La manovra fiscale Tari e la questione degli aiuti di stato
La questione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato si pone allorché i Comuni sono chiamati ad approvare le tariffe Tari per l'anno 2020 a copertura dei costi del servizio rifiuti. Dunque, i Comuni nell'approvare la manovra tariffaria, scegliendo tra le diverse opzioni rese possibili per legge, devono tenere in considerazione il problema degli aiuti di Stato.
Per esempio, tra le possibili opzioni, i Comuni possono confermare per il 2020 le tariffe e i coefficienti K in vigore nel 2019 rinviando al triennio successivo la regolazione della copertura del costo del servizio relativo al 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, Dl 18/2020, convertito dalla legge 27/2020.
D'altra parte, i Comuni non possono ignorare la delibera 158/2020 di Arera che impone la riduzione dei coefficienti Kd, e quindi della parte variabile della tassa dovuta dagli utenti non domestici soggetti a obbligo di chiusura temporanea delle attività nel 2020. In particolare, si tratta di una riduzione tecnica da parametrarsi ai giorni di chiusura in ragione di diversi provvedimenti emergenziali a causa del Covid-19. Il punto di caduta è stato individuato da parte di diversi Comuni nel confermare per il 2020 le tariffe e i coefficienti K in vigore nel 2019, prevedendo poi una riduzione da applicarsi "a valle" della tassa dovuta a favore degli utenti non domestici interessati dalla delibera n. 158/2020.
Di norma, questa manovra determina una riduzione del gettito della tassa non in grado di assicurare la copertura integrale del costo del servizio rifiuti. Al fine di non gravare sugli altri utenti, alcuni enti hanno quindi finanziato detta riduzione con risorse proprie a copertura integrale del costo del servizio. Ma il finanziamento pubblico di questa riduzione costituisce aiuto di stato ponendo il problema della verifica di conformità dello stesso rispetto all'articolo 107 del trattato di funzionamento dell'Unione europea.
In particolare occorre verificare se i benefici conseguenti al finanziamento pubblico costituiscono un vantaggio selettivo a favore di operatori economici distorsivo della concorrenza. La questione della selettività distorsiva va risolta secondo il criterio del sistema fiscale di riferimento (Cge sentenza 11/9/2008 C 428/06). Nel caso di specie il sistema fiscale di riferimento è quello relativo alla disciplina nazionale della tassa sui rifiuti disciplinato dai commi 639-702 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Questo sistema è strutturato in applicazione dei principi del chi inquina paga (ovvero a ogni utente deve essere addebitato la quota di costo a esso imputabile) e della piena copertura dei costi (ovvero l'intero costo del servizio deve essere coperto dai contribuenti-utenti che l'hanno generato).
Dunque, la questione non si pone nei confronti dei soggetti diretti interessati dalla citata riduzione tecnica, parametrata ai giorni di chiusura, quale strumento attuativo del principio del chi inquina paga, trovando tale manovra giustificazione nella natura e struttura del sistema Tari. Pertanto, nessuna deroga al sistema né tantomeno vantaggio selettivo distorsivo della concorrenza è riscontrabile a favore degli operatori economici diretti interessati dalla riduzione (Tribunale Ue sentenza 7/3/12 causa T 210/02 e giurisprudenza in essa richiamata).
A diversa conclusione si giunge con riferimento agli operatori economici non direttamente interessati dalle riduzioni tecniche previste dalla delibera n.158/00. Quest'ultimi dovrebbero, infatti, sopportare parte dell'onere fiscale non assolto dagli utenti interessati dalla delibera 158 a copertura integrale del costo, in applicazione dei suddetti principi informatori del sistema Tari.
Tale finanziamento comunale produce l'effetto di sollevare dal relativo onere fiscale le imprese situate in un quel comune a discapito se non altro degli operatori economici situati in altre parti d'Italia, non beneficiari di aiuti, pur trovandosi nella stessa situazione di fatto e diritto rispetto al sistema Tari.
Dunque detta misura agevolativa costituisce un vantaggio selettivo indiretto a favore di taluni determinati operatori (Cgue, sentenza 19/9/00 causa C 156/98) avente natura discriminatoria e perciò distorsiva della concorrenza. In questi termini, detto finanziamento pubblico costituisce aiuto di stato di norma vietato ai sensi dell'art.107 del Tfue. Esso è invece legittimamente adottabile nel 2020 ai sensi e nel rispetto della disciplina denominata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» contenuta negli articoli 53-64 del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, in recepimento della comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, successivamente modificata ed integrata, in attuazione dell'articolo 107 paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c) del Tfue.
(*) Membro dell'osservatorio tecnico di Anutel