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La nuova piattaforma delle notifiche digitali

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La rivoluzione in materia di notificazione degli atti annunciata dalla legge di bilancio 2020 (comma 402, legge 160/2019) trova il suo avvio con la recente disposizione contenuta nell'articolo 26 del decreto «semplificazioni» (Dl 76/2020), prefigurando l'inizio del definitivo abbandono delle vecchie notifiche cartacee.

La piattaforma delle notifiche
La rivoluzione digitale tocca anche il settore delle notificazioni degli atti, dei provvedimenti, degli avvisi e delle comunicazioni effettuate dalla pubbliche amministrazioni. L'articolo 26 del Dl 76/2020 aggiunge alle tradizionali modalità di notificazione l'utilizzo della nuova piattaforma digitale. La piattaforma sarà gestita dalla società costituita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Dl 135/2018 (Pago.pa Spa), la quale affiderà lo sviluppo della stessa al fornitore del servizio universale (Dlgs 261/1999).
La piattaforma potrà utilizzarsi dalle pubbliche amministrazioni e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio delle attività agli stessi affidati, dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997 (concessionari iscritti all'albo, società miste, società in house). Resta precluso il suo utilizzo, tra l'altro, per gli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e per quelli dell'espropriazione forzata (eccetto l'avviso di mora e l'avviso di iscrizione di ipoteca).

Il procedimento di notificazione
Le amministrazioni che devono notificare atti, provvedimenti, avvisi o comunicazioni, rendono disponibili i documenti informatici nella piattaforma telematica. A questo punto il gestore della piattaforma provvede a inoltrare al destinatario della notifica un avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica allo stesso l'avvenuta ricezione dell'atto da notificare, l'identificativo univoco della notificazione e le modalità di accesso e di acquisizione del documento. L'avviso è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), sulla base degli indirizzi risultanti dagli elenchi ufficiale di cui al Dlgs 82/2005 (esempio Inipec, Ipa, eccetera) ovvero di quelli eletti come domicilio speciale per determinati atti o affari o per la ricezione delle notificazioni delle Pa.
Se l'indirizzo Pec è saturo, dopo un secondo tentativo di invio dopo 7 giorni, ovvero è non valido o non attivo, il gestore inserisce nella piattaforma un avviso di mancato recapito e provvede a comunicare al destinatario l'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata.
Per i destinatari che non dispongono di un indirizzo Pec (o di un servizio elettronico certificato), l'avviso di avvenuta ricezione è notificato in formato cartaceo con le procedura della notifica degli atti giudiziali a mezzo posta (legge 890/1982), tramite il gestore del servizio universale. Con l'avviso viene comunicato al destinatario come può ottenere una copia cartacea dell'atto oggetto di notificazione. Sarà possibile in questo caso ricevere un avviso di cortesia con le medesime informazioni di cui sopra, laddove il destinatario abbia comunicato un indirizzo mail ovvero un numero telefonico.

Il perfezionamento della notificazione
L'articolo 26 disciplina anche quando la notifica a mezzo piattaforma digitale si intende perfezionata, tanto per l'amministrazione quanto per il destinatario. Per la prima, la notifica si intende perfezionata alla data in cui il documento è reso disponibile nella piattaforma, circostanza che impedisce qualsiasi decadenza e interrompe i termini di prescrizione correlati alla notificazione dell'atto.
Per il destinatario, invece, la stessa si perfeziona in momenti diversi a seconda se l'avviso di avvenuta ricezione sia consegnato o meno. Nel primo caso, la notifica si perfeziona il 7° giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, ovvero il 10° giorno successivo al perfezionamento dell'avviso di notificazione dell'avviso di ricevuta consegna in formato cartaceo. Nel secondo caso (casella satura, non attiva o non valida), il 15° giorno successivo alla data di deposito dell'avviso di mancato recapito. In ogni caso, la notifica si perfeziona il giorno in cui il destinatario ha avuto accesso alla documento tramite la piattaforma, se antecedente ai termini anzidetti.
La norma disciplina anche cosa succede in caso di malfunzionamento temporaneo della piattaforma e le spese di notificazione degli atti, poste a carico del destinatario e spettanti alla amministrazione, al gestore della piattaforma e al fornitore del servizio universale, rimettendo la loro determinazione e i criteri di riparto ad apposito Dm.
La piattaforma, chiarisce la norma, sarà operativa dalla data che sarà stabilita da un apposito atto del capo della competente struttura della presidenza del consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di funzionamento.

(*) Vice presidente Anutel