Urbanistica

La pergotenda non è tale se ha struttura in ferro e ancoraggio a terra

Così il Tar Campania che esclude il manufatto da quelli di edilizia libera

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di M.Fr.

L'installazione di una pergotenda caratterizzata da una «struttura portante in ferro» e i cui elementi sono ancorati a terra attraverso «vasi di cemento» non può essere assimilata all'edilizia libera, anche se non richiede il permesso di costruire. Anzi, a rigore, non si può neanche definire pergotenda, anche se quest'ultima prevede una «intelaiatura» che «si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda». Così il Tar Campania (Sez. VIII, n.7091/2021) chiamato a giudicare il caso dell'installazione del manufatto funzionale a una modesta attività commerciale (negozio di frutta e verdura).

Secondo il ricorrente la pergotenda non richiedeva alcuna Scia in quanto pertinenza a servizio di un immobile esistente e legittimamente costruito e per questo appunto sottratta permesso di costruire o Dia/Scia. Di diverso parere il primo giudice, il quale condivide «l'orientamento secondo cui la pergotenda non può considerarsi struttura di nuova costruzione, con conseguente non necessità del permesso di costruire», ma tuttavia considera anche che «l'inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi. Non vi rientrano al contrario quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile, implicano una significativa incidenza sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio».

Conclusione? «Non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente, aspetto che ricorre nel caso in esame, per il quale l'amministrazione ha correttamente valutato la non sufficienza della comunicazione di inizio lavori, occorrendo invece la Scia».

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