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La riforma della giustizia tributaria negli enti locali

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di Giovanni Granata - Rubrica a cura di Ancrel

La legge 31 agosto 2022 n. 130 reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario. Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale. Si tratta di una riforma che investe l'intero sistema ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un'applicazione differita.

Come era già avvenuto per la giustizia amministrativa, nel secolo XIX, anche la giurisdizione tributaria, nel secolo successivo, è risorta dalle proprie ceneri. Come è noto, dall'originario impianto della Costituzione fu esclusa la giurisdizione tributaria che avrebbe dovuto essere riformata ed abbandonata entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione (in base alla sesta disposizione transitoria della Carta costituzionale, avrebbe dovuto essere totalmente abbandonata entro cinque anni dalla entrata in vigore della Costituzione, dunque entro la fine del 1952, poiché la Costituzione è entrata in vigore il primo gennaio 1948).

Il sistema di tutela tributaria ha garantito la sopravvivenza di tale strumento processuale, sia pure con le incertezze del riparto nei confronti del giudice ordinario, con la riforma del 1992, intervenuta con il decreto legislativo n. 546, per vedere affermata la reviviscenza, nel nostro sistema di tutela, della giurisdizione tributaria, ribadita, poi, nel contesto normativo, dalla legge n. 69 del 2009 (articolo 59).

In ossequio agli impegni assunti con il Pnrr, il Governo cerca di rendere più celere il contenzioso tributario, consapevole dell'impatto positivo che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri e con la legge del 31 agosto 2022, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022), recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario», rinvigorisce e definitivamente approva la riforma della giustizia e del processo tributario, entrato in vigore dal 16 settembre 2022.

Tale norma ha lo scopo di integrare il Dlgs 546/1992, che era anche noto come «Legge processuale tributaria» e negli anni già oggetto di modifiche. Modifiche rilevanti sono state apportate nel 2011, con l'introduzione di strumenti deflattivi, accomunati dalla finalità di prevenzione e composizione delle liti tributarie, con lo scopo di ridurle. Tali strumenti sono la mediazione tributaria e il reclamo, che sono stati introdotti con l'articolo 17-bis, nel 2011, mentre oggi riceve una modifica del campo di applicazione con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa che passa da un valore di prima «non superiore a ventimila» oggi, «non superiore ai cinquantamila». A essi si affiancano gli altri strumenti deflattivi che sono l'accertamento con adesione, l'acquiescenza e la conciliazione giudiziale.

La loro particolarità risiede nel rappresentare una fase amministrativa concomitante con il processo e, precisamente, con l'inizio del processo in modo da evitare che della questione controversa venga investito il giudice. Per tale ragione è previsto un termine di sospensione di novanta giorni, dalla data di notifica del ricorso, entro cui l'ufficio deve attivarsi per comporre la lite, termine entro il quale il ricorso non è "procedibile". Nella prassi, però, tali istituti hanno avuto scarsa applicazione, complice anche la circostanza che, in entrambi i casi, l'organo deputato alla gestione del reclamo e della mediazione è la stessa amministrazione che ha emanato l'atto, e non un soggetto terzo. In tale scenario, lo spirito della riforma è di voler assicurare l'effettività di siffatti strumenti deflattivi obbligando, in particolar modo, le grandi strutture a dotarsi di strutture diverse ed autonome che curino l'istruttoria degli atti reclamabili.

In effetti, il diritto del contribuente a vedersi assicurato un effettivo esame delle sue ragioni da parte di soggetti terzi può esser relativamente garantito nelle grandi amministrazioni, in cui il reclamo e la mediazione possono esser affidati ad uffici diversi da quelli che hanno emanato l'atto impugnato; mentre gli enti di piccole dimensioni, come gli enti locali, non hanno questa possibilità e il più delle volte un riesame effettivo della questione non si riesce a ottenere.

Lo spirito della riforma è di voler assicurare l'effettività di tali strumenti deflattivi facendo leva sulla responsabilizzazione delle parti, introducendo la responsabilità amministrativa del funzionario incaricato e rinnovando la responsabilità per soccombenza, lasciando tuttavia aperta la questione della mancanza di indipendenza.

È di rito che i revisori dei conti invitino l'ente locale dal riconsiderare le proprie aspettative di entrate dai tributi locali, in particolare l'Imu sui terreni, in quanto la base imponibile si è sensibilmente ridotta, e sottolineino, nel caso in specie, la massima rilevanza per quei terreni non direttamente edificabili. Invero, nell'esprimere il proprio parere al bilancio previsionale e/o nella relazione al Rendiconto annuale nella determinazione periodica dei valori venali delle aree fabbricabili per aree omogenee (regolamento Iuc), i revisori dei conti al fine di ridurre l'insorgere di contenzioso, devono tener conto della forte svalutazione del valore venale che caratterizza le aree fabbricabili soggette a vincoli di inedificabilità, anche quando si è in presenza di uno strumento attuativo non approvato. Questa esigenza è particolarmente importante alla luce di quanto dispongono i regolamenti Iuc, ove non è consentito il rimborso dell'Imu e della Tasi versata sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dai valori predeterminati dall'amministrazione.

