I temi di NT+L'ufficio del personale

Incarichi dirigenziali, concorsi, revoca dell’incarico e progressione orizzontale

immagine non disponibile

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

Il conferimento degli incarichi dirigenziali necessita di confronto tra i vari candidati e di una adeguata motivazione in ordine al soggetto prescelto. Infatti, le norme vigenti, obbligano l’amministrazione a valutazioni comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l’ente non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. È la sintesi di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 23 settembre 2024, n. 25442.

Erronea o generica indicazione dei titoli nella domanda di concorso

Il Tar Campania-Napoli, sezione V, nella sentenza 24 settembre 2024, n. 5082 ha ricordato che nel caso in cui il candidato di concorso dichiari nella domanda dei titoli di servizio in modo erroneo, impreciso o generico, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.
In particolare, nelle competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, «la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato» (Tar Lazio-Roma, sezione III, 8 maggio 2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema.
Pertanto, deve considerarsi iniqua e illegittima un’esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l’oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente.

Regole per la revoca di un incarico di elevata qualificazione

Il conferimento di un incarico di elevata qualificazione non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti e da un’adeguata motivazione sulla scelta adottata (soggetto prescelto). Inoltre, la revoca anticipata dell’incarico, ammessa solo nei casi contemplati dalla contrattazione collettiva, deve essere sorretta da una robusta motivazione e adottata con atto formale. In particolare, quando la revoca consegua a una riorganizzazione dell’ente è necessaria una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto l’incaricato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 24 settembre 2024, n. 25552.

Modalità di partecipazione alla progressione orizzontale

«Un dipendente assunto a giugno 2024, attraverso l’istituto della mobilità volontaria, può vantare di essere beneficiario della progressione economica indetta (a agosto) per l’anno 2024 nel nuovo ente?»
È questa la domanda posta all’Aran da parte di un ente locale. L’agenzia, ha pubblicato, a questo link, l’orientamento applicativo CFL262, con la seguente risposta: «Atteso che, per espressa previsione contrattuale contenuta al comma 3 dell’articolo 14 del Ccnl del 16.11.2022, “La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del fondo risorse decentrate di cui all’articolo 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)”, si ritiene che, anche ai fini di una corretta quantificazione delle risorse destinate a tale fine, possano partecipare alla procedura soltanto i presenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento».