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L’attività del revisore dei conti rispetto al programma triennale dei lavori pubblici previsto nel Dup

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di Andrea Ziruolo e Marco Berardi - Rubrica a cura di Ancrel

Entro il 31 luglio il consiglio comunale deve deliberare sulla salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento di bilancio e sul Dup. La prima delibera è la base della seconda e su entrambe deve pronunciarsi l’organo di revisione dei conti dell’ente locale.

Il verbale che il revisore redige in occasione della richiamata salvaguardia, contenendo lo stato di attuazione dei programmi, deve essere tenuto presente nella stesura del parere sul Dup che raccoglie il testimone dell’attuale gestione per consegnarlo agli esercizi futuri.

Tenuto conto che l’articolo 170 del Tuel al comma 1 prevede che «entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni» e al comma 5 che il Dup «costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione», è evidente il ruolo del Dup nel ciclo di programmazione del bilancio dell’ente locale considerando che uno dei principi contabili generali a cui informare la sua redazione è la coerenza. Si ricorda, infatti, che l’ultimo comma dell’articolo 170 del Tuel stabilisce che «nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione». Ne consegue che l’analisi del Dup da parte del revisore assume un ruolo fondamentale per la comprensione di quanto verrà riportato nel bilancio di previsione e in tutti gli altri documenti di programmazione di cui è il presupposto necessario.

Il Dup, dunque, è lo strumento che rende possibile l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, è alla base di tutti gli altri documenti di programmazione secondo i postulati contabili del coordinamento e della coerenza.

Il Dup è strutturato in due sezioni.

La Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3, del Tuel e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, individuando le politiche di mandato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e per il governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

La Sezione Operativa (SeO), di durata pari a quello del bilancio di previsione, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione declinato dalla SeS per conseguire gli obiettivi strategici definiti. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del Dup, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che attraverso il Peg verranno affidati alla responsabilità gestionale dell’organizzazione.

Si ricorda sempre che attraverso il Dup è possibile l’adozione, facendoli deliberare includendoli nel Dup o accogliendoli se hanno avuto il proprio iter deliberativo indipendente da quello del DUP, degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione e approvazione e la loro coerenza con quanto indicato nel Dup (quali il programma triennale dei lavori pubblici, il piano triennale degli acquisti di beni e servizi, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, eccetera).

Rispetto ai contenuti previsti dal paragrafo 8 del principio contabile 4/1 e su richiamati, l’organo di revisione deve verificare la completezza del documento e la attendibilità delle previsioni li contenute. Quest’anno, in particolare rispetto agli anni precedenti, un occhio di particolare riguardo deve essere destinato al Programma triennale dei lavori pubblici e all’elenco annuale, di cui all’articolo 37 del Dlgs n. 36 del 31 marzo 2023, in quanto deve essere redatto secondo lo schema tipo di cui all’allegato I.5 al nuovo Codice degli appalti.

Il programma deve esporre le previsioni di investimento uguali o superiori a 150.000 euro, mentre, con riferimento ai progetti PNRR che hanno effetto sui lavori pubblici, per quanto presenti nel Programma, non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici ex articolo 225, comma 8, del Dlgs 31 marzo 2023 n. 36.

Nello specifico per essi non si applica il nuovo codice in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto a essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse. Anche dopo il 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al Dl 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, al Dl 24 febbraio 2023 n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.

Particolare attenzione deve essere posta dall’organo di revisione anche al sistema informativo attraverso cui gestire i lavori pubblici. Infatti, l’articolo 43, comma 1, del Dlgs 36/2023, dal 1° gennaio 2025 prevede l’utilizzo obbligatorio del Building Information Modeling (Bim), ossia un sistema informativo digitale della costruzione, per tutte le nuove opere pubbliche di importo superiore a 1 milione di euro. Il Dup, pertanto, deve prevedere l’integrazione del Bim nella pianificazione e gestione delle opere pubbliche.

Oltre alla presenza del Bim occorre che per i progetti ammessi al finanziamento Pnrr/Pnc, il Dup sia stato aggiornato agli interventi Pnrr/Pnc nella SeS e nella SeO, con rappresentazione dei risultati attesi e prodotti in ordine procedurale, fisico e finanziario, dando altresì evidenza dei milestone e target.

Per quanto concerne la spesa, infatti, la SeS deve essere in linea con gli indirizzi della programmazione Pnrr per gli anni oggetto dell’intervento riportando per ognuno: Missione, Componente, Intervento, Titolo, Cup, Importo, ultima scadenza del cronoprogramma.

È fondamentale che il tutto sia riconducibile al processo di rendicontazione di cui al sistema informativo ReGiS, nel rispetto delle scadenze sugli impegni e cronoprogramma (atto d’obbligo/convenzione ministero e soggetto attuatore), nonché dei dettami del Dl 19/2024 convertito con modificazioni dalla legge 56/2024. Solo in questo modo sarà possibile ricevere i finanziamenti a copertura dei progetti autorizzati.

Il revisore dovrà anche verificare che sia stata adeguata la parte che concerne la semplificazione amministrativa, in particolare in tema di appalti, e che sia stato implementato il Programma triennale dei lavori pubblici.

Nella SeO sono invece determinate le entrate a copertura e l’analisi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per attuare il Pnrr. Sul sito www.acrel.it gli associati possono trovare lo schema di verbale.

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