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L’organo di revisione e la cassa vincolata

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di Marco Castellani e Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

La cassa vincolata viene costituita nel momento in cui l’entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull’impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall’accertamento dell’entrata vincolata.

Le modalità di gestione della cassa vincolata negli ultimi anni è stato un tema dibattuto, oggetto di numerose delibere da parte delle diverse sezioni regionali della Corte dei conti che hanno fornito interpretazioni a volte difformi e con comportamenti eterogeni anche da parte degli enti locali.

La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con deliberazione n. 137/2023/QMIG ha posto una questione di massima alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, chiedendo di individuare dei criteri idonei al fine di identificare per quali entrate il vincolo di competenza si estenda anche alla gestione di cassa. In particolare, la Sezione regionale della Toscana chiede: «se debbano ritenersi vincolate per cassa solo le risorse il cui utilizzo non preveda in capo all’Ente alcuna discrezionalità circa l’individuazione delle finalità da perseguire, e sia eventualmente associato ad un obbligo di effettuare la spesa entro un determinato lasso temporale; allo stesso tempo chiede di definire se, tra le entrate vincolate per cassa, rientrino le fattispecie esaminate nella parte in diritto».

La Sezione Autonomie con la recente deliberazione n. 17/2023/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. Le entrate indicate dalla Sezione remittente si considerano vincolate nei termini di cui in motivazione».

Tale principio di diritto porta a considerare vincolate in termini di cassa le seguenti entrate:

  •  sanzioni codice della strada;
  •  proventi dei parcheggi a pagamento;
  •  imposta di soggiorno e contributo di sbarco;
  •  titoli abitativi edilizi e relative sanzioni (contrariamente a quanto indicato da Arconet nella FAQ 28/2018);
  •  quota del 10% su alienazioni immobiliari.

che si aggiungono alle entrate (già incassate) per le quali gli enti provvedono già a costituire la cassa vincolata e più precisamente:

  •  vincoli derivanti da trasferimenti;
  •  vincoli derivanti da finanziamenti.

Questa presa di posizione della Sezione Autonomia comporterà un aggravio di lavoro per i servizi finanziari creando non pochi problemi da un punto di vista operativo. In attesa di un eventuale chiarimento normativo, che Ancrel auspica, in vista del rendiconto 2023 gli enti dovranno effettuare una regolazione contabile in partite di giro come previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell’allegato. 4/2, al fine di adeguare l’importo della cassa vincolata comprendendo i vincoli di legge o dai principi contabili del risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 (ancora non applicati e pagati nell’esercizio 2023) ai quali si aggiungeranno i vincoli di legge o dai principi contabili formatisi dell’esercizio 2023.

Si ricorda, inoltre, che come previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell’allegato 4/2: «In sede di predisposizione del rendiconto, a seguito della comunicazione dei sospesi riguardanti l’utilizzo e il reintegro della cassa vincolata per le spese correnti da parte del tesoriere alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, l’ente effettua le consuete registrazioni contabili riferite alla data del 31 dicembre. Nel caso di utilizzo di cassa vincolata non completamente reintegrata alla data del 31 dicembre, per l’importo non ancora reintegrato, si accerta l’entrata da “Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e si impegna la spesa per “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL».

Dal punto di vista dell’Organo di revisione rivestirà sempre più importanza il controllo di quanto indicato nell’allegato A/2 del risultato di amministrazione nel quale vengono esposte le risorse vincolate per competenza.

Una particolare attenzione dovrà poi essere posta nel caso di enti con scarsa liquidità. Infatti, l’eventuale utilizzo di risorse che andrebbero vincolate determinerebbe la difficoltà a dar corso a pagamenti di spese vincolate e scadute con ripercussione anche sui tempi di pagamento. Si ricorda infatti che ai sensi dell’articolo 183, comma 8 del Tuel «il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa».

Inoltre, si fa presente che l’articolo 187, al comma 3-bis stabilisce che: «L’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193». Pertanto occorre fare attenzione a quegli enti che non hanno vincolato in termini di cassa tutte le risorse, come indicato dalla Sezione Autonomie, tali enti infatti ricadrebbero astrattamente nell’articolo 195 con impossibilità ad applicare avanzo di amministrazione non vincolato.

Infine, si invita l’Organo di revisione a monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio della composizione della cassa vincolata anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell’esercizio e non solo in occasione del rendiconto.

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