I temi di NT+L'ufficio del personale

Illegittimità nei concorsi, scavalco di eccedenza, incentivi tecnici e concorsi per dirigenti

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Profili di illegittimità nei concorsi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 86/2021, ha evidenziato alcuni aspetti nelle procedure concorsuali che possono portare a illegittimità. Innanzitutto, viene affermato che nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (mai in momento diverso; nel caso esaminato la valutazione era stata effettuata prima della prova scritta) e la conseguente comunicazione deve essere inviata ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. Inoltre, è stato evidenziato che l'utilizzo, per la redazione degli elaborati, di carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di (almeno) un componente della commissione esaminatrice è una disposizione posta a tutela dell'anonimato; pertanto, è illegittima la fornitura estemporanea di modulistica prestampata priva dei descritti suggelli a conferma della identità e carenza di potenziali segni di riconoscimento e a nulla rileva il fatto che la stessa sia stata fornita a tutti i candidati, che la maggior parte vi abbia fatto ricorso e che il suo utilizzo fosse indicato come facoltativo.

Le regole per lo scavalco di eccedenza e l'utilizzo congiunto del personale
La Corte dei conti dell'Umbria, con la deliberazione n. 129/2020/PAR ha riassunto le regole per l'utilizzo dell'istituto di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 311/2004, affermando che non è possibile ai Comuni che non hanno una popolazione inferiore ai 5mila abitanti servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali oltre l'ambito delle 36 ore settimanali. È stato inoltre aggiunto che è invece consentito a tutti gli enti locali (articolo 1, comma 124 della legge 145/2018), utilizzare personale assegnato ad altri enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari (cosiddetti scavalco condiviso). In questa ultima circostanza non si applica il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, purché in assenza di oneri aggiuntivi per la spesa complessiva del personale delle due amministrazioni interessate. Inoltre, le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa (articolo 1, comma 124 della legge 145/2018) saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

Incentivi funzioni tecniche e profili intertemporali
La Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 120/2020/PAR ha affermato che gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, possono essere riconosciuti al personale dipendente dell'amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l'attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall'amministrazione. Inoltre, la sezione ha dato parere favorevole sulla spettanza degli incentivi in favore del personale che ha svolto funzioni di direzione dell'esecuzione per contratti attivi (locazione commerciale), di importo superiore a 5mila euro e in presenza di nomina del direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal Rup.

Concorsi per dirigenti
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 214/2020, ha evidenziato che la previsione regolamentare di una sola prova scritta non si pone in contrasto né con le previsioni del Dpr 487/1994 né con i regolamenti attuativi dell'articolo 28 del Dlgs 165/2001, in quanto queste norme non sono direttamente applicabili alla fattispecie. Inoltre è stato affermato che nella valutazione della prova orale, la predeterminazione astratta e dettagliata dei criteri (aspetto fondamentale affinché, poi, possa ritenersi sufficiente l'espressione del solo voto numerico) non è un rigido presupposto, laddove il colloquio debitamente si deve rivolgere a sondare non solo aspetti nozionistici, ma anche capacità e attitudini al ruolo.