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Il visto di regolarità contabile garantisce l’efficacia del contratto redatto in forma scritta

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di Ulderico Izzo - Rubrica a cura di Ancrel

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 29828/2023, ha affermato il principio di diritto, secondo il quale anche per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della giunta comunale, o del consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell’ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all’indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l’attestazione di copertura finanziaria per garantire l’effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario.

Ciò potrebbe sembrare un fatto scontato ma così non è.

In primo luogo, occorre premettere che i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

La stessa Cassazione ha avuto modo di specificare che per la valida stipulazione dei contratti della Pa, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’articolo 17 del Rd n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo.

Qual è, quindi, la relazione che lega la forma scritta e il visto di regolarità contabile?

Il visto di regolarità contabile (articolo 183, comma 7, Dlgs 267/2000) attestando la copertura finanziaria, attiene alla fase di esecuzione della spesa e determina l’esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi, differendo dal parere di regolarità contabile (articolo 49 del Dlgs 267/2000) che investe la legittimità delle deliberazioni.

Il parere di regolarità contabile di cui all’articolo 49 del Tuel, quindi, involge un controllo di natura sostanziale in ordine alla osservanza dei principi di natura contabile-finanziaria e alla salvaguardia degli equilibri finanziari e, quindi, alla legittimità della spesa. Il parere di regolarità contabile, previsto dal legislatore solo per gli atti deliberativi degli organi collegiali, differisce, tuttavia, dal visto di regolarità finanziaria previsto per gli atti dirigenziali che comportano impegni di spesa.

Nel caso di determinazione dirigenziale, la normativa non prevede la necessità di un parere preventivo, inteso a valutare la legittimità della determinazione, ma solo l’apposizione da parte del responsabile del servizio, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 151, n. 4 del Turl) che rende esecutivo il provvedimento (sentenza n. 276/2019).

Il visto di regolarità contabile previsto per gli atti dirigenziali, e non per gli atti deliberativi della giunta o del Consiglio, infatti, attesta la copertura finanziaria, che condiziona l’esecutività del provvedimento.

Il visto è un atto con il quale un’autorità amministrativa esercita una funzione di controllo in ordine a un altro atto dell’amministrazione. Il che può verificarsi sia nei rapporti tra organi dello stato, quando a un organo di controllo spetti il riesame dei provvedimenti di un organo dell’amministrazione attiva: sino a quando il visto non sia intervenuto, l’atto che vi è sottoposto, ancorché sia perfetto in tutti i suoi elementi e ancorché risponda sotto ogni altro riguardo, formale e sostanziale, alle esigenze del diritto, è però mancante di “efficacia” ovvero non può produrre i suoi effetti. Per contro l’apposizione del visto non sana eventuali ragioni di imperfezione o di invalidità dell’atto.

La copertura finanziaria, nel caso di specie, è la condizione di efficacia del contratto e, quindi, senza l’attestazione da parte del responsabile dei servizi finanziari, attraverso l’apposizione del visto (il visto si appone o non si appone), non c’è contratto scritto che tenga e la pretesa del creditore non può trovare accoglimento.

I revisori dei conti, nell’esercizio della loro funzione di cui all’articolo 239 del Tuel, relativamente alla vigilanza sull’attività contrattuale, che in epoca Pnrr è altamente attiva, dovranno fare attenzione alla presenza dell’apposizione del visto rispetto ai contratti sottoscritti dalle stazioni appaltanti che hanno l’obiettivo di giungere alla conclusione dell’affidamento nella logica del principio del risultato.

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