancio 2023/2025 predisposto dal Cndcec e Ancrel aveva già posto l'attenzione, precisando qualora la programmazione del fabbisogno del personale fosse stata approvata con il Piao e successivamente al bilancio di previsione 2023/2025, l'organo di revisione avrebbe dovuto comunque verificare la coerenza delle previsioni del bilancio 2023/2025 con i contenuti del Dup 2023-2025 che, a sua volta, avrebbe dovuto contenere una programmazione della spesa del personale (FAQ 51/2023 di Arconet).

Le modifiche al principio 4/1 prevedono da un lato l'eliminazione della programmazione del fabbisogno del personale dal Dup e dall'altro, la precisazione che la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale per tutti gli anni del Dup debba essere determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Pertanto, la programmazione di tali risorse finanziarie deve costituire il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la successiva predisposizione ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito del Piao. Al riguardo è opportuno ricordare che l'organo di revisione non deve rilasciare alcun parere sul Piao se non per quanto riguarda la sottosezione dedicata alla programmazione del personale, come precisato anche nello schema di parere Cndcec-Ancrel sopra richiamato.

In secondo luogo, si riscontra un importante intervento che disciplina l'iter di formazione del bilancio di previsione rispetto al quale gli enti dovranno confrontarsi con i rispettivi regolamenti. Le indicazioni di Arconet, partendo dal mese di settembre di ogni anno, tracciano e definiscono le varie fasi da seguire:

Entro il 15 settembre: l'invio ai responsabili dei servizi dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del Dup e in mancanza del cosiddetto bilancio tecnico a cura del responsabile del servizio finanziario.

Entro il 5 ottobre: i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al Dup. L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre è da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

Entro il 20 ottobre: tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'articolo 153, comma 4, del Tuel e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione).

Entro il 15 novembre: di ogni anno, l'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto e, in attuazione dell'articolo 174 del Tuel, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati.

• Il responsabile del servizio finanziario trasmette immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b) del Dlgs 267/2000. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

Circa il parere dell'organo di revisione, si ricorda che a oggi l'articolo 174 del Tuel, comma 1, prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Dup siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Tra gli allegati di legge, nonostante l'intervento dell'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016 che dal comma 1 dell'articolo 174 ha soppresso le parole «ed alla relazione dell'organo di revisione», l'articolo 11, comma 3 lettera h) del Dlgs 118/2011 prevede tra gli allegati al bilancio anche la relazione dell'organo di revisione. Un pessimo esempio di coordinamento delle norme che rende evidente come sia sempre più improcrastinabile un'organica riforma del Tuel. A tal riguardo per quanto concerne il termine dei 15 giorni, si ricorda che l'Ancrel nell'ambito delle proposte di modifica del Tuel, ha suggerito di prevedere un termine non inferiore ai 20 giorni per il bilancio di previsione e per il provvedimento di salvaguardia, 5 giorni per le variazioni di bilancio mentre per tutti gli altri pareri, salvo diverso termine previsto dalla normativa, il termine suggerito è non inferiore ai 7 giorni decorrente dalla trasmissione della richiesta di parere.

Inoltre, viene definito l'iter di presentazione di eventuali emendamenti che devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, il tutto per riuscire a concludere l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12.

Per gli enti locali di piccole dimensioni è previsto un iter più snello. A tal fine sono considerati tali quegli enti con meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate.

Altre indicazioni sono fornite per il processo di bilancio:

• degli enti locali che hanno attribuito la gestione del proprio bilancio alle Unioni di comuni,

• delle Province e delle Città metropolitane,

• degli enti locali articolati in circoscrizioni o municipi.

Infine, l'intervento di Arconet prevede delle indicazioni anche nel caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio.

Queste modifiche faciliteranno l'attività dei revisori che finalmente avranno a disposizione uno strumento efficace al fine di poter ben individuare i tempi e le modalità di formulazione, predisposizione ed elaborazione del bilancio di previsione grazie ad un processo di preparazione finalmente ben strutturato.

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