I temi di NT+L'ufficio del personale

Incarichi esterni, compatibilità, contratti a termine ed esclusione da concorso

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incarichi esterni, autorizzazioni e conflitto d’interesse

La Corte di Cassazione - Civile, sezione quinta – nella sentenza n. 13948/2024 ha affermato che «In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la pubblica amministrazione è tenuta infatti a verificare necessariamente “ex ante” le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell’obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Ne consegue che il privato conferente l’incarico e il dipendente pubblico, anche se assunto a tempo parziale, hanno entrambi comunque l’obbligo di comunicare al datore il conferimento dell’incarico onde consentire all’ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell’assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell’incarico con l’attività lavorativa».

Nomina per incarico di elevata qualificazione di ex dirigente sindacale 

L’Anac ha analizzato una richiesta di parere in ordine al conferimento di un incarico di elevata qualificazione a un soggetto che ha rivestito la qualifica di dirigente sindacale. Con atto del presidente Anac del 3 luglio 2024 - fasc. 2318.2024, l’autorità ha affermato che la questione posta non riguarda ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disciplinati dal Dlgs 39/2013, su cui vigila l’autorità medesima, ma l’interpretazione e applicazione dell’articolo 53, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001 sul quale si è espresso il dipartimento della funzione pubblica con la circolare n. 11 del 6 agosto 2010. Infatti, il citato articolo prevede che «non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni». In sintesi, ai fini della norma in esame è rilevante la circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale, nonché di agire - in virtù di un atto formale - in nome e per conto dell’associazione quale funzionario delegato. Al contrario, l’assunzione della qualifica di dirigente sindacale con valore meramente formale - vale a dire, senza implicare l’espletamento di alcuna attività concreta in seno all’organizzazione sindacale di appartenenza – potrebbe, eventualmente, rilevare ai fini della non applicabilità del divieto.

Tipologie di incarichi previsti dall’articolo 110 del Tuel

La Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – nella sentenza n. 12837/2024 ha condotto una precisa analisi degli incarichi previsti dall’articolo 110 del Dlgs 267/2000. Nello specifico è stato affermato che i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1, utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi a oggetto funzioni stabili dell’ente, ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite, per l’esercizio delle quali si richiede la preventiva formazione e costituzione di un ben definito nesso di immedesimazione organica, necessario per formare la volontà dell’ente e riferirla al suo esterno. Le assunzioni di cui al comma 2 (che possono essere egualmente dirigenziali o di alta specializzazione), essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell’ente, presuppongono un’esigenza straordinaria che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione (la disposizione, nell’ambito di questa seconda ipotesi, distingue a sua volta tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista).

Concorsi: la mancata consegna del cellulare anche se spento è motivo di esclusione

È legittima l’esclusione dalle prove scritte del candidato trovato in possesso di un cellulare, a fronte di quanto previsto dalle norme del bando di concorso che prescriveva espressamente, a pena di esclusione, l’obbligo per i concorrenti, durante lo svolgimento della prova scritta, di inserire in una busta chiusa e sigillata, da riporre sul banco, tutti i telefoni cellulari o qualsiasi altro dispositivo elettronico atto alla trasmissione di dati, e dispongono in tale senso. Lo ha affermato il Tar Sardegna – sezione seconda – con sentenza n. 522 del 9 luglio 2024.