I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Impianti «Fer», tasse, imposte e autorizzazioni

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di Mauro Calabrese

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabili - Idroelettrico - Opere di compensazione - Compatibilità paesaggistica - Soprintendenza - Valutazione di impatto - Pressione antropica
Fermo il divieto di imporre opere di compensazione territoriale o urbanistica ex articolo 12, comma 6 del Dlgs 387/2003 a favore di Regioni e Province per la costruzione e la gestione di impianti di Fonti di Energia Rinnovabili (Fer) come l’idroelettrico, tali opere sono consentite, purché eventuali, ai sensi del Dm 10 settembre 2010, e solo a favore dei Comuni e congruenti con le caratteristiche precipue dell’impianto Fer e della sua collocazione territoriale, dunque, non a pena di decadenza dall’Autorizzazione Unica, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, poiché la sola presenza dell’impianto idroelettrico, giudicato non nocivo, non rende per ciò stesso antropizzata l’area, tanto da poter abbassare il livello di protezione.
Invero, non sono sindacabili le valutazioni negative della Soprintendenza sulle ragioni di nocivo impatto, anche visivo, di un opera o intervento verso i valori naturalistici e del paesaggio in un’area ad elevata vocazione naturale, solo perché contigui ad una centrale idroelettrica e da questa indipendenti, laddove la Autorità di tutela del vincolo, nella valutazione della compatibilità paesaggistica, esercita un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica. Ciò posto, il sindacato giurisdizionale è di tipo estrinseco, limitato al difetto di motivazione, illogicità manifesta, errore di fatto conclamato, vizi nel caso non ricorrenti, poiché l’impianto idroelettrico è stato realizzato sì in una zona di particolare pregio naturalistico, ma a seguito d’una valutazione sul punto e con varie prescrizioni, all’esito di una condivisa ponderazione dei concorrenti interessi pubblici sensibili, tra cui: lo sviluppo degli impianti Fer, la salvaguardia della naturalità d’un luogo già inciso dall’impianto, la libera fruizione collettiva dell’amenità di detto luogo, la sicurezza idrogeologica del territorio e della libera circolazione di persone e mezzi.

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 5 ottobre 2020, n. 5799

 

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Eolico - Aerogeneratori - Fabbricati Urbani - Rendita catastale - Torre dell’aerogenatore - Impianto Produttivo - Macchinari, congegni, attrezzature
Ai fini del calcolo della rendita castale e relativa tassazione, i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastati nella categoria «D/1-Opificio» e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, rilevando l’insieme dei beni costituenti l’aerogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti come navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e servizio, di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.
Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 21, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), che esclude dalla stima per la determinazione della rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, la torre metallica di sostegno delle pale eoliche, anche se strutturalmente connessa al suolo, costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore, composto da rotore-navicella-torre, e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito, ovvero la produzione di energia eolica, anche contrariamente all’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate, che la qualifica come opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo.

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2020 n. 21288


Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Idroelettrico - Autoproduzione - Consorzio - Cessione di Energia - Addizionali erariali - Accise sulla produzione di energia elettrica - Uso proprio - Protocollo di Kyoto

Seppure, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall’applicazione delle addizionali erariali, va affermato il principio di diritto per cui in tema di accise sull’energia elettrica la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lettera b), del Dlgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise) limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore.

Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 30 settembre 2020 n. 20822

 
Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Biomassa ed Energia Geotermica - Teleriscaldamento - Agevolazioni fiscali - Credito di Imposta - Beneficiario - Gestore della rete - Utilizzatore - Coincidenza - Persona Giuridica - Reddito di impresa - Attività Commerciale - Impresa Agricola - Società semplice

 L’agevolazione fiscale, come credito di imposta, di cui all’articolo 8, comma 10, lettera f), della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, previsto come compensazione per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per i costi sostenuti dai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica, sebbene riconosciuta anche come compensazione fiscale laddove il gestore della rete di teleriscaldamento coincida con l’utilizzatore dell’energia stessa, è in ogni caso riservata esclusivamente alle persone giuridiche titolari di redditi impresa.
Pertanto, essa non si applica anche alle società semplici che esercitano attività agricole e che producono redditi che rientrano nella categoria del reddito agrario e non nel reddito d’impresa, in quanto agevolazione associata all’esercizio di un’attività commerciale e non di mero godimento o di attività agricola, che, per definizione, non realizza un’impresa commerciale , ai sensi dell’articolo 2195 cod. civ.

Corte di Cassazione, sezione V Civile, Ordinanza 29 settembre 2020, n. 20601

 

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Eolico - Autoproduzione - Consorzio - Cessione di Energia - Addizionali erariali - Accise sulla produzione di energia elettrica - Uso proprio -Legittimo affidamento - Sanzioni e interessi - Tributo dovuto
Il mutamento di indirizzo interpretativo da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito all’interpretazione dell’articolo 52, comma 3 del Dlgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise), circa l’esenzione dalle accise sull’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte di consorzi di autoproduzione, ma limitatamente alla quota di energia prodotta e consumata in proprio dal produttore e non per quella ceduta agli altri consorziati, comporta in ogni caso la non debenza delle sanzioni ed interessi moratori sul tributo, sussistendo il legittimo affidamento dell’articolo 10, comma 2 della Legge n. 212 del 200o (Statuto del Contribuente), ma non influisce sulla debenza del tributo omesso, rendendo legittima la riscossione coattiva dell’imposta, opportunamente temperata dalla mancata applicazione di sanzioni ed interessi.

Corte di Cassazione, sezione V Civile, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19922

 

Impianti di produzione di Energia - Fonti di Energia Rinnovabile (Fer) - Fotovoltaico - Valutazione di Impatto Ambientale (Via) - Fase di «screening» - Discrezionalità - Rischio potenziale - Assoggettamento a Via
Il procedimento di valutazione preliminare (cd «screening»), è un procedimento di valutazione ex ante, volto a decidere l’assoggettamento o meno a Valutazione di Impatto Ambientale (Via) di un determinato intervento, nel caso di specie riferito alla realizzazione di una centrale fotovoltaica, quale fase preliminare, ma non necessariamente propedeutica alla Via, finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un’opera, in quanto funzionale proprio ad evitarne l’attivazione, la cui disciplina procedurale è contenuta in dettaglio nell’articolo 20 del Dlgs n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente). Lo scopo delle screening, pertanto, è quello di garantire, per quanto possibile, il più elevato livello di tutela ambientale, perseguendo l’obiettivo di proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, Direttiva n. 85/337/Cee e successive modifiche apportate dalla Direttiva n. 97/11/Ce.
Rilevato che solo in sede di esito positivo della fase di screening, sarebbe possibile imporre specifiche prescrizioni progettuali, l’esito negativo che esprime la valutazione di necessario assoggettamento a Via da parte dell’Autorità competente, ben può trarre fondamento nel parere negativo dei Dirigenti di settore, stigmatizzando l’impatto visivo della progettualità proposta, in ragione dello stato dei luoghi e delle zone vicine, evocando l’impatto ambientale sotto il profilo delle possibili problematiche di tipo geologico e geomorfologico nonché rilevando l’estensione dell’opera in relazione alla presenza nelle vicinanze di centri abitati e di altri impianti, ciascuno sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di potenziale rischio per l’ambiente, inclusivo del paesaggio.

Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 7 settembre 2020, n. 5379

 

Impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili - Pannelli fotovoltaici - Zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione - Lavori di straordinaria amministrazione - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - Parere favorevole con prescrizioni - Motivazione - Apodittica e generica
È illegittimo il provvedimento di accoglimento con prescrizioni di una richiesta autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, quale un impianto fotovoltaico sulla falda del tetto di un immobile sito in zona vincolata, emesso in base al parere favorevole condizionato della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, senza indicare compiutamente le ragioni che in concreto ostano alla realizzazione dell’intervento come proposto dal richiedente e soprattutto i vantaggi comparativi della soluzione alternativa.
Invero, le motivazioni devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica, dovendo operare una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi, in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici.

Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 20 agosto 2020, n. 5159


Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabile - Biogas da biomasse - Autorizzazione Unica- Valutazione di Impatto Ambientale - Gestore dei Servizi Energetici (Gse) - Qualifica «Iafr» (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) - Incentivi - Annullamento Autorizzazione Unica - Convalida
Rilevato che il possesso dell’Autorizzazione Unica costituisce presupposto imprescindibile e condizione necessaria per il riconoscimento della qualifica «Iafr», quali «Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili» da parte del Gse e per l’accesso alle connesse incentivazioni a favore di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come il «biogas da biomasse», l’eventuale annullamento in autotutela dell’Autorizzazione Unica, in mancanza della regolarità giuridica dell’impianto, comporta che ad un impianto privo, ab origine o per causa sopravvenuta, di un’autorizzazione valida ed efficace non possa essere riconosciuta o mantenuta la qualifica Iafr ed attribuita la tariffa incentivante, con diritto del Gestore a richiedere la restituzione dei benefici economici in assenza dei presupposti normativamente richiesti.
Invero, anche l’eventuale rilascio di un’ulteriore Autorizzazione Unica avrebbe comunque natura sostitutiva, giacché quella specifica Autorizzazione in base alla quale era stata riconosciuta, a suo tempo, la qualità di Iafr sia stata definitivamente annullata, laddove l’istituto della convalida, del resto, inerisce solo ad atti non ancora annullati, in sede giustiziale o giurisdizionale, non ad atti già annullati e, come tali, non recuperabili in quanto definitivamente espunti dalla realtà giuridica.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 7 agosto 2020, n. 4970

 

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabili - Solare Fotovoltaico - Regime di incentivazione - Conto Energia - Modifica del meccanismo - Requisiti - Legittimo Affidamento
L’intervento del Legislatore che modifica un meccanismo di incentivazione, in senso peggiorativo per gli interessati, introducendo condizioni e requisiti più restrittivi per ottenere gli incentivi, come quelli succedutisi nei vari stadi del cd «Conto Energia» per gli impianti alimentati da fonti rinnovabile e nello specifico per gli impianti solari fotovoltaici, è conforme al Diritto Europeo e alla Costituzione e non lede il legittimo affidamento del richiedente, anche laddove si verifichi un effetto di cd «retroattività impropria», per la quale le nuove nome non incidono su una fattispecie già perfezionatasi, ma si limitano, per il futuro, a conformare in modo diverso un rapporto di durata già sorto, rispondendo a motivi di interesse generale.
Rileva, invero, che il settore delle energie rinnovabili, in particolare del solare fotovoltaico, è soggetto a un continuo progresso della tecnologia che mette a disposizione impianti di efficienza sempre maggiore, da cui discende la necessità di adeguare al progresso tecnologico anche gli incentivi accordati dallo Stato, per stimolare tale progresso e non continuare a favorire soluzioni tecniche ormai superate, oltre a contemperare in maniera proporzionata allo scopo l’interesse dei produttori con quello dei consumatori finali, sui quali si ripercuote il costo dell’incentivo, che va ad aumentare com’è noto l’importo delle bollette elettriche a titolo di oneri generali del sistema.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 5 agosto 2020, n. 4938

 

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabili - Parco Eolico - Autorizzazione Unica - Conferenza di Servizi - Parere Paesaggistico - Valori Paesaggistici - Prevalenza - Valutazione di Impatto Ambientale
In sede di Conferenza di Servizi, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica di competenza regionale per la realizzazione e gestione di un parco eolico, nella valutazione comparatistica dei pareri espressi dalle diverse Autorità competenti, occorre dare rilievo alla «prevalenza» delle posizioni, in chiave di peso relativo degli interessi rispettivamente favorevoli e contrari alla realizzazione del parco, rimandando ad una valutazione qualitativa che si differenzia nettamente dalla dimensione meramente quantitativa propria del mero computo algebrico della «maggioranza», come nella valutazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Invero, la rilevanza primaria e costituzionale del bene «paesaggio», tanto più ove, come nella specie, custode e cornice del «patrimonio storico ed artistico della Nazione» nel quadro dell’articolo art. 9, comma 2, Costituzione, ben giustifica il diniego del rilascio dell’Autorizzazione Unica, nonostante la manifestazione del parere favorevole da parte di altre Amministrazioni, allorché le Autorità preposte alla relativa tutela, abbiano concordemente segnalato l’incompatibilità dell’opera, per come progettata, con le ragioni di tutela del paesaggio stesso e dei valori storico-artistico-archeologico ivi presenti; pertanto i pareri paesaggistici contrari ragionevolmente «prevalgono» rispetto ai pareri positivi ottenuti dal progetto, ivi inclusa la Valutazione di Impatto Ambientale.
Non vi è, dunque, un’illegittima e sproporzionata mortificazione della libertà di impresa, nonché degli obiettivi ambientali perseguiti mediante la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile, come i parchi eolici, bensì la tutela avanzata di valori, quali quelli della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, di rango costituzionale, sovra-nazionale ed euro-unitario, ottenuta mediante la prospettica concentrazione di tali impianti in zone del territorio regionale destinate ad usi produttivi, non connotate da specifici valori paesaggistici e, comunque, non connotate da previsioni vincolistiche.

Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 3 agosto 2020, n. 4895

Impianti di produzione di energia elettrica - Fonti di Energia Rinnovabili (Fer) - Parco Eolico - Accatastamento - Classamento beni immobili - Rendita castale - Pale Eoliche - Opificio - Imposta Comunale sugli Immobili (Ici)

Ai fini dell’accatastamento e del classamento dei beni immobili, tenendo in considerazione la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche dell’immobile, i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria «D/1-Opificio» e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita catastale per la determinazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. Invero, non rilevano le finalità ambientali, né emerge alcuna specificità dell’accatastamento degli impianti ovvero di esenzioni o riduzioni in materia di Ici, a fronte dell’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile da parte dell’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni, valorizzando l’autonomia e l’indipendenza dell’ordinamento catastale, rispetto a quelli di altri settori.

Corte di Cassazione, sezione V Civile, sentenza 16 luglio 2020, n. 15172

 

Impianti di produzione di energia - Fonti di Energia Rinnovabile - Eolico - Parco Eolico Pluri-Impianto - Accatastamento - Classamento - Rendita Catastale - Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) - Base imponibile - Metodo contabile
In tema di liquidazione e accertamento da parte dei Comuni dell’Imposta Comunale sugli Immobili, gravante anche sugli impianti eolici di produzione di energia elettrica rinnovabile, non trattandosi di un tributo armonizzato all’interno dell’Unione Europea non sussiste alcun obbligo di contraddittorio col contribuente, previsto come meramente facoltativo e non obbligatorio dal Dlgs n. 504 del 92 di «Riordino della finanza degli enti territoriali».
Ciò premesso, va affermata la sottoponibilità a Ici degli impianti produttivi, anche da fonti rinnovabili quali centrali idroelettriche e similari, compresi i parchi eolici, attesa la loro acrivibilità in categoria catastale «D1 Opifici», non sussistendo incertezza normativa sul punto, senza che il contribuente possa invocare a suo favore neppure l’esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria per sanzioni e interessi, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)

Corte di Cassazione, sezione V Civile, sentenza 18 luglio 2019, n. 19334