I temi di NT+L'ufficio del personale

Incarichi di staff, concorsi e incentivi tecnici per partenariato pubblico-privato

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Incarichi articolo 90 del Tuel
Può essere considerata legittima l'assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 90 del Tuel? Può essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia)? Alle due questioni rispondono i magistrati contabili della Lombardia con la delibera n. 126/2022 precisando quanto segue:
• «la necessaria onerosità dell'incarico ex art. 90 Dl.gs 267/2000, impone, quindi, l'impossibilità di conferire al personale in quiescenza incarichi di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, che per espressa previsione normativa, art 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s.m.i, possono essere conferiti solo gratuitamente e, in certi casi, per un periodo limitato»;
• «La tassatività delle fattispecie vietate dal legislatore, dunque, fa si che le attività consentite, per gli incarichi ex art. 90 D.lgs. 267/2000, si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Se è pur giuridicamente vera tale conclusione, è senza ombra di dubbio indiscutibile il fatto che il legislatore, prevedendo per le funzioni di staff generiche attività ‘di indirizzo e di controllo', non ha delineato, dettagliatamente, l'ambito di azione delle stesse, con il rischio che, ove queste non siano definite in modo chiaro e incontrovertibile, l'incarico potrebbe, di fatto, eludere la disposizione normativa de qua. Se il divieto riguarda l'attività di ‘studio e quella di consulenza', infatti, può ritenersi consentita quella di ‘assistenza', nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile (vd. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR)».

Comportamenti vietati durante le prove concorsuali
Il Tar-Bari, sezione I, con la sentenza n. 1261/2022 ha ricordato che la diffusione, al di fuori dell'aula d'esame, dei quesiti della prova di concorso da parte di alcuni candidati, così come l'utilizzo (non consentito) del telefono cellulare, integrano comportamenti scorretti imputabili solo agli autori, che devono essere sanzionati con l'esclusione dalla prova. Tuttavia, queste infrazioni non sono idonee a travolgere l'intera procedura, non essendosi in presenza di vizi radicali che possano inficiare l'intera fase procedimentale di espletamento della prova o, addirittura, dell'intero procedimento (come avviene, ad esempio, nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l'esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all'apertura delle busta contenenti le prove).

Incentivi tecnici non spettanti per concessioni e forme di partenariato pubblico-privato
La vigente normativa in tema di incentivi tecnici (articolo113 del Dlgs 50/2016) non trova applicazione né nell'ipotesi di contratti di concessione, né nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato, anche nella fattispecie in cui le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata copertura in bilancio. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione regionale Lombardia, con la delibera n. 125/2022.

Diritto di accesso alla prova concorsuale
Il soggetto cha ha partecipato ad un pubblico concorso ha diritto di accedere (legge 241/1990) al file log della prova concorsuale e non può ritenersi adempiuto l'obbligo di ostensione gravante sulla pubblica amministrazione mediante la produzione di una relazione riportante i contenuti dello stesso, dovendosi disporre, con particolare riferimento al codice sorgente e ai files di log, che l'amministrazione intimata assicuri il pieno accesso al file. A prescindere dalla formula utilizzata nella richiesta, si tratta di accesso a fini difensivi, considerato che il soggetto ha un interesse concreto, diretto ed attuale a prendere conoscenza di atti relativi allo svolgimento della prova selettiva cui ha partecipato. Sono le conclusioni del Tar Lazio-Roma, sezione III-bis, con la sentenza n. 12465/2022.