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La necessità di una transizione graduale verso la piattaforma unica della trasparenzadopo il parere del Gdpr sui nuovi schemi Anac

di Marco Berardi e Andrea Ziruolo - Rubrica a cura di Ancrel

L’Anac al fine di semplificare la pubblicazione e la consultazione dei dati, documenti e informazioni da pubblicare ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (decreto trasparenza), ha avviato un percorso per la realizzazione di una “Piattaforma unica della trasparenza”, concepita come unico punto di accesso e consultazione dei dati che le amministrazioni sono chiamate a rendere conoscibili in virtù del citato decreto.

A riguardo, l’esperienza sul campo ed i numerosi interventi giurisprudenziali accorsi, hanno mostrato quanto sia sottile e labile il confine tra trasparenza dei dati e privacy tanto da creare, in più di un’occasione, notevoli difficoltà agli operatori delle AAPP che in sede di pubblicazione si sono ritrovati a dover applicare norme che sono l’una all’antitesi dell’altra.

Al fine di dirimere la vexata quaestio ed agevolare la transizione alla “piattaforma unica della trasparenza”, Anac, nel mese di novembre 2023, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la proposta di un primo set di schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione degli obblighi di pubblicazione di cui al Dlgs 33/2013 e inerenti a:

• trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (articolo 4 bis);

• atti di carattere normativo e amministrativo generale (articolo 12);

• organizzazione delle pubbliche amministrazioni (articolo 13);

• bandi di concorso (articolo 19);

• valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (articolo 20);

• provvedimenti amministrativi di organi indirizzo politico e dirigenti amministrativi (articolo 23);

• sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (articoli 26 e 27);

• bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (articolo 29);

• organizzazione e attività dell’amministrazione (articolo 31);

• servizi erogati (articolo 32);

• procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (articolo 35);

• effettuazione di pagamenti informatici (articolo 36);

• trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio (articolo 39);

• interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente (articolo 42);

La proposta è stata di seguito trasmessa al “Garante per la Protezione dei dati Personali (GPDP)” che ha espresso parere positivo invitando però l’Autorità ad alcuni accorgimenti con riferimento alla “trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche” (articolo 4 bis) e alla “valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (articolo 20)”.

Relativamente alla “trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche”, il Garante suggerisce la pubblicazione delle sole categorie dei così detti “beneficiari” o, in alternativa, laddove tale soluzione si dimostri troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, all’esclusione della «pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati». Contestualmente, si invita ad escludere dall’obbligo di pubblicazione i pagamenti inferiori a € 1000 nell’anno solare nei confronti del medesimo beneficiario come previsto dagli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013 tramite l’adozione di adeguate misure tecniche (es....omissis, oscuramento dei dati...).

Per quanto concerne invece gli obblighi di pubblicazione inerenti alla “performance istituzionale”, il Gdpr ha invitato Anac a rivedere integralmente lo schema di pubblicazione integrando gli elementi di seguito riportati:

• pubblicare il valore del premio distribuito essere inteso come «ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi» distinguendo l’importo complessivo del premio stanziato e l’importo complessivo del premio erogato;

• pubblicare informazioni specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, ovvero le informazioni relative alla “distribuzione” del trattamento accessorio per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale indicando il trattamento accessorio erogato per ciascuna qualifica, su base annua;

• pubblicare la quantificazione dei valori relativi all’“entità” del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando il premio mediamente percepito per ciascuna qualifica;

• pubblicare valori/elementi relativi alla “differenziazione” nell’utilizzo della premialità del personale dirigenziale e non dirigenziale, indicando l’“incidenza percentuale” nell’erogazione del premio per ciascuna qualifica;

• specificare quali criteri tra utilizzati per la misurazione e la valutazione debbono essere pubblicati (ad esempio la qualità del lavoro prestato, i risultati raggiunti, la qualità della preparazione, l’osservanza dei doveri d’ufficio, l’attitudine ad assumere maggiori responsabilità, competenze dimostrate e eventualmente indicando il peso percentuale attribuito a ciascuna voce).

Considerando inoltre che, negli schemi riferiti agli articolo 12, 13, 19, 20, 23, 29, 35 si fa espresso riferimento alla pubblicazione nella “Piattaforma Unica della Trasparenza” che allo stato dell’arte non è stata ancora istituita né disciplinata, il Garante ha ritenuto necessario valutare l’opportunità di espungere, almeno in questa fase, il riferimento alla pubblicazione nella Piattaforma Unica.

Il parere si conclude infine con la raccomandazione, dell’istituzione di un periodo transitorio per consentire alle AAPP di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli articolo 46 e seguenti del decreto trasparenza.

Allo stato dell’arte quindi, si assiste ad uno scenario nel quale gli enti dovranno necessariamente rivedere le rispettive sezioni “amministrazioni trasparente”.

A riguardo, non può non essere evidenziato che, la riforma in atto, si tradurrà in ulteriori aggravi verso i numerosi enti, le società partecipate che hanno da poco concluso l’allineamento agli schemi e modelli richiesti da Anac.

A giudizio di chi scrive, l’istituzione di una piattaforma unica dovrà essere accompagnata da una profonda riforma culturale che miri alla presa di consapevolezza degli amministratori e degli operatori degli enti locali, con particolare riferimento ai benefici, che la trasparenza amministrativa può in termini di creazione di valore pubblico, anche attraverso l’alleggerimento del carico adempimentale a oggi spesso insostenibile.

Del resto, l’introduzione del principio “once only”, ovvero la possibilità di omettere la pubblicazione dei dati laddove i medesimi risultino essere caricati in altre piattaforme istituzionali (ad esempio la Bdncp) sembra essere indirizzato in tal senso. Occorre però un ulteriore sforzo da parte dell’autority e del Legislatore per evitare quanto già accaduto nelle prime settimane del 2024 quando, a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi schemi e modelli di trasparenza amministrativa collegati al “codice dei contratti”, si è verificata la paralisi quasi totale delle stazioni appaltanti con conseguenti disagi generati alla gestione degli enti locali.

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