I temi di NT+L'ufficio del personale

Indennità ferie, ufficio legale, scorrimento graduatorie e stabilizzazione lavoro

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Indennità sostitutiva delle ferie ai dirigenti

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27496, relativamente ai dirigenti che non abbiano fruito delle ferie maturate ha ricordato che l’indennità sostitutiva non spetta al lavoratore-dirigente che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta; principio che, comunque, trova un limite nell’ipotesi in cui le esigenze di servizio e la sussistenza di notevoli scoperture d’organico nella struttura precludano la possibilità per il responsabile di fruire delle ferie. Per contro, il dirigente, che non abbia il potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie, qualora non usufruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo i principi giurisprudenziali consolidati e senza essere tenuto a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione.

Collocazione organizzativa dell’ufficio legale

Le decisioni inerenti la collocazione organizzativa e funzionale dell’ufficio legale (come di qualunque altra articolazione dell’apparato comunale) rientrano fra le prerogative della giunta comunale e che le relative determinazioni, in quanto connotate dalla spendita di alta discrezionalità, non possono essere censurate in giudizio, se non in caso di macroscopici profili di irragionevolezza o abnormità.
Resta la condizione di assicurare adeguatamente le prerogative di indipendenza ed autonomia, che attengono essenzialmente alla “funzione” svolta dall’avvocatura comunale in quanto tale e, quindi, alle modalità di perseguimento delle scelte difensive.
È quanto stabilito dal Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza 30 ottobre 2024, n. 5805.

Scorrimento della graduatoria di concorso

Il partecipante al pubblico concorso risultante idoneo (non vincitore) in graduatoria non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
Lo scorrimento rimane una scelta discrezionale dell’amministrazione e neppure l’indizione di nuovi concorsi surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante l’utilizzo della graduatoria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26824, ricordando altresì che la costante giurisprudenza riconosce al concorrente idoneo, non vincitore, il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fase di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a tempo determinato.

Illegittimo ricorso al lavoro a termine e successiva stabilizzazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27500 ha stabilito che nel caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva stabilizzazione del lavoratore, risulta idonea ad elidere le conseguenze dannose della precedente condotta illegittima, solo se:
- avvenga nei ruoli dell’ente che aveva precedentemente illegittimamente concluso con il lavoratore una pluralità di contratti a termine;
- si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’abuso stesso e cioè sia l’esito di misure specificamente mirate a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive.
Pertanto, non è idonea a eliminare le conseguenze dannose dovute alla reiterazione di contratti a tempo determinato e quindi considerare nulla la richiesta risarcitoria la stabilizzazione che avvenga per effetto del superamento di un pubblico concorso, cui consegua l’assunzione a tempo indeterminato.