Con la riforma del diritto tributario non si avrà più diritto al ricorso disinvolto alla compensazione a favore dell'erario e/o enti locali, che precedentemente produceva un effetto deflattivo del contenzioso – deflazione non virtuosa, perché il contribuente veniva dissuaso anche quando ha (o ritiene di avere) chiaramente ragione – laddove una riduzione del contenzioso si può avere anche senza pregiudicare i diritti dei contribuenti attraverso il ricorso a specifici istituti. Ad esempio, mediante l'impiego di strumenti di risoluzione alternativa delle liti, quali il reclamo e la mediazione (articolo 17-bis del Dlgs 546/1992). La norma prevede che, per le controversie non superiori ad una determinata soglia, il ricorso introduttivo del giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale (già Commissione tributaria provinciale), produce gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione dando vita ad un procedimento conciliativo. Nel caso di reclamo o di mediazione, la disciplina delle spese si applica solo nel caso in cui la controversia sia proseguita dinanzi al giudice. In questo caso, l'articolo 15, comma 2 septies, compiendo una sorta di forfetizzazione, prevede una maggiorazione delle spese di giudizio del 50% ed esonera il giudice dal quantificare le spese sostenute in sede amministrativa. La legge 130/2022 recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributario apporterà altre modifiche al Dlgs 546/1992, tra le quali l'inserimento del comma 9-bis all'articolo 17-bis inerente al reclamo e alla mediazione. Nella riscrittura dell'articolo 17-bis, il rigetto dell'istanza di reclamo e della proposta di mediazione tributaria, senza un giustificato motivo, possono comportare la condanna alle spese dell'ente locale e la conseguente responsabilità.

Come si ricorderà, l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992 prevede che per le controversie aventi valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti di un reclamo e può contenere la proposta di mediazione con rideterminazione dell'importo della pretesa tributaria. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge 130/2022, l'articolo 17-bis sarà pertanto integrato con il seguente comma: «In caso di rigetto del reclamo o di rifiuto della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione». Viene quindi stabilita normativamente la possibile responsabilità del funzionario che rigetterà, senza motivazione, il reclamo e la proposta di mediazione, preordinati al giudizio vero e proprio.

Gli enti sono quindi chiamati a individuare, con precisione e prima dell'emissione dell'atto impositivo (si ricorda che il nominativo del soggetto responsabile del contenzioso deve essere indicato nell'avviso di accertamento), il soggetto cui attribuire tale responsabilità, la quale discenderà direttamente dal danno economico cagionato all'ente in quanto condannato al pagamento delle spese processuali.

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.

ANCREL Nazionale, in collaborazione con ODCEC Bari organizza SABATO 29 OTTOBRE 2022 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a BARI il Convegno Nazionale ed in modalità Webinar COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRR E LA RIFORMA DEL TUEL? Premiazione Quinta Edizione PREMIO ANTONINO BORGHI Miglior tesi di Laurea in materia di Contabilità Enti LocaliModera gli interventi Gianni Trovati (Giornalista Sole 24ore)Antonio Decaro – Sindaco di Bari e Presidente ANCI*Elbano De Nuccio - Presidente CNDCECSaverio Piccarreta – Presidente ODCEC BariAntonio Vito Renna - Presidente Ancrel Bari Bat e Presidente Alp SudMarco Castellani - Presidente ANCRELInterventi dei RelatoriDott. Luciano Fazzi - Dottore Commercialista, Assessore al Bilancio di Siena e Presidente Ancrel Toscana Liguria "Le proposte Ancrel di modifica del Tuel e del Regolamento"Antonio Colaianni - Direttore Centrale per la Finanza Locale "Attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Il ruolo del revisore negli enti locali soggetti attuatori"Rosa Ricciardi - Vice Presidente Ancrel e Presidente Ancrel Friuli Venezia Giulia "Le linee guida Ancrel sul PNRR"Salvatore Bilardo - Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A. "Il ruolo della RGS a supporti degli enti locali nell'attuazione del PNRR"Rossana De Corato - Magistrato Sezione Regionale Puglia "Il ruolo della Corte dei Conti sul PNRR e le linee guida su Bilancio 2022-2024 e Rendiconto 2021" Premiazione ed intervento a cura del prof. Andrea Ziruolo, Presidente Comitato Scientifico per l'assegnazione della Quinta Edizione del premio A. BorghiLa partecipazione al Convegno consentirà l'acquisizione di 5 crediti formativi al superamento del test finale L'EVENTO E' GRATUITO, MA SOGGETTO A PRENOTAZIONE per le modaliltà scarica la locandina al link

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