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Infortunio in smart working, titoli nei concorsi, mancata assunzione e incarichi dirigenziali

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Infortunio in itinere e smart working

Il lavoratore è tutelato tutte le volte in cui si allontani dall’azienda e vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa dovuta a pause, riposi e permessi; ciò sul presupposto dell’identità ontologica delle tipologie di sospensione lavorativa indicate e della non configurabilità di un vuoto di tutela ogni volta in cui, per fruire di diritti connessi alla esecuzione della prestazione lavorativa, il lavoratore si allontani dalla sede aziendale. In tema di infortunio in itinere, la tutela assicurativa copre i sinistri verificatisi nel normale percorso abitazione-luogo di lavoro anche in caso di fruizione da parte del lavoratore di un permesso per motivi personali.
Sulla base di questi principi già codificati in passato, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza del 17 luglio 2024 (n. RG 8308/2023) ha riconosciuto la fattispecie dell’infortunio in itinere a una dipendente pubblica in smart working che si infortunava mentre, con permesso per motivi personali, andava a ritirare la propria figlia minore a scuola.

Concorso pubblico: mancata indicazione del titolo di riserva 

Il candidato appartenente ad una categoria riservataria che, nella compilazione informatizzata della domanda di concorso, non ha indicato il proprio titolo nell’apposito campo “riserve” in quanto sprovvisto del necessario documento da allegare (obbligatorio in base alla procedura telematica), ma lo abbia dichiarato tra i titoli di preferenza e, comunque, abbia comunicato all’amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio a lui spettante prima dell’approvazione della graduatoria, ha diritto a vederselo riconoscere. Ciò anche quando il bando prescriva che la mancata indicazione di titoli nel campo “riserve” equivale a rinuncia, da parte del concorrente, ad avvalersene. Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio-Roma, sezione II, nella sentenza 1° ottobre 2024, n. 17011

Assunzioni di operai e possibili esclusioni

Il Tar Sicilia-Catania, sezione II (rigettando il ricorso di un dipendente) con la sentenza 7 ottobre 2024, n. 3309 ha stabilito che in una selezione per l’assunzione di operai-manutentori (Categoria B) non è irragionevole la scelta dell’amministrazione di dichiarare escluso dalla procedura il candidato invalido civile e sottoposto a visita da parte di un medico specialista in medicina del lavoro, anche quando il soggetto sia stato dichiarato “idoneo” in esito alle prove.
L’individuazione della categoria alla quale ascrivere l’infermità del pubblico dipendente ha natura tecnico-discrezionale e rientra nei margini di opinabilità che sfuggono al sindacato del giudice amministrativo.

Incarichi dirigenziali a termine a dipendenti dell’amministrazione

«Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine a dipendenti della medesima amministrazione si innesta su un rapporto di lavoro subordinato (non dirigenziale) già esistente e, in quanto equiparabile all’ipotesi della reggenza, o dell’esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della Pa (articolo 19, comma 6, del Dlgs n. 165/2001). Pertanto, non trova applicazione la disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine, né è ravvisabile fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine».
È quanto rinvenibile nella newsletter n. 18 del 26 settembre 2024 a cura dell’Aran, nella quale l’Agenzia ha messo in evidenza l’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 11 aprile 2024, n. 9856